Utente:Luca1409/Differenza tra societa semplice e snc

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Questa è la pagina di prova dove Luca Coviello, Simone Atena e Angelo D'Onofrio approfondiranno il seguente argomento: la responsabilità delle società.

La società semplice (S.s.) e la società in nome collettivo (S.n.c.) presentano diverse differenze:

  1. Tipologia di società: La società semplice presenta una disciplina semplificata e non è adatta per l'esercizio di un'attività commerciale. La società semplice è l'unico tipo di società non commerciale e può esercitare solamente un'attività agricola. A differenza della società semplice, una società in nome collettivo è una società commerciale ovvero può essere costituita per l'esercizio di un'attività agricola o di un'attività commerciale.
  2. Disciplina della società: La natura non commerciale dell'attività esercitata e il ricorso limitato al credito che caratterizzano la società semplice giustificano una disciplina giuridica della società in esame meno rigorosa rispetto agli altri tipi di società; in particolare una società semplice non è soggetta allo statuto dell'imprenditore commerciale, cioè all'insieme di obblighi che si applicano ai soggetti che esercitano un'attività commerciale in forma individuale o collettiva. La società in nome collettivo è disciplinata da alcune norme specifiche relative al tipo di società e, per tutti gli altri aspetti dal rinvio alle norme sulla società semplice. In una società in nome collettivo i soci devono essere capaci di agire e l'atto costitutivo deve osservare alcuni requisiti di forma e di contenuto ed è soggetto al regime di pubblicità legale. Inoltre, una società in nome collettivo, in caso di insolvenza è soggetta al fallimento e altre procedure di tipo concorsuale.
  3. Norme applicabili: La legge considera la società in nome collettivo una società avente come oggetto lo svolgimento di un'attività commerciale: la sua disciplina infatti si applica sia quando i soci dichiarano espressamente di volere costituire una società di questo tipo, sia quando più persone esercitano insieme un'attività di natura commerciale senza scegliere un tipo specifico di società commerciale. A differenza della società semplice, il contratto con il quale due o più persone dichiarano di volere costituire una società in nome collettivo richiede sempre una forma determinata.
  4. Atto costitutivo e forma dell'atto costitutivo: Una società semplice si costituisce con un contratto o un atto costitutivo, con il quale due o più persone dichiarano di volere esercitare insieme un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. L'atto costitutivo di una società semplice non richiede una forma particolare; tuttavia se la legge richiede una forma essenziale per il trasferimento di alcuni beni conferiti dai soci, la stessa forma è necessaria anche per il contratto sociale. Diversamente una società in nome collettivo, in base alla legge deve essere costituita con una scrittura privata autenticata o con un atto pubblico. Per costituire una società in nome collettivo è richiesto l'intervento di un notaio o di un altro pubblico ufficiale, che certifica delle firme apposte dei soci nell'atto costitutivo della società (scrittura privata autenticata) oppure che riceve le dichiarazioni di soci e redige l'atto costitutivo firmandolo insieme ai soci (atto pubblico).
  5. Contenuto dell'atto costitutivo: L'atto costitutivo di una società in nome collettivo per essere regolare deve contenere i seguenti elementi: le generalità dei soci (cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza), la ragione sociale ( il nome con il quale la società agisce), i soci ai quali attribuire l'amministrazione e la rappresentazione della società, la sede sociale (luogo in cui si svolge l'attività amministrativa della società), l'oggetto sociale (attività economica per il cui esercizio viene costituita la società), il valore dei conferimenti impiegati da ciascun socio, i criteri di ripartizione degli utili tra i soci e infine la durata della società con l'indicazione del termine finale dell'impresa sociale.
  6. Società irregolare e società di fatto: Una società semplice si può costituire anche verbalmente, con un semplice accordo verbale tra i soci, o tacitamente, quando due o più persone esercitano insieme un'attività economica dividendosi gli eventuali utili o perdite (cosiddetta società di fatto). La società semplice non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro generale delle imprese pertanto non può essere una società irregolare. Diversamente una snc non può essere una società di fatto in quanto è obbligatoria l'iscrizione nel registro generale delle imprese. In mancanza dell'iscrizione nel registro delle imprese invece diviene una società irregolare.
