Discussioni Wikipedia:Bar/Discussioni/Ddl diffamazione 2012 continuazione della discussione/Documentazione

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Condizioni d'uso del sito www.senato.it

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Era mia intenzione presentare l'intero testo dell'articolo 1 come risultante dagli emendamenti fin qui approvati, ma il sito del Senato consente solo la copia fedele e vieta esplicitamente le opere derivate:

  • « [...] L'utilizzo, la riproduzione, l'estrazione di copia, ovvero la distribuzione delle informazioni testuali e degli elementi multimediali disponibili sul sito del Senato è autorizzata esclusivamente nei limiti in cui la stessa avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico all'informazione, per finalità non commerciali, garantendo l'integrità degli elementi riprodotti e mediante indicazione della fonte. [...] »

e, più avanti,

  • « [...] È fatto divieto di modificare le informazioni testuali, come anche gli elementi multimediali contenuti nel sito del Senato, nonché, salvo espressa autorizzazione scritta del Senato, di preparare con gli stessi opere derivate. [...] »

(vedi Avviso legale)

Perciò rinvio al sito del Senato per l'integrale dell'articolo 1 nella versione della Commissione Giustizia e presento con i relativi emendamenti solo i passaggi di specifico interesse, sperando che, almeno questo, sia riconosciuto come rientrante del diritto di citazione.

Sarebbe quantomai opportuno che i contenuti dei siti governativi, e in particolare quelli degli organi legislativi e specificamente in relazione alla produzione delle norme, fossero resi disponibili con una licenza maggiormente libera. Il lavoro delle istituzioni non potrebbe che avvantaggiarsi del maggiore e più consapevole dibattito pubblico che ne potrebbe risultare.
-- Codicorumus  « msg 17:14, 28 ott 2012 (CET)[rispondi]

Cultura giuridica

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In quanto autore della prima versione della pagina di documentazione, tengo a precisare di non essere un giurista e che quindi quanto scritto è soltanto frutto della cultura giuridica che ci si può attendere in un comune cittadino.

Sono quindi auspicabili ulteriori interventi che migliorino e correggano il contenuto della pagina, in particolare da parte di esperti della materia.
-- Codicorumus  « msg 17:14, 28 ott 2012 (CET)[rispondi]

Impossibile non apprezzare il tuo sforzo. Tuttavia questa pagina non fa che confermare l'enorme fragilità di tutta questa campagna: l'assoluta assenza di WP:FONTI che legittimino quelle che qui sono state definite "glosse" (e l'eventuale intervento di altri wikipediani sedicenti esperti - siamo sempre sedicenti... - non risolverebbe la questione).--CastaÑa 19:59, 28 ott 2012 (CET)[rispondi]
E questo, in effetti, è anche uno dei problemi dell'iter del provvedimento, che, per altri fini che sarebbe opportuno perseguire in via più diretta, segue tempistiche non compatibili con la redazione di una buona legge (come peraltro sostenuto in aula da senatori di ogni colore politico) e quindi neppure con la formazione delle fonti che tu giustamente vorresti a sostegno di questa documentazione. -- Codicorumus  « msg 20:14, 28 ott 2012 (CET)[rispondi]

Se inserissimo delle FAQ?

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Se inserissimo delle FAQ a fine della pagina almeno sulle cose abbastanza chiare? Soprattutto per i nuovi arrivati delle prossime ore, quando partiranno i provvedimenti a sondaggio. Esempi:

  • Wikipedia in Italiano è internazionale e non ha server in Italia, perchè mai sarebbe soggetta a una legge italiana come questa?
    Wikipedia italiana non è soggetta a questa legge, ma sarebbero soggetti tutti i cittadini italiani che scrivono sul progetto italiano.
  • Le richieste di rettifica sono valide non appena richieste, dopo approvazione di un giudice o a seguito di un procedimento legale?
    ...
  • Se un giornale diffama un individuo, Wikipedia ripota la notizia e cita quel passaggio come fonte, in caso di richiesta di rettifica al giornale, Wikipedia cosa dovrebbe fare?
    Questo non è chiaro, ma...

