Principio di residenza
Il principio di residenza è un modello con cui lo Stato può informare il suo sistema tributario. Esso è usato in alternativa al principio della fonte.[1] Con il principio di residenza vengono tassati tutti i residenti sul loro reddito mondiale (percepito perciò non solo nel paese di residenza ma in tutto il mondo) o sui loro beni ovunque essi si trovino. Con il principio di residenza vengono tassati anche i non residenti, ma esclusivamente per i loro redditi o beni posseduti entro i confini nazionali. Con questo principio di tassazione i redditi e i beni vengono tutti indipendentemente tassati secondo le norme fiscali vigenti nel paese di residenza del soggetto.
Residenza fiscale delle persone fisiche
[modifica | modifica wikitesto]Rilevante al fine dell'assoggettamento all'Irpef è il concetto di residenza fiscale, da non confondere con il domicilio fiscale che per le persone fisiche coincide con il Comune di residenza anagrafica.[2] È fondamentale conoscere e comprendere i criteri che determinano se una persona può dirsi residente in Italia o no.
I criteri che stabiliscono chi è fisicamente residente in Italia sono enunciati nell'articolo 2 del t.i.u.r.[3]: si tratta di coloro che per la maggior parte dell'anno solare (183 giorni) abbiano uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia
- il domicilio o la residenza in Italia
E' sufficiente solo una delle condizioni sopra descritte.
L'iscrizione all'anagrafe
[modifica | modifica wikitesto]Andando ad analizzare il primo criterio, per 'anagrafe' si intende uno schedario di una certa popolazione residente in un certo comune a fini sia statistici che di carattere politico- economico.[4] Colui che si trasferisce all'estero deve cancellare l'iscrizione all'anagrafe e deve iscriversi all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).[4] Secondo una circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze non è rilevante questa ultima possibilità, perché risulta improbabile poter determinare se un individuo abbia o meno il suddetto requisito per la maggior parte del periodo d'imposta.[5]
Domicilio e residenza civilistica
[modifica | modifica wikitesto]Il secondo criterio tratta sia di domicilio, che ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari[6], che di residenza civilistica, definita nel medesimo articolo come la dimora abituale della persona.[6] Non bisogna confondere il domicilio fiscale che riguarda il comune dove si è iscritti all'anagrafe,[7] con il domicilio civilistico.
Residenza fiscale delle persone giuridiche
[modifica | modifica wikitesto]Per le società, enti e soggetti passivi dell'IRES la disciplina è analoga a quella delle persone fisiche. Secondo l'articolo 73 comma 3[3] del t.i.u.r. il soggetto è ritenuto fiscalmente all'interno del territorio nazionale se per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni) ha in Italia:
- la sede legale
- la sede dell'amministrazione
- l'oggetto principale
Sede legale
[modifica | modifica wikitesto]È il criterio formale e si ricava dall' atto costitutivo della società.[8] In alcuni casi vi può essere discrasia tra la sede legale e la sede effettiva della società. A tal riguardo il Codice Civile è chiaro sottolineando che 'nei casi in cui la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima'.[6] La sede effettiva, quindi, non sostituisce la sede legale ma si aggiunge ad essa per tutelare i terzi.[9]
Sede dell'amministrazione
[modifica | modifica wikitesto]Si tratta del criterio sostanziale e si desume dall'esistenza o meno di uffici amministrativi.[10] Il concetto di sede effettiva e di sede dell’amministrazione coincidono e costituiscono, unitamente al concetto di sede legale, il significato generale di sede.[9]
Oggetto principale
[modifica | modifica wikitesto]Può essere sia una criterio formale che sostanziale e consiste nell'attività essenziale della formazione sociale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.[11] E' individuato attraverso l'atto costitutivo.
I criteri sono alternativi tra di loro e sono comuni a molti altri Paesi. Il problema sorge quando una società abbia in Italia uno dei requisiti sopra indicati e un altro in un differente Paese, perché entrambi gli Stati vorranno applicare il principio della tassazione mondiale.[11]
Doppia imposizione
[modifica | modifica wikitesto]La doppia imposizione si verifica quando due o più Paesi rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un'impresa e/o di una persona fisica.[12] Le controversie si risolvono attraverso le convenzioni contro la doppia imposizione che intercorrono tra i due Paesi.[13] Sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva con lo scopo di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.[14]
I vari conflitti all'interno del territorio unitario sono affidati alla Direttiva del Consiglio UE del 17 ottobre 2017 n.1852, che semplifica attraverso tre fasi il percorso di risoluzione della controversia: la denuncia, la procedura amichevole e la procedura di risoluzione della controversia da parte della Commissione consultiva.[15]
Modello OCSE
[modifica | modifica wikitesto]Nell'ambito della pianificazione della fiscalità internazionale, per quanto riguarda persone fisiche e giuridiche, la Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni è fondamentale. Di fatto è la base delle convenzioni internazionali siglate dall'Italia con altri Paesi;[16] infatti prevede tutte le forme possibili di cooperazione tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte.[17] È stata elaborata sia dal Consiglio d'Europa che dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico) per tutelare i contribuenti e combattere l'evasione fiscale attraverso la mutua assistenza (scambi di informazioni, richieste formali etc..).[18] La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1º giugno 2011, in linea con la normativa degli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.[17]
Il 1º luglio 2018 è entrata in vigore una convenzione multilaterale contro le doppie imposizioni a sostituire le varie convenzioni bilaterali. Pur avendola firmata, l'Italia non ha ancora completato l'iter per renderla efficace.[11]
Flat tax 2017 sui redditi prodotti all'estero
[modifica | modifica wikitesto]La Legge di Bilancio per l’anno 2017[19] ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l’art. 24-bis titolato 'Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia'; infatti coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.[20] L'obbiettivo è quello di incentivare gli nivestimenti ed i consumi di nuclei familiari o singoli considerati ad alto potenziale reddituale.
