Feziali

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Affresco con scena storica dalle necropoli dell'Esquilino, con una scena forse di feziale al centro, tra le prime testimonianze di pittura su affresco romana pervenutaci (inizio del III secolo a.C.)

I Feziali (Fetiales o Feciales) costituivano un collegio sacerdotale dell'antica Roma, nominati per cooptazione, scelti in principio solo fra i patrizi e solo nella tarda età repubblicana anche fra i plebei. Si potrebbe sostenere che fossero incaricati di preservare gli aspetti formali del diritto internazionale e del diritto bellico dell'Urbe[1].

A capo di questo sacerdozio c'era il magister fetialum in carica un anno, eletto dagli altri feziali per guidare la politica del collegio coordinandola con le decisioni del senato e delle assemblee e per fare da intermediario nella stipula di patti internazionali o per la dichiarazione di guerra con altri popoli.

La loro origine viene fatta risalire al primo periodo monarchico, a Numa Pompilio[2][3], (forse[senza fonte] a Tullo Ostilio o ad Anco Marzio) ma si sa che un analogo Collegio era attivo anche ad Alba Longa[4]. Sempre da Livio si può dedurre un elemento per il quale il diritto feziale sarebbe stato preso dal popolo degli Equicoli, abitanti della zona a Nord Est di Roma. Nel libro primo della sua ab Urbe condita narra dell'adozione da parte d'Anco Marzio della formula di questo popolo per chiedere il risarcimento dei danni alle altre popolazione, nel caso di specie i Latini. Secondo questa usanza il feziale si recava presso il confine dell'altro popolo con un'asta insanguinata e dopo aver recitato la formula con cui dichiarava guerra la lanciava nel territorio nemico.

Il loro numero era fissato a 20 e fra di loro si identificava un pater patratus[5] Populi Romani che, come oratore ufficiale del Collegium, era incaricato delle ambascerie ai popoli confinanti con Roma, fra cui la dichiarazione formale di guerra. In caso di ambasceria si recavano in delegazione presso il popolo straniero in numero di due o quattro per compiere i loro riti. Il Pater Patratus era il solo ad aver diritto di sancire o rompere i trattati, in quanto l'unico ad avere la delega di giuramento per il popolo romano. Il Pater patratus era accompagnato dal Verbenarius che portava con sé una zolla di verbena (sagmina), tolta all'arce capitolina, come da tradizione della fondazione del collegio sacerdotale. I Feziali agivano quindi da primitivi ambasciatori in grado di dichiarare guerra o di stringere accordi di pace, che si potevano concludere con un indennizzo versato in riparazione dei presunti danni subiti dal popolo romano.

La cerimonia per la dichiarazione di guerra - che prevedeva l'uso della verbena come "erba sacra" (herba pura) a simboleggiare il territorio romano, il lapis silex, a simboleggiare la folgore che annichilisce lo spergiuro. [6] e lo scettro (simbolo di auctoritas) - viene descritta da Tito Livio:

(LA)

«Fieri solitum ut fetialis hastam ferratam aut sanguineam praeustam ad fines eorum ferret ...»

(IT)

«L'uso era che il feziale portasse al confine (nemico) un'asta con un puntale di ferro, ovvero di corniola rossa, resa aguzza dal fuoco...»

Questa asta veniva poi scagliata nel territorio nemico[7].

Quando le guerre dei Romani cominciarono a combattersi in regioni lontane, i Feziali non poterono più intraprendere lunghi viaggi per compiere i loro ceimoniali che dovevano avere luogo ai confini dello stato nemico. Fu pertanto deciso che il territorio nemico fosse simbolicamente rappresentato da un campo situato presso il tempio della dea Bellona, nei pressi del circo Flaminio. Questo campo, proprio perché simboleggiava il territorio nemico, fu perciò detto hostilis: al suo interno veniva scagliata la lancia che ritualmente dava inizio alle ostilità e si compivano le altre cerimonie prescritte.

I Feziali erano anche i garanti dei patti giurati e punivano duramente chi mancava alla parola data, in particolare i disertori in guerra[8]. Il Feziale era il difensore della dignità e dell'orgoglio di Roma fino al punto di immedesimarsi con l'Urbe stessa. Ogni offesa alla Città doveva ottenere soddisfazione e, se non era possibile con il negoziato, allora la guerra diveniva non solo necessaria ma anche giusta e legittima di fronte agli dèi.

L'ufficio, sostanzialmente scomparso nell'età augustea, fu riesumato da Claudio per poi scomparire definitivamente dopo di lui[9].