--sNappyml 08:39, 29 ott 2012 (CET)[rispondi]

Assolutamente favorevole. Se non sbaglio ne esiste già una creata in una occasione precedente, probabilmente molti punti si possono riprendere da lì.
Purtroppo i tempi rischiano di essere piuttosto ristretti; per esempio, avrei voluto mettere qualche informazione sugli emendamenti in attesa di esame, ma non ce l'ho fatta.
Se la FAQ assumesse una lunghezza consistente o lo facesse la discussione relativa, forse sarà opportuno metterla in una sotto-pagina a sé.
-- Codicorumus  « msg 12:22, 29 ott 2012 (CET)[rispondi]

Alcuni dubbi giuridici per migliorare la discussione

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Cercando on line ho trovato questo documento [1] (è del 2004, se conoscete modifiche alle leggi citate comunicatelo, ma mi pare utile perché le elenca tutte le leggi relative alla stampa e simili) e leggendo vedo che la definizione di prodotto editoriale è, secondo la legge 7 marzo 2001 n. 62 art. 1 comma 1, "Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici". Wikipedia dovrebbe rientrare in questa definizione, diffondiamo informazioni in fondo no? Bene, quindi, dovremmo adempiere al comma 3 di questo articolo che dice: "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948". Noi adempiamo a questa legge? Se sì, come? Se no, perché? Grazie a chi risponderà. Vigevanese (msg) 07:19, 30 ott 2012 (CET)[rispondi]

E altro dubbio, il fatto di non pubblicare la rettifica che centra con la sanzione da 5000 a 100000 euro? Se ci si riferisce alla norma sul diritto all'oblio, il fatto è che per arrivare a tale sanzione bisogna contravvenire all'ordine di un giudice. Ma non ha direttamente a che fare con la rettifica, è una cosa diversa. Le pene previste per la mancata rettifica sono ben diverse. E la rettifica non implica a quanto leggo la cancellazione del materiale. Mi sembra sia scritto così nell'articolato [2], no? Vigevanese (msg) 08:33, 30 ott 2012 (CET)[rispondi]

Per ora solo qualche risposta al volo.
  • La formula "ai fini della presente legge" direi che restringe la definizione alla specifica legge, salvo che in altre vi si faccia rimando esplicito.
  • Direi anche che Wikipedia è sì "prodotto editoriale" ma che non è "diffuso al pubblico con periodicità regolare".
  • Per il secondo capoverso (che mi sono permesso di separare) non ho avuto ancora tempo di vedere per bene.
A parte: temo che questa pagina non sia molto seguita.
Ora che il provvedimento è rientrato in Commissione, c'è forse il tempo di estendere la documentazione e di fare anche un po' di casistica sugli emendamenti ancora in sospeso. Da tenere presente che c'è il rischio che la trattazione in Commissione ne rimescoli nuovamente lista e numerazione.
-- Codicorumus  « msg 19:40, 30 ott 2012 (CET)[rispondi]

Intanto ho effettuato una analisi degli emendamenti, che riporto qui, gradirei sapere da chi è avvocato, giurista o ne capisce di diritto, se la mia analisi è corretta o meno.

Mi sono guardato, ritengo abbastanza bene, tutti gli emendamenti in discussione in aula attualmente. Innanzitutto bisogna dire che il testo proposto così come è, prevede sempre che sia un giudice ad ordinare la rettifica (art. 1 comma 7, art. 3 comma 2) o la cancellazione in caso di inottemperanza. E questo è molto importante. In secondo luogo va detto che rettifica e diritto all'oblio sono due cose distinte. Fatte queste premesse, su cui non credo ci siano dubbi, il testo è chiaro in merito, gli emendamenti attualmente ancora in gioco e che potrebbero anche lontanamente costituire un pericolo riguardano gli articoli 1 e 3 del decreto, visto che il 2 riguarda il codice penale e non ritengo che se si ravvisano dei reati di ingiuria e diffamazione ci sia da contestare.

L'emendamento relativo all'articolo 1 è il 1.401. Riguarda il fatto che la rettifica riguardi anche archivi digitali di prodotti editoriali. Wikipedia dovrebbe essere un prodotto editoriale, ma nella pagina di discussione alla documentazione ho già posto una domanda a riguardo. Resta sempre con questo emendamento il fatto che debba essere il giudice a ordinare la rettifica se ci si rifiuta.