  7. I rapporti tra i soci: Dalla stipulazione del contratto sociale deriva l'obbligo, a carico di tutti i soci, di eseguire un conferimento di beni o di servizi a favore della società. Nell'atto costitutivo di una società semplice i conferimenti iniziali possono essere anche non determinati; una società semplice può essere anche essere costituita all'inizio senza un vero e proprio patrimonio sociale, che si può formare in seguito con i conferimenti e con i beni acquistati dalla società. Esistono varie tipologie di conferimenti: in denaro (costituiti da una somma di denaro), di crediti (diritto di ottenere una prestazione da un'altra persona), di beni (in proprietà o in godimento) e infine ci sono i conferimenti del lavoro ovvero un socio si impegna a svolgere un'attività non retributiva a vantaggio della società. Per quanto riguarda gli utili ogni socio ha il diritto di ricevere la sua parte, anche contro la volontà della maggioranza o di tutti gli altri soci.
  8. Tipologie della responsabilità dei soci: In primo luogo per le obbligazioni di una società semplice è responsabile la società con il suo patrimonio, la responsabilità riguarda sia le obbligazioni contrattuali sia quelle extracontrattuali. In secondo luogo per le obbligazioni sociali rispondono anche i singoli soci: la responsabilità dei soci è illimitata, in quanto ogni socio risponde con tutto il suo patrimonio, e solidale perché ogni socio risponde per l'intero debito. In una società semplice per ottenere il pagamento di un debito i creditori della società si possono rivolgere nei confronti della società o nei confronti dei singoli soci. I creditori sociali infatti possono agire direttamente sul patrimonio di un socio ed è il socio che ha l'onere sia di chiedere che i creditori agiscano prima sul patrimonio della società, sia di indicare i beni sociali sui quali i creditori si possono soddisfare (responsabilità concorrente). Anche in una società in nome collettivo tutti i soci sono responsabili illimitatamente (con il loro patrimonio) e solidamente (per l'intero debito) per le obbligazioni sociali. I creditori sociali di una società in nome collettivo hanno la garanzia, in caso di inadempimento da parte della società, di poter agire nei confronti del patrimonio dei soci. In primo luogo la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali di una società in nome collettivo è una responsabilità sussidiaria o secondaria rispetto a quella della società, in quanto i creditori della società possono pretendere il pagamento dei debiti sociali dai singoli soci soltanto dopo aver agito inutilmente sul patrimonio della società. A differenza di una società semplice, infatti, non è il socio ad avere l'onere di chiedere ai creditori sociali di agire prima sul patrimonio della società ma sono i creditori che, per poter agire nei confronti del socio, devono dimostrare di aver già agito sul patrimonio sociale senza riuscire a soddisfare il loro credito.
  9. Diritto agli utili: Nella società semplice, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, ogni socio ha il diritto di ricevere la sua parte degli utili risultanti nel rendiconto, come anche nella società in nome collettivo.
  10. Amministrazione e responsabilità della società: L'amministrazione di una società semplice consiste nel gestire l'attività economica il cui esercizio in comune è stata costituita la società. Tutti gli amministratori di una società semplice hanno il compito di gestire le decisioni della società e di compiere tutti gli atti necessari per l'esercizio di un'impresa sociale. L'amministrazione spetta ad ogni socio in modo disgiuntivo ed ogni socio amministratore può compiere da solo atti di amministrazione ed opporsi ad un'operazione che un altro socio o più soci intendono compiere. L'amministrazione congiuntiva dove il potere di amministrare la società è affidato a tutti i soci in modo congiunto cioè insieme e non separatamente. L'amministrazione mista viene affidata a tutti i soci,ma per alcuni in modo congiunto e per altri disgiunto. Per quanto riguarda la società in nome collettivo la disciplina dell'amministrazione e della rappresentanza sono uguali a quella della società semplice salvo alcune modificazioni.