Requisiti
[modifica | modifica wikitesto]- Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Non siano stati mai residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.[21]
Imposta
[modifica | modifica wikitesto]I 'neo domiciliati' in Italia potranno beneficiare di un'imposta sostitutiva posta a 'forfait' nelle misure di 100.000 euro per il soggetto primo titolare del regime fiscale e di 25.000 euro per ciascun familiare definito ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile.[22][21] E' rinnovata in modo tacito ogni anno e decorsi quindici anni dal primo periodo gli effetti decadono e dovrà essere versata in un'unica soluzione rispettando la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.[20]
Per aderire a questa agevolazione il soggetto deve farne richiesta nel momento in cui presenta la dichiarazione dei redditi indicando:
- dati anagrafici, indirizzo di residenza (se già residente);
- lo Stato in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale;
- lo status di non residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precinti prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- gli Stati esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva[23]
La sussistenza dei requisiti è fondamentale con annessa documentazione di supporto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Il concetto di residenza fiscale, su hugedomains.com.
- ^ I criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche. CONFLIAA, Italia, 24 maggio 2021, su confliaaitalia.it.
- ^ a b Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, su def.finanze.it.
- ^ a b Giuseppe Melis, Residenza di persone fisiche [dir. trib.], in Treccani.
- ^ Circolare Ministero dell’economia e delle finanze, 2/12/1997, n. 304, su mef.gov.it.
- ^ a b c Codice Civile, libro I, titolo III, su brocardi.it.
- ^ Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- ^ G. Cottino, AA. VV., Lineamenti di diritto commerciale, Bologna, Zanichelli, 2016.
- ^ a b Residenza fiscale delle persone giuridiche -Parte 1, su mglobale.it.
- ^ E. Casetta, Manuale di Diritto amministrativo, ult. ed, Milano, Giuffrè.
- ^ a b c A. Contrino, E. Marello e E. della Valle, capitolo quarto, in Fondamenti di Diritto Tributario, CEDAM, 2020, p. 153.
- ^ Doppia imposizione: le controversie fiscali si risolvono più facilmente, su ipsoa.it.
- ^ Giuseppe Melis, Lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli, 2018.
- ^ Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, su finanze.gov.it.
- ^ Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, su eur-lex.europa.eu.
- ^ Tassazione di interessi dividendi e royalties nel modello OCSE, su fiscomania.com.
- ^ a b Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, su finanze.it.
- ^ Trattato 25/01/1988 n 127 del Consiglio d'europa e OCSE, su coe.int.
- ^ Legge 11 dicembre 2016, n. 232
- ^ a b Neo residenti - Regime opzionale, su agenziaentrate.gov.it.
- ^ a b Regime Della Flat Tax Per I Neo Domiciliati In Italia, su fiscomania.com.
- ^ Codice Civile, Libro I, Titolo XIII, su brocardi.it.
- ^ Francesco Terrusi, Flat tax per gli stranieri, in Treccani.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- A. Contrino, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S.M. Messina e M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, Padova, CEDAM, 15 giugno 2020, ISBN 88-13-37389-9
- Criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, in CONFLIAA, 24 maggio 2021
- E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2021, ISBN 8828829036
- F. Migliorini, Tassazione di interessi dividendi e royalties nel modello OCSE, in fiscomania, 1 marzo 2022
- F. Migliorini, Flat tax per chi sposta la residenza fiscale in Italia, in fiscomania, 26 giugno 2020
- F. Terrusi, Manuale di diritto tributario, Neldiritto, giugno 2021, ISBN 9788832708257
- G. Cottino, M Aiello, M. Callegari, M. Cavanna, S.A. Cerrato, E. Desana, B. Petrazzini, M. Spiotta, Lineamenti di diritto commerciale, Zanichelli Editore, 3 settembre 2018, ISBN 978-8808820471
- G. Melis, Lezioni di diritto tributario. 6° ed., Giappichelli Editore, 2018, ISBN 978-88-921-1620-7
- Residenza fiscale delle persone giuridiche, in mglobale, parte 1
- S. Latini, Doppia imposizione: le controversie fiscali si risolvono più facilmente, in IPSOA, 12 febbraio 2020
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Ministero dell'Economie e delle Finanze