Utente:Apequenininha/Sandbox

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ORDINAMENTO PENITENZIARIO

La norma fondamentale in materia di ordinamento penitenziario è l’articolo 27 comma 3 della Costituzione che dice: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, dove per rieducazione si intende il reinserimento sociale.

Al di sotto della Costituzione troviamo la legge che disciplina l’ordinamento penitenziario, cioè la legge numero 354/1975 (O.P. : ordinamento penitenziario)

Al di sotto dell’O.P. troviamo il Regolamento di Esecuzione (R.E.) che è il DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 230/2000.

Il R.E. contiene una normativa che va a specificare la disciplina prevista dall’O.P. Infatti l’O.P. contiene previsioni generali che hanno bisogno di ulteriori dettagli per poter essere applicate nella pratica.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI E I CIRCUITI

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Per comprendere la classificazione degli istituti è necessario prima chiarire che cosa significa posizione giuridica del detenuto.

Coloro che si trovano all’interno di un istituto penitenziario sono definiti “ristretti”. I ristretti si dividono in:

  1. detenuti: soggetti che si trovano in esecuzione di una pena di una ordinanza di custodia cautelare o di un provvedimento di arresto o fermo.
  2. interrati: soggetti che si trovano in esecuzione di una misura di sicurezza personale, perché sono ritenuti socialmente pericolosi.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

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Gli istituti penitenziari si dividono in istituti per le esecuzioni delle pene e istituti per le esecuzioni delle misure di sicurezza.

GLI ISTITUTI PER LE ESECUZIONI DELLE PENE

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Gli istituti per le esecuzioni delle pene sono:

  1. case di arresto e case mandamentali, per la reclusione degli imputati a disposizione del pretore. A causa della soppressione della figura del pretore per la normativa che ha istituito il giudice unico (decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.51), le case mandamentali sono attualmente non operative.
  2. case circondariali, che ospitano detenuti in attesa di giudizio e in apposite sezioni detenuti definitivi con pena inferiore a 5 anni.
  3. case di reclusione, che ospitano detenuti definitivi con pena superiore ai 5 anni. Nella casa di reclusione si fa ingresso attraverso un provvedimento di “assegnazione del detenuto”, che è disposto dal PRAP (provveditorato regionale) nell’ambito della stessa regione e dal DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) quando avviene tra due provveditorati diversi e per i detenuti AS (alta sicurezza). Nelle case di reclutamento viene dedicato uno spazio maggiore alle attività trattamentali (lavorazioni, corsi di studio, etc.) e il regime ordinario è quello aperto.
  4. istituti della giustizia minorile, che ospitano detenuti minorenni e detenuti maggiorenni che hanno compiuto il reato nella minore età, ma hanno un’età inferiore a 25 anni (chiamati giovani adulti). Questi soggetti possono restare negli istituti minorili anche fino ai 25 anni in base alla maturazione della loro personalità (lo decide il magistrato di sorveglianza).

Gli IPM (istituti per minori) e i PGA (istituti per giovani adulti) dipendono dal dipartimento per la giustizia minorile (DGM)

In questi istituti è rilevante lo spazio dedicato al trattamento. Anche la polizia penitenziaria è coinvolta nelle attività e non indossa la divisa.

GLI ISTITUTI PER LE ESECUZIONI DELLE MISURE DI SICUREZZA

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Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza sono:

  1. colonia agricola: casa di lavoro che ospita soggetti imputabili e pericolosi
  2. casa di cura e custodia, che ospita soggetti semi-imputabili o affetti da intossicazione cronica da alcol o stupefacenti
  3. ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), che ospita soggetti non imputabili e pericolosi.

Con la legge numero 9 del 2012 è prevista la chiusura di tutti gli OPG ancora aperti in Italia, che verranno sostituiti dalle REMS (Residenza Esecuzione Misura di Sicurezza), che saranno affidate alla esclusiva gestione del personale sanitario; la polizia penitenziaria si occuperà della vigilanza perimetrale e interverrà in caso di eventi critici.

I CIRCUITI PENITENZIARI

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I circuiti penitenziari sono partizioni di istituti destinate ad accogliere detenuti individuati in base categorie generali, non individualizzate. Ad esempio, in base al titolo di reato, relativo alla criminalità organizzata.