  1. ^ Aulo Gellio: Notti Attiche; XVI,4arg: Quo ritu quibusque verbis fetialis populi Romani bellum indicere solitus sit his quibus populus bellum fieri iusserat (Con quale rito e quali parole sia solito il feziale del popolo romano dichiarare guerra a coloro contro i quali il popolo avesse deciso condurre una guerra - libera traduzione del curatore).
  2. ^ Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, II, 72,1.
  3. ^ Plutarco: Vita di Numa; XII,3
  4. ^ Tito Livio: Ab Urbe condita; I,24: "Fetialis regem Tullum ita rogavit: "Iubesne me, rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire?" Iubente rege, "Sagmina" inquit "te, rex, posco." Rex ait: "Pura tollito." Fetialis ex arce graminis herbam puram attulit. Postea regem ita rogavit: "Rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium, uasa comitesque meos?" Rex respondit: "Quod sine fraude mea populique Romani Quiritium fiat, facio." Fetialis erat M. Valerius; is patrem patratum Sp. Fusium fecit, verbena caput capillosque tangens. Pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est, sanciendum fit foedus; multisque id verbis, quae longo effata carmine non operae est referre, peragit. (Così il feziale interrogò il re Tullo: "Perché, o re, non mi ordini di stringere un patto con il Pater patratus del popolo Albano?". Al re, che stava per dare l'ordine, disse: "Chiedo a te, o re, la Verbena (erba sacra che rendeva inviolabili i feziali)." Il Re ordina: "Raccogli l'erba sacra" Allora il feziale andò a raccogliere l'erba sacra sulla cittadella. Quindi rivolse al re questa domanda: "O Re, mi nomini plenipotenziario reale del popolo romano dei Quiriti ed estendi questo carattere sacrale ai miei paramenti e ai miei assistenti?" Il re risponde: "Te lo concedo, purché non debba danneggiare né me né il popolo romano dei Quiriti." Il feziale, Marco Valerio, nominò pater patratus Spurio Fusio toccandogli la testa e i capelli con un ramoscello sacro. Il compito del pater patratus è quello di pronunciare il giuramento, cioè di concludere solennemente il trattato." - libera traduzione del curatore).
  5. ^ Patrare significava "giurare".
  6. ^ Così ad esempio avvenne prima del combattimento fra Orazi e Curiazi
  7. ^ Aulo Gellio: Notti Attiche; XVI,4,1: " CINCIUS in libro tertio De Re Militari, fetialem populi Romani bellum indicentem hostibus telumque in agrum eorum iacientem, hisce verbis uti scripsit: “Quod populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Romanum bellum fecere deliqueruntque, quodque populus Romanus cum populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum iussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum dico facioque.”(CINCIUS scrisse nel suo terzo libro sull'arte militare, che il feziale del popolo romano, quando dichiarava guerra ai nemici, mentre scagliava una lancia nel loro territorio, proferiva le seguenti parole: "Considerando che il popolo degli Hermunduli e gli uomini del Hermundulia (Turingia) hanno provocato guerra e si sono ribellati contro il popolo romano, e che il popolo romano ha deliberato la guerra con il popolo Hermundulo e gli uomini della Hermundulia, per questo motivo io e il popolo romano dichiaro e porto la guerra contro il popolo Hermundulo e gli uomini della Hermundulia - libera traduzione del curatore).
  8. ^ Aulo Gellio: Notti Attiche; XVI,4arg: " ... et item in quae verba conceptum fuerit iusiurandum de furtis militaribus sanciendis; et uti milites scripti intra praedictum diem in loco certo frequentarent, causis quibusdam exceptis, propter quas id iusiurandum remitti aecum esset(... e analogamente come fu formulato il giuramento per punire il furto fra i soldati; e come i soldati arruolati dovessero presentarsi in un determinato luogo nel giorno prefissato, a parte alcuni casi eccezionali, a causa dei quali era legittimo che fossero liberati da quel giuramento - libera traduzione del curatore).
  9. ^ B. Paradisi, "Dai 'Foedera iniqua' alle 'Crisobulle' bizantine", in Studia et Documenta Historiae et Iuris XX (1954), p. 42 n. 117.
  • B. Albanese, "‘Res repetere’ e ‘bellum indicere’ nel rito feziale (Liv. 1,32,5-14)", in AUPA 46 (2000), 7-47.
  • B. Albanese, "‘Foedus’ e ‘ius iurandum’; ‘pax per sponsionem’", in AUPA 46 (2000), pp. 49–75.
  • A. Calore, «Per Iovem lapidem». Alle origini del giuramento, Milano 2000.
  • A. Calore, Forme giuridiche del ‘bellum iustum’, Milano 2003.
  • P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino 1965.
  • F. K. Conrad, De Fecialibus et iure feciali populi Romani (Helmstadt 1734), in Scripta minora (a c. di L. Pernice), Halis 1823, I, 257-385.
  • G. Fusinato, "Dei feziali e del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma", in Reale Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, XIII, Roma 1884.
  • Fabio Mora, Il pensiero storico-religioso antico. Autori greci a Roma. 1. Dionigi d'Alicarnasso, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1995.
  • Tito Livio, Storie (trad. di L. Perelli del Ab Urbe condita), Torino, UTET, 1974, vol. 1.
  • Giovanni Turelli, "Polisemia di un gesto: l'emittere hastam dei duces e dei feziali", in RIDA 55 (2008), 523-537.
  • Giovanni Turelli, Fetalis religio, Torino, Giappichelli, 2020.
  • Andreas Zack, Studien zum "Römischen Völkerrecht", Göttingen, 2001.

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