Utente:Maria Bruna Elefante/Autonomia patrimoniale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

L'AUTONOMIA PATRIMONIALE

Le organizzazioni,nello svolgere la propria attività devono compiere in continuazione atti giuridici . Ad esempio : possono acquistare beni e gestirli ,chiedere prestiti ,organizzare ed effettuare dei lavori ,stare in giudizio per una lite, etc... Per realizzare i loro scopi hanno quindi bisogno di un patrimonio e di appositi organi che compiano gli atti che impegnano la società verso i terzi. Il patrimonio può essere costituito da beni mobili , immobili,o mobili registrati , denaro, prestiti bancari etc.. Nel nostro ordinamento giuridico i beni di un organizzazione , formata da una o più persone. (persone fisiche) e che prende il nome di "società",possono confondersi o meno con il patrimonio del o dei soggetti che compongono la società stessa; il maggiore o minore , o addirittura inesistente , rapporto tra il patrimonio delle persone fisiche che hanno costituito la società giuridica ed il patrimonio della società stessa stabilisce il grado di "autonomia patrimoniale".

Il nostro Legislatore, per favorire lo sviluppo delle società, utilizza due istituti :quello della personalità giuridica e quello dell'patrimoniale. Con questi due istituti giuridici si fa in modo di:

  • garantire la tutela dei creditori delle imprese societarie, rendendo il patrimonio della società un patrimonio generalmente aggredibile solo dai creditori sociali e non anche dai creditori personali dei soci;
  • consentire a coloro che costituiscono la società di creare una separazione tra il proprio patrimonio personale e le obbligazioni contratte durante il periodo di impresa.

Nelle società di capitali questi obbiettivi sono raggiunti mediante il riconoscimento della personalità giuridica. Tali società sono trattate come "persone giuridiche" distinte nettamente dalle "persone fisiche" (ossia i soci) che hanno costituito la società. Questa distinzione fa si che solo i beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società che è cosi titolare di un patrimonio. Sul patrimonio sociale non possono rifarsi (a tutela dei creditori della società)i creditori personali dei soci in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto; ne per contro, i creditori sociali possono rifarsi sul patrimonio personale dei soci in quanto delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. nella società di persone, invece non esiste personalità giuridica. Non c'è quindi, nemmeno una netta separazione (autonomia patrimoniale) tra i beni di soci e quelli della società di persone. Nel contempo sempre allo scopo di favorire lo sviluppo della società, il legislatore ha previsto quanto di seguito per soddisfare sia le esigenze di tutela dei creditori sociali che quelle di incentivazione dei soci:

  • i creditori personali dei soci non possono aggredire i il patrimonio della società per soddisfarsi . Possono solo far valere i loro diritti sugli utili spettanti al proprio debitore;
  • i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili: è necessario che prima tentino di soddisfarsi sul patrimonio della società e solo se il patrimonio sociale non sia sufficiente, potranno agire nei confronti dei soci. può quindi affermarsi che nel diritto privato l' autonomia patrimoniale è il grado di separazione del patrimonio di un soggetto di diritto, diverso da una persona fisica, rispetto a quello di altri soggetti e,in particolare ,dei suoi associati , degli amministratori o del fondatore.

L' autonomia patrimoniale ha , come già abbiamo detto , una funzione di garanzia a favore dei creditori dell' ente, in quanto permette di isolare le vicende del patrimonio della società (che garantisce l' adempimento delle sole obbligazioni contratte della società) da quelle del patrimonio personale dei suoi membri. Essa quindi adempie anche alla funzione di tenere distinti i rischi elle diverse attività economiche (quelle proprie della società e quelle proprie dei soci).

L' autonomia patrimoniale si distingue in perfetta o imperfetta. Si parla di autonomia patrimoniale imperfetta quando dei debiti e delle obbligazioni di una società possono essere chiamati a rispondere non solo la società stessa con il suo patrimonio, ma anche i soci con il proprio personale patrimonio. Ad esempio l'autonomia patrimoniale delle società di persone è imperfetta, in quanto per i debiti sociali possono essere chiamati a risponde anche gli stessi soci(o alcuni di essi, secondo il tipo di società). L'autonomia patrimoniale imperfetta è quindi tipica delle società di persone, in cui i soci rispondono illimitatamente e solidalmente alle obbligazioni sociali, mentre i creditori particolari non possono agire sul patrimonio sociale. Si parla invece di autonomia patrimoniale perfetta quando tra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci vi è una separazione assoluta.In questi casi dei debiti contratti della società risponde solo ed esclusivamente la società stessa con il suo patrimonio ( le quote conferite dai soci , i crediti vantati dalla società verso propri debitori , i beni mobili o immobili della società etc.).I creditori della società non possono quindi far valere i propri diritti nei confronti dei patrimoni personali dei soci possono far valere le proprie ragioni nei confronti del patrimonio di una società di cui fa parte il debitore (i beni conferiti dal socio alla società non sono più beni del socio ma appartengono alla società).


