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Tutela del diritto d’autore ed utilizzo delle tecnologie di protezione

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I nati a partire dal 1985 vengono definiti nativi digitali [1], persone nate in una società che usa costantemente i nuovi mezzi tecnologici e non ha problemi nell’interagire con essi. L’avvento tecnologico sempre più ha interessato ogni aspetto della vita quotidiana, dall’apprendimento cognitivo al commercio elettronico. L’evoluzione tecnologica, ha evidenziato le criticità   legate alla tutela del diritto d’autore e  del suo controllo sullo sfruttamento dell’opera, nel nuovo contesto. Le tecnologie digitali, infatti,  permettono la riproduzione, la modificazione e la trasmissione di opere in modo sempre più semplice e veloce, con o senza l’autorizzazione dell’autore[2].

La digitalizzazione e la grande facilità con cui si possono riprodurre e far circolare i contenuti protetti dal diritto d’autore ha posto nuovi problemi sulle modalità attraverso cui gestire i diritti di proprietà intellettuale[3], infatti, potenzialmente,  qualsiasi utente di contenuti digitali (canzoni, immagini, testi e così via) può tramutarsi in un potenziale produttore di copie infinite, perfette e senza costi[4]. L’utilizzo  di tecnologiche di protezione (TPM: Technological Protection Measures) per arginare  il problema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambiente digitale[5] anche se  ostacola la riproduzione delle opere viene spesso aggirata attraverso metodologie fraudolente ed a basso costo.  Da qui la necessità di introdurre norme finalizzate ad impedire l’utilizzazione e la commercializzazione di tecnologie dirette ad aggirare le misure tecnologiche di protezione[6].

Norme contro l’elusione delle misure di protezione tecnologica (TPM)

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I legislatori, sia a livello comunitario che internazionale, hanno operato  sia rafforzando le prerogative dei titolari dei diritti che introducendo una disciplina ad hoc relativa all’elusione delle misure di protezione tecnologica, attraverso:

  • I Trattati WIPO   (World Intellectual Property Organization)[7] stipulati a Ginevra nel 1996.
  • Le disposizioni dei Trattati WIPO sono state recepite ed integrate:

Normazione comunitaria: La direttiva 2001/29/CE

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In particolare con la Direttiva 2001/29/CE [10] il legislatore comunitario, affrontando il tema dell’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, ha introdotto la disciplina delle misure tecnologiche di protezione .

Misure tecnologiche efficaci (art.6)
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l’articolo 6 della accorda una tutela giuridica solo quelle misure tecnologiche che soddisfano il criterio dell’efficacia. La Direttiva chiarisce che cosa s’intende con il termine “efficaci”[11] e fornisce anche una definizione generale di “misure tecnologiche” [12] [13] . Le misure tecnologiche sono tutelate dall’art. 6 solamente se sono destinate a impedire o limitare atti che rientrano nel potere di autorizzazione posto in capo al titolare. Se, invece, una misura tecnologica impedisce attività che non sono protette né dalle norme in materia di diritto d’autore o di diritti connessi né dalle norme concernenti il diritto sui generis delle banche dati, l’art. 6 non ne vieta l’elusione, indipendentemente dal fatto che il titolare abbia autorizzato queste attività. Ad esempio, se un’opera è caduta in pubblico dominio perché i termini di protezione sono scaduti, nessuna misura tecnologica che ne impedisce la riproduzione gode della tutela della norma [14][15].