  11. Obblighi degli amministratori: Gli amministratori di una società semplice hanno l'obbligo di: svolgere le loro funzioni con diligenza media o normale e presentare agli altri soci non amministratori un rendiconto dell'attività che hanno svolto. Per quanto riguarda gli obblighi degli amministratori in una società a nome collettivo i soci devono: indicare la sede legale e l'ufficio del registro delle imprese nel quale la società è stata iscritta tramite alcuni atti, adempiere le formalità pubblicitarie previste dalla legge, tenere le scritture contabili ed altri libri obbligatori previsti per gli imprenditori commerciali.
  12. Rappresentanza della società: La rappresentanza di una società consiste nel poter interagire con i terzi, o meglio, compiere degli atti giuridici in nome e per conto della società...
  13. I rapporti con i terzi:Per le obbligazioni di una società semplice è responsabile la società con il suo patrimonio,la responsabilità riguarda sia delle obbligazioni contrattuali sia le extracontrattuali.
  14. Scioglimento della società:una società può sciogliersi per una delle seguenti cause in modo tassativo dalla legge.
  15. Cause dello scioglimento della società:una società può sciogliersi per diverse cause:la scadenza del termine finale indicato nell'atto costitutivo della società,la realizzazione dell'oggetto sociale,la volontà di tutti i soci,la mancanza successiva della pluralità dei soci ed altre cause previste eventualmente nel contratto sociale.
  16. Procedura di liquidazione
  17. Nomina dei liquidatori: Nella società semplice la nomina deve essere effettuata all'unanimità da tutti i soci, o se i soci non si accordano sulla persona e sulle persone da nominare, viene compiuta dall'autorità giudiziaria. Mentre nella società in nome collettivo la nomina dei liquidatori e le loro eventuali modificazioni sono soggetti a pubblicità legale ed entro quindici giorni devono essere depositati in copia autentica presso l'ufficio del registro delle imprese.
  18. Attività dei liquidatori: Nella società semplice i liquidatori devono chiedere ai singoli soci l'esecuzione dei conferimenti ancora dovuti e il versamento di quanto occorre per il pagamento dei debiti sociali, inoltre se l'attivo patrimoniale supera il passivo i liquidatori devono procedere al rimborso dei conferimenti ai soci e alla ripartizione dell'attivo residuo tra i soci in proporzione alla partecipazione di ciascun socio ai guadagni. Mentre per quanto riguarda la società in nome collettivo i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto tra i soci dell'eventuale attivo che residua dopo il pagamento.
  19. Estinzione della società: Nella società semplice dopo aver compiuto le azioni relative alla liquidazione si verifica automaticamente l'estinzione della società, cioè la sua cessazione come autonomo soggetto di diritto. Mentre nella società in nome collettivo, dopo l'approvazione del bilancio finale, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione la società è estinta, cioè non esiste più, non essendo iscritta nel registro delle imprese.
  20. Cause dello scioglimento del rapporto di un socio:Nella società semplice lo scioglimento del rapporto sociale di un socio si può verificare per causa di morte, recesso ed esclusione. Mentre nella società in nome collettivo lo scioglimento del rapporto sociale di un socio è disciplinato in linea generale dal rinvio alle disposizioni in materia di società semplice ma con alcune particolarità.
  21. Recesso della società e le varie tipologie: Nella società semplice il recesso consiste nella dichiarazione unilaterale di volontà, da parte di un socio, di non volere più fare parte di una società. Il recesso è disciplinato dalla legge a seconda che la società sia stata costituita a tempo determinato o a tempo indeterminato. Mentre nella società in nome collettivo il recesso di un socio da una società in nome collettivo è consentito soltanto per giusta causa, in quanto la società in esame deve essere costituita a tempo determinato.
  22. Esclusione della società e le varie tipologie: Nella società semplice l'esclusione è lo scioglimento dei rapporti di un socio con la società è può essere facoltativa o di diritto. L'esclusione facoltativa di in socio può essere deliberata dagli altri soci quando ricorre a una delle cause previste dalla legge. L'esclusione di diritto si verifica in seguito alla dichiarazione di fallimento del socio o alla liquidazione della quota a favore di un suo creditore. Mentre nella società in nome collettivo l'esclusione di un socio da una società in nome collettivo può essere deliberata anche per violazione del divieto di concorrenza.