Il regime penitenziario è un insieme di regole che disciplinano la vita quotidiana di un detenuto, individuato sulla base delle due specifiche esigenze di trattamento e sul suo specifico livello di pericolosità.

Ad esempio, il detenuto contagioso viene posto in regime di isolamento sanitario.

I circuiti penitenziari sono:

  1. Alta Sicurezza (AS)
  2. Media Sicurezza (MS)
  3. custodia attenuata
  4. collaboratori di giustizia
  5. 41 BIS

IL CIRCUITO AS

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Il circuito AS ha sostituito nel 2009 il circuito EIV (Elevato Indice di Vigilanza). Il circuito AS si suddivide in 3 sottocircuiti:

  • AS1 ospita i detenuti a cui è stato revocato o non è stato prorogato il regime di 41BIS (cosiddetti 41 BIS declassificati o declassati)
  • AS2 ospita i detenuti per reati di terrorismo o evasione dell’ordinamento costituzionale
  • AS3 ospita detenuti per reati di associazione di stampo mafioso, reati commessi con metodi mafiosi o per agevolare la mafia, i vertici del narcotraffico, i sequestratori di persona, etc… Il detenuto resta nel circuito AS anche quando dopo essere stato condannato per un reato comune e per uno mafioso ha terminato di scontare la parte di pena relativa al reato mafioso.

IL CIRCUITO MS

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Il circuito MS è stato affetto da un profondo cambiamento con le circolari 2012-2013 sul circuito regionale e sulla sorveglianza dinamica. Attualmente il numero delle sezioni a regime aperto è in progressivo aumento, mentre la cella chiusa sta diventando sempre più obsoleta. All’interno della MS possiamo trovare particolari sezioni che ospitano detenuti i quali non devono stare a contatto con la restante popolazione penitenziaria, a causa del reato che hanno commesso o delle loro condizioni personali: si tratta dei cosiddetti “protetti” o (????? fine pag 7), come sex offenders, ex appartenenti alle forze dell’ordine, fonti confidenziali e transessuali ?????

LA CUSTODIA ATTENUATA

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Nel circuito della custodia attenuata le esigenze del trattamento prevalgono su quelle della sicurezza. Il regime è “aperto” e le attività lavorative e di studio sono superiori rispetto alla media sicurezza. Nella custodia attenuata troviamo:

  • DETENUTE MADRI → ICAM (Istituto di Custodia Attenuata Madri), istituiti nel 2011
  • DETENUTI TOSSICODIPENDENTI che hanno in corso un programma di recupero → ICAT (Istituto Custodia Attenuata Tossicodipendenti)
  • DETENUTI SIEROPOSITIVI che hanno in corso un programma di cura
  • Detenuti a cui resta da scontare una pena inferiore ai 18 mesi che si chiamano DIMITTENDI
  • detenuti che si trovano in semi libertà o articolo 21: in genere sono ospitati in edifici separati dalle sezioni per evitare contatti con i detenuti; anche il livello di sicurezza è inferiore

I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

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Non c’è

Il 41 BIS è un regime penitenziario di sospensione delle ordinarie regole di trattamento. Per esigenze organizzative legate all'elevata pericolosità dei detenuti in tale regime, ad esso è associato anche un circuito penitenziario gestito a livello centrale.

GLI OPERATORI DEL TRATTAMENTO

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Occorre distinguere il trattamento penitenziario dal trattamento rieducativo.

IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

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Il trattamento penitenziario è l’insieme degli elementi che l’amministrazione penitenziaria offre al detenuto nel corso della sua esperienza carceraria. Il vitto, i passeggi, i colloqui, le visite mediche sono tutti elementi che fanno parte del trattamento penitenziario. Anche le perquisizioni e il regime disciplinare riguardano il trattamento penitenziario, che si applica a tutti i detenuti indipendentemente dalla posizione giuridica. I detenuti hanno gli stessi diritti delle persone libere, tranne la libertà personale e gli altri diritti che non sono compatibili con le esigenze di ordine e sicurezza dell’istituto. Ad esempio, il detenuto ha il diritto alla salute, alla religione, a sposarsi, a votare etc. Invece il detenuto NON ha il diritto a possedere denaro contante o a comunicare liberamente con l’esterno.