i concetti di autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta non sono quindi concetti astratti ,ma molto concreti . Nella vita di tutti i giorni , infatti, chi svolge un attività commerciale può porsi la seguente domanda, quando vende delle merci( più che quella dell' autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta): "chi paga?". Se il venditore ha venduto una merce ad una società , rappresentata da Tizio, a chi deve chiedere di pagare la merce? A Tizio o alla società che Tizio rappresenta? Il concetto di autonomia Patrimoniale risponde proprio a questa domanda. Se l' autonomia patrimoniale è perfetta e la merce è stata venduta ad una società , il credito vantato dal venditore può essere riscosso solo rivalendosi sul patrimonio della società ; se invece c'è un autonomia patrimoniale imperfetta , il venditore potrà farsi dare i soldi o dalla società o dai soci .

può  dirsi in maniera semplice che, generalmente, se una società ha personalità giuridica vi è autonomia patrimoniale perfetta; se invece  la società

non ha personalità giuridica vi è autonomia patrimoniale imperfetta. le società di persone ( Società in accomandita semplice _ S.a.s;società in nome collettivo - S.n.c; società semplice - S.S ) non hanno personalità giuridica e quindi non sono persone giuridiche . Una delle conseguenze della mancanza di personalità giuridica è che le persone fisiche che compongono la società(solo alcune di esse per le S.a .s ), ossia i soci, possono rispondere con tutto il proprio patrimonio per le obbligazioni che la società ha contratto. Questo però non significa che la società non possiede affatto un' autonomia patrimoniale : Il patrimonio dell' organizzazione è comunque rilevante e dello stesso possono disporne solo gli organi e/o i soci indicati nell' atto costitutivo o nello statuto;non può quindi il socio che non è dotato dei poteri di assumere obbligazioni in nome e per conto della società,firmare un contratto che impegna economicamente la società, ma può farlo solo un amministratore o un soggetto a cui lo statuto assegna tale incarico .

i creditori hanno come prima garanzia, quindi, il solo patrimonio della società. Solo se il patrimonio della società è insufficiente, si potrà chiedere il pagamento ai soci, che ne risponderanno con il proprio patrimonio personale. I soci rispondono solidalmente delle obbligazioni: ciò vuol dire che il creditore può indifferentemente chiedere a chiunque il pagamento dell' intero importo del credito che vanta. Il singolo socio, comunque, conserva il diritto all' azione di regresso verso gli altri, per far si che gli venga rimborsata la quota degli altri che versato . Le responsabilità dei soci delle società di persone non sono uguali in tutti i tipi di società di persone, ma variano: - nella società semplice sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili peer le obbligazioni sociali i soci che hanno assunto l' obbligazione in nome e per conto della società; - nella s.n .c. invece tutti i soci sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi; - nella s.a.s illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali sono soltanto gli accomandatari , in ragione dell' attribuzioni esclusiva in loro favore del poter di gestione della società. La responsabilità dei soci e connotata dalla c.d. sussidiarietà. Infatti il socio al quale il creditore sociale chiede il pagamento può invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale: il creditore sociale è quindi tenuto ad attuare ogni azione necessaria per avere il soddisfacimento dei suoi creditori dal patrimonio della società di persone. Solo nel caso in cui non riesca ad ottenere il pagamento del credito del patrimonio sociale , potrà rivolgere la richiesta di pagamento ai soci. Le società di capitali(società per azioni- S.P.A società a responsabilità S.R.L; società in accomandita per azioni - S.A.P.A),invece, hanno responsabilità giuridica e, quindi, sono persone giuridiche , con autonomia patrimoniale perfetta. I soci delle società di capitali, proprio patrimonio dei debiti della società(se non nei limiti della quota conferita al patrimonio societario. Le conseguenze sono che: - i creditori personali del socio non possono soddisfare sui beni della società; _ i creditori sociali , a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.

Da tutto quanto detto sopra si può schematizzare quanto segue:

SOCIETA' DI PERSONE Società Semplice(S.S.); Società in Nome Collettivo(S.N.C.); Società in Accomandita Semplice(S.A.S) NON HANNO PERSONALITA' GIURIDICA HANNO UNA AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA

SOCIETA' DI CAPITALI Società per Azioni(S.P.A.); Società a responsabilità limitata(S.R.L.); Società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) HANNO PERSONALITA' GIURIDICA HANNO UNA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA



Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]