Per l'articolo 3 invece ci sono 4 emendamenti che ci possono riguardare, 3.204, 3.207, 3.400, 3.0.400.

Il 3.204 richiede l'indicazione di un responsabile a tutti i siti internet e motori di ricerca. Ovviamente la cosa potrebbe creare problemi.

Il 3.207 è il più pericoloso perché rende la senziona applicabile non se non si esegue l'ordine del giudice, ma se non si esegue la richiesta di cancellazione o rettifica. Questo è sicuramente il punto principale.

Il 3.400 permette sì di saltare il passaggio dal giudice, ma solo in presenza di illiceità.

Il 3.0.400 potrebbe richidere una revisione delle linee guida sulle fonti in caso passasse, poiché bisognerebbe stare attenti a mantenere la presunzione di innocenza. Ma ricordiamoci che essendo un'enciclopedia, non ci dovrebbero interessare più di tanto i procedimenti in corso.

Questi a mio avviso sono i punti principali che possono creare problemi. Da notarsi però che l'articolo 3, se passasse l'emendamento 3.200, verrebbe soppresso e così non ci sarebbe più alcun rischio vero e proprio, visto che la rettifica mi pare dovrebbe sempre passare da un giudice (se così non è vi pregherei di indicarmi il passaggio del DDL o l'emendamento relativo).

Questa analisi vi pare corretta? Vigevanese (msg) 02:02, 31 ott 2012 (CET)[rispondi]

Ho ripetuto lo stesso esame senza controllare questa lista ed ho ottenuto più o meno lo stesso risultato. Ti sei perso l'emendamento 3.201, che è forse il più rilevante in quanto introduce la rettifica per la totalità dei siti internet. Vedi sotto alla proposta di modifica relativa all'articolo 3. -- Codicorumus  « msg 18:36, 2 nov 2012 (CET)[rispondi]

La peggiore delle ipotesi

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Scusate, ammetto di non essere un addetto ai lavori, ma qualcuno potrebbe per favore portare degli esempi di quali scenari disastrosi spingerebbero gli admin operanti dall'Italia a dismettere le loro mansioni in massa e altre atroci conseguenze variamente minacciate dai sostenitori della protesta su Wikipedia? (Per la cronaca, io sarei anche per protestare, ma prima voglio capire meglio e sicuramente obietto all'utilizzo di Wikipedia come strumento di protesta di qualsiasi tipo.)

Se ho capito bene, la logica e': utente Tizio scrive delle cose su Caio (ovviamente con riferimenti a fonti attendibili, che nei casi ipotizzati sarebbero per lo piu' pubblicate in Italia). Caio si incazza e chiede a chi?, diciamo a Mister X, di togliere quelle cose dalla sua pagina (che poi non ho capito, potrebbero essere su una pagina qualsiasi, ma non divaghiamo). Supponiamo che Mister X sia un amministratore pescato a caso da Caio. Mister X prende paura e esegue immediatamente la rettifica richiesta. A quel punto arriva l'utente Sempronio (oppure ancora Tizio, fa lo stesso) e rimette la roba che aveva fatto incazzare Caio. E cosi' via finche' Caio cede per sfinimento. E questo senza neanche mettere in piedi una pagina di richieste di soccorso onorate da volontari dall'estero etc etc.

Insomma, vorrei capire concretamente che dinamiche possono svilupparsi e come si puo' arrivare ad essere perseguiti. Dalla patria campione mondiale di "Fatta la legge, trovato l'inganno" mi aspetterei un approccio piu' creativo a un problema che forse manco esiste. Grazie. 219.79.75.232 (msg) 16:30, 31 ott 2012 (CET)[rispondi]

Incostituzionalità del Disegno di legge

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Non mi occupo di diritto come disciplina professionale, ma solo dello studio sociologico delle fonti costituzionali; questo implica che ho conoscenze giuridiche non per professione, ma per studio.