Il trattamento penitenziario deve essere:

  1. rispettoso della dignità del detenuto (art 27 comma 3 della Costituzione e art. 1 O.P.)
  2. non discriminatorio (art.3 della Costituzione e art.3 O.P.)
  3. improntato al pluralismo culturale (ad esempio il detenuto ha diritto alla dieta vegetariana). Per gli imputati in custodia cautelare (indagati, imputati, appellanti e ricorrenti) lo scopo del trattamento non può essere la rieducazione perché essi si considerano innocenti fino alla condanna definitiva (art. 27 comma 2 della Costituzione). Per loro quindi il trattamento è su base esclusivamente volontaria con finalità di semplice sostegno, cioè per limitare gli effetti negativi della carcerazione.

IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

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Il trattamento rieducativo per i condannati definitivi ha come scopo la rieducazione cioè il reinserimento sociale. Questo obiettivo si raggiunge attraverso una prima fase che è l’OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CONDANNATO (che inizia quando la condanna del detenuto diventa definitiva) e una seconda fase che è la predisposizione di un PROGRAMMA DI TRATTAMENTO INDIVIDUALE.

ART 13 e 15 O.P.

ART 27 e 29 R.E.

La partecipazione attiva al trattamento comporta la possibilità di ottenere i benefici e quindi una progressiva restituzione della libertà. I benefici sono:

  1. permessi premio
  2. articolo 21
  3. misure alternative alla detenzione (semilibertà, detenzione domiciliare e affidamento in prova all’UEPE- Ufficio Esecuzione Penale Esterna)

Anche l’ergastolano che partecipa al trattamento può ottenere benefici:

  1. dopo 10 anni → permessi premio
  2. dopo 20 anni → semilibertà
  3. dopo 26 anni → liberazione condizionale, che comporta altri 5 anni di libertà vigilata.

Per i condannati definitivi si parla anche di PATTO TRATTAMENTALE: il detenuto si impegna a partecipare al trattamento e in cambio lo Stato gli riconosce i benefici.

I colloqui del detenuto

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Autorità che rilasciano il permesso del colloquio:

  • indagato –> GIP (Giudice per le Indagini Preliminari). A volte vengono rilasciate dal PM (Pubblico Ministero) ma la competenza è del GIP (art. 34 comma 2 TER del codice procedura penale)
  • imputato → il giudice che procede: il GUP (Giudice Udienza penale) o il Tribunale
  • appellanti, ricorrenti e definitivi → il Direttore
  • posizioni giuridiche complesse (ad esempio condannato per rapina e indagato per spaccio) → è necessario il consenso di ciascun organo, ma nella pratica prevale l’autorità giuridica.

I colloqui possono essere effettuati con

  1. familiari di 4 grado cioè coniuge, convivente, parenti e affini fino al quarto grado (terzo per AS e 41 BIS).

é un diritto del detenuto, che può essere limitato solo per circostanze eccezionali (ad esempio: sospetti di complicità della moglie)

  1. terze persone o estranei → si vuole un motivo specifico (ad esempio: fidanzata non convivente, amici, maestri, docenti, datori di lavoro, ex compagni di cella etc.)

Gli animali domestici possono effettuare “il colloquio” se c’è un legame affettivo con il padrone e non causano pericoli per l’ordine e la sicurezza.

  1. avvocato → ogni detenuto può avere fino a 2 avvocati per ogni procedimento. L’avvocato può effettuare il colloquio senza limiti di tempo e di frequenza. per i 41 BIS erano previsti un massimo di 3 colloqui settimanali, ma la corte costituzionale ha eliminato tale limite.

I colloqui con l’avvocato non si contano nei 6 colloqui mensili.

Il detenuto può usufruire di

  1. colloqui straordinari in caso di grave infermità, particolari circostanze o eventualmente se ha bambini di età inferiore ai 10 anni.
  2. durata doppia del colloquio se i familiari vivono in un comune diverso dalla sede dell’istituto e non hanno effettuato colloquio la settimana precedente
  3. telefonate straordinarie per figli di età inferiore ai 10 anni, circostanze eccezionali, rientro dal permesso e trasferimento.