La protezione contro dispositivi e/o strumenti di elusione (art.6)
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Il secondo comma dell’art. 6 ( andando oltre il testo dei due Trattati WIPO) vieta una vasta gamma di attività preparatorie. Nel dettaglio l’art. 6  impegna gli Stati Membri a predisporre  un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che abbiano finalità  di eludere, o  di rendere possibile l'elusione di  efficaci misure tecnologiche.[16]

Le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore (art.5)
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La Direttiva  all’art. 5 , affronta il tema delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore.  La norma in esame, pur contenedo un ampio elenco di eccezioni e limitazioni[17] , non determina in assoluto un numero chiuso di limitazioni, concedendo agli Stati Membri la facoltà, di disporre eccezioni e limitazioni per taluni usi di scarsa rilevanza, in cui le limitazioni già esistono nel diritto nazionale, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno della Comunità[18].  Al di fuori delle eccezioni appena viste, gli Stati non possono prevedere limitazioni che non siano incluse nell'art.5 , e le limitazioni esistenti a livello nazionale devono essere modificate o eliminate nella misura in cui non rientrano nella lista esaustiva di tale norma [19]. Sulla materia è nuovamente intervenuta la legislazione comunitaria con la Direttiva 2019/790/UE, sul punto si veda Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, su tale recente norma comunitaria si è aperto un vivace dibattito il cui primo risvolto è stato l'approvazione da parte della Commissione UE della registrazione dell’iniziativa i dal titolo “Libertà di condividere” promossa dall’associazione GOIPE, formata da cittadini di 8 paesi europei, con cui si chiede di legalizzare il file sharing.

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti (art.7)
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L’art. 7,  fornisce tutela giuridica alle informazioni sul regime dei diritti.  La norma dispone che gli Stati Membri prevedano una  protezione giuridica contro chiunque compia atti finalizzati a:

  • rimuovere o alterare le  informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
  • distribuire, importare, diffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti, da cui  siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

Recepimento della direttiva in  Italia

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L’Italia ha dato attuazione della Direttiva 2001/29/CE con il Decreto Legislativo del 9 aprile 2003, n. 68.   Il legislatore nazionale ha operato inserendo le nuove disposizioni di attuazione nella legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633)    [20].

In particolare:

  • l’art.102-quarter, definisce le misure tecnologiche di protezione come tutte le tecnologie, i dispositivi od i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e sancisce il diritto dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, e dei titolari dei diritti sulle banche dati di apporre, sulle opere o sui materiali protetti, TPM efficaci, chiarendo le condizioni alle quali le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci [21].
  • l’art. 71-quinquies  regola il rapporto tra eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e misure tecnologiche di protezione, in particolare , al primo comma, dispone che “i titolari dei diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all’art.102-quarter sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell’autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario”.
Problemi relativi all’utilizzo delle TPM
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Il riconoscimento di una tutela eccessivamente forte può a sua volta presentare sia il rischio di estendere la protezione a materiali non protetti dal diritto d’autore che di rendere inoperanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore[22].  Per queste ragioni le TPM sono state fortemente criticate da parte degli utenti finali, per un verso perché  le misure tecnologiche che spesso vengono usate per controllare le scelte degli utenti e per limitarne le azioni pongono problemi di tutela della privacy e della riservatezza dei consumatori; per altro verso perché le misure consentono di controllare gli usi privati, forzando gli utenti a stipulare accordi contrattuali prima di poter consultare  o usare l’opera, attraverso  l’adesione a condizioni contrattuali unilateralmente predisposte e spesso assai gravose, che talora comprimono le prerogative di libertà degli utenti in modo ingiustificato[23].

[1]  Marc Prensky  Digital Natives, Digital Immigrants.

[2] P. CERINA, Protezione tecnologica delle opere e sistemi di gestione dei diritti d’autore nell’era digitale: domande e risposte, in Riv. Dir. Ind., 2002;

[3] M. G. JORI, Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale, Giuffrè Editore, 2013  ISBN-10: 8814180490;  M. FABIANI,La sfida delle nuove tecnologie ai diritti degli autori , in Il Diritto d’Autore, 1993, ;   P. AUTERI, Internet ed il contenuto del diritto d’autore, in AIDA, 1996, pp. 83 ss .  4 M. RICOLFI, La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind., 2002; G. GHIDINI, Prospettive “protezioniste” nel diritto industriale, in Riv. Dir. Ind., 1995; M. RICOLFI, copyright for cyberspace? The European dilemmas, in AIDA , 2000.

[4]  R. PENNISI, Gli utilizzatori, in AIDA, 2005,.