La costituzione agli articoli 9 e 21 sancisce il diritto alla divulgazione del pensiero, nel primo promuove la diffusione della cultura(insieme delle conoscenze relative all'ambito scientifico e umanistico, all'origine di un'istruzione verificabile), nel secondo sancisce la diffusione di quanto detto prima in ogni forma di espressione(orale, scritta, ecc...), ma che non sia parte di conoscenze accreditate all'individuo autore delle ultime. Non essendoci un metodo per verificare la reale attendibilità delle informazioni che wikipedia riporta, temo che non possiamo appoggiarci ad uno solo di questi principi costituzionali, ma ad entrambi, perché le forme di divulgazione di Wikipedia sono "pensieri culturali".

Questo significherebbe considerare Wikipedia non come mezzo divulgativo culturale, bensì come mezzo divulgativo del pensiero culturale. Culturale perché affronta argomentazioni di carattere scientifico e umanistico, pensiero perché non c'è effettiva attendibilità delle informazioni riportate.

Con ciò non intendo affermare che wikipedia non dica il vero, ma che i suoi amministratori e responsabili non possono verificare l'attendibilità delle informazioni riportate, come credo sia di norma nei vostri Disclaimer. Questo permetterebbe a wikipedia di essere considerata non come fonte di divulgazione culturale, ma una sorta di "divulgazione della rielaborazione di informazioni di carattere culturale".

Così facendo entrambi gli articoli tutelerebbero la causa di Wikipedia. L'articolo 21 renderebbe gli articoli come "pensieri" di cittadini liberi, mentre l'articolo 9 definirebbe questi pensieri come parte di un "movimento culturale" con alla base gli stessi.

Molto più semplicemente possiamo basarci sulla Direttiva europea numero 65 del 2007 in materia della divulgazione dei media e delle informazione di carattere culturale. Basandoci su questa direttiva e sull'articolo costituzionale numero 10, il Disegno di legge anche se approvato non andrebbe a intervenire (nella sua totalità) su Wikipedia, se venisse provato che è un mezzo divulgativo di informazione.--Exherr (msg) 00:08, 1 nov 2012 (CET)[rispondi]

Qui non si tratta di libertà di espressione o di divulgazione culturale, il DDL riguarda il diritto di una persona di richiedere la rettifica o cancellazione di informazioni che a suo giudizio sono infamanti. Pensa ad esempio a uno accusato di un reato socialmente infamante che è stato messo in cattiva luce magari da una condanna in primo grado e poi è stato definitivamente e totalmente assolto. Questa persona potrebbe richiedere la rimozione di informazioni ad esempio agli archivi on line dei quotidiani, ai motori di ricerca, onde non venir più associato a un reato da lui in realtà non commesso per esempio da articoli di giornale scritti al momento della condanna in primo grado. E che in rete continuerebbero a circolare per sempre facendo sì che cercando il suo nome ad esempio, uscirebbero magari articoli pubblicati dopo il primo grado che rovinerebbero la sua reputazione, anche perché spesso il lettore è poco attento e se uno si fa una opinione sbagliata è difficile cancellarla. Ovviamente il tutto dipende dalla modalità con cui questa cosa, a mio avviso giustissima, viene attuata. Per come è studiato il DDL mi pare di capire che se la richiesta viene ignorata o non accolta, chi vuole la rimozione debba ottenere l'ordine di rimozione da un giudice. Ora, senza star lì a considerare la difficoltà di individuare un soggetto responsabile in wikipedia, mettiamo caso che il giudice ordini a uno di noi di togliere il materiale. A un ordine del giudice non è possibile opporsi, pena una multa molto salata, dai 5000 ai 100000 euro. Allora ovviamente bisognerà rimuovere il materiale e proteggere la pagina o oscurarla del tutto. Ma in questo caso, non vedo come si possa opporsi, nè cosa cambi da situazioni analoghe in cui la minaccia legale ha portato a oscuramento. Diverso il caso in cui passi l'emendamento 3.207, secondo cui se il giudice accoglie la richiesta, commina immediatamente la multa, legando la multa alla non ottemperanza della richiesta dell'interessato, che può anche essere una richiesta dettata da fini meno nobili. Questo è il vero rischio, a quanto io ho capito, posto sempre che poi un giudice dovrebbe accogliere tale richiesta. Ad esempio una azienda che chiedesse di cancellare informazioni relative a studi scientifici fatti su un suo prodotto da terzi che mettono il prodotto in cattiva luce. Ci sono altri emendamenti che possono creare problemi a wikipedia, ma sarebbero problemi molto minori rispetto a questo. Altri emendamenti invece (a parte quello che cancella l'articolo 3) potrebbero invece rendere questa norma molto meno pericolosa per wikipedia. Questo è il mio parere, io non ho mai studiato diritto, e l'educazione civica delle elementari non la ricordo, ma penso sia abbastanza corretto. Vigevanese (msg) 08:59, 1 nov 2012 (CET)[rispondi]
Premesso che anch'io sono nella stessa situazione di Vigevanese, sono d'accordo con l'analisi e aggiungerei che - è sempre poco chiaro ma, da quel che ho letto - c'è il rischio che i giudici non abbiano strumenti obiettivi e nemmeno il diritto di contestare o mettere una sola parola sulla richiesta di rettifica del diffamato, visto che questa si baserebbe su un sentimento personale, soggetto alla sensibilità personale del singolo e perciò poco discutibile. I giudici sembrano solo degli esecutori, a meno di casi palesi. Se fosse realmente così bisognerebbe sperare nel buonsenso.--sNappyml 12:07, 1 nov 2012 (CET)[rispondi]
Il testo non dice esplicitamente se il giudice può o meno rifiutarsi, ma suppongo che un giudice abbia sempre la sua discrezionalità. Mentre pare ci sia esplicita possibilità per il giudice di scegliere o meno se comminare la multa e disporre la rimozione del contenuto. Vigevanese (msg) 13:23, 1 nov 2012 (CET)[rispondi]
Ciò che è stato scritto dall'utente Vigevanese è corretto, ma rientrerebbe in un singolo contesto e per altro meno ampio della Costituzione. Mi domando però come si possa fare ricorso in caso di indignazione personale quando viene esplicato chiaramente che il sito in questione sia parte di un progetto della divulgazione di "pensieri culturali", sarebbe come chiedere ad un magistrato di muovere accuse ad un dizionario o ad un trattato filosofico. Il punto è che Wikipedia nella sua attuale forma è perseguibile perchè non certa delle sue fonti (giuridicamente parlando), quindi non essendo le informazioni riportate accreditate chiunque può metterle sotto critica per qualsiasi ragione. Se Wikipedia divenisse però un "movimento culturale", ove gli articoli e le informazioni divenissero soltanto pensieri di comuni cittadini e questo venisse dimostrato e regolamentato, le eventuali rimostranze decadrebbero perché non supportate da prove congrue e perché i provvedimenti giuridici penali andrebbero a violare la libertà di divulgazione culturale prevista dalla Costituzione Italiana. Se tutti gli articoli sono pensieri alla base di un movimento divulgativo culturale, chi scrive non può essere considerato come singolo individuo giuridico, bensì come un contribuente di un movimento e quindi non si potrebbe più perseguire il singolo, ma solo il movimento alla base. Non si possono accusare pensieri altrui (nei limiti del pudore), anche se non accertati dall'essere veritieri. Per i media la situazione differisce perché essi hanno non solo un lucro monetario alle spalle, ma perchè vengono considerati come mezzi d'informazione, mentre Wikipedia verrebbe considerata come una sorta di rielaborazione di informazioni senza fonti... Sarebbe un po' come paragonare un giornale di cronaca ad un romanzo giallo (prendete l'esempio come iperbolarizzazione personale).--Exherr (msg) 01:01, 2 nov 2012 (CET)[rispondi]
Questo è assolutamente impossibile. Qui nessuno scrive o può scrivere ciò che pensa, ma tutto deve basarsi sulle fonti. Noi siamo una enciclopedia e non diventeremo nè un movimento culturale, nè un posto dove esprimere idee. Noi dobbiamo solo affidarci totalmente alle fonti. Vigevanese (msg) 09:29, 2 nov 2012 (CET)[rispondi]
Mi spiace, ma ha decisamente ragione Vigevanese, Wikipedia è una raccolta di informazioni basate su fonti verificabili (anche se facciamo fatica a citarle ovunque e di fatto non ci riusciamo come vorremo), ma le informazioni in essa contenute non devono essere pensieri od opinioni: dovrebbe