[5]  P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA , Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli Editore, 2012, ISBN-10: 8834826876;

[6] S. RICKETSON,  J. C. GINSBURG,  International copyright and neighboring right: the Berne convention and beyond, Oxford University Press, 2006.

[7] Testo completo WPO

[8]  M. RICOLFI,  La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind., 2002;

[10] Direttiva 2001/29/CE:  armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione contemporanea (riguarda soprattutto funzionamento del diritto d’autore sulle reti in ambiente digitale. Segue idealmente i trattati wipo ma modificati per conformarlo alla necessità.)

[11] Direttiva 2001/29/CE "Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione."

[12] Direttiva 2001/29/CE“Tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali   protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al Capitolo III della Direttiva 96/9/CE.”

[13] L. CHIMIENTI, La nuova proprietà intellettuale nella società dell’informazione.  La disciplina europea e italiana, Giuffrè Editore, 2005, ISBN. 9788814119859.

[15] E. AREZZO , Misure tecnologiche di protezione, software e interoperabilità nell’era digitale, in Il Diritto d’Autore, 2008; L. GUIBAULT, G. WESTKAMP, T. RIEBER-MOHN, Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society, 2007.

[16] In questo senso si veda G. SPEDICATO, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore nella normativa italiana e comunitaria, in Ciberspazio e diritto, 2006.

[17] P. MARZANO, Diritto d’autore e digital technologies,   Giuffrè , 2005, ISBN: 8814117187.

[18] T. DREIER,  P. B. HUGENHOLTZ , Concise European copyright law, Edizioni Kluwer Law Intl 2006,  ISBN-10: 9041123849

[19] T. DREIER,  P. B. HUGENHOLTZ, Concise European copyright law, cit.; G. GHIDINI , Exclusion and access in copyright law: the unbalanced features in the Infosoc Directive, in G. Dinwoodie ed., Methods and Perspectives in Intellectual Property, Edgar Elgar, 2013.

[20] 401 M. FABIANI, L’attuazione della Direttiva CE sul diritto di autore nella società dell’informazione. Un’analisi comparativa, in Il Diritto d’Autore, 2003; M. TRAVOSTINO, Le misure tecnologiche di protezione e la gestione dei diritti nell’ambiente digitale, in Giur. It., 2011; A. GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli Ed.2018 ., ISBN 8891626592; G. PASCUZZI , R. CASO , I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d’autore italiano, CEDAM, 2002, ISBN: 8813243065 .

[21] A. GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli Ed.2018 ., ISBN 8891626592

[22] P. MARCHETTI, M. MONTAGNANI , M. BORGHI , Proprietà digitale: diritti d’autore, nuove tecnologie e digital rights management, Egea, 2006 ISBN-10: 8823841461; P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza ISBN-10: 88921039622016.

[23] M. RICOLFI , La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind., 2002.

M. G. JORI, Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale, Giuffrè Editore, 2013  ISBN-10: 8814180490;  

G. GHIDINI, Prospettive “protezioniste” nel diritto industriale, in Riv. Dir. Ind., 1995;

P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA , Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli Editore, 2012, ISBN-10: 8834826876;

L. CHIMIENTI, La nuova proprietà intellettuale nella società dell’informazione.  La disciplina europea e italiana, Giuffrè Editore, 2005, ISBN. 9788814119859;

P. MARZANO, Diritto d’autore e digital technologies,   Giuffrè , 2005, ISBN: 8814117187;

T. DREIER,  P. B. HUGENHOLTZ , Concise European copyright law, Edizioni Kluwer Law Intl 2006,  ISBN-10: 9041123849;

A. GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli Ed.2018 ., ISBN 8891626592;

G. PASCUZZI , R. CASO , I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d’autore italiano, CEDAM, 2002, ISBN: 8813243065;

P. MARCHETTI, M. MONTAGNANI , M. BORGHI , Proprietà digitale: diritti d’autore, nuove tecnologie e digital rights management, Egea, 2006 ISBN-10: 8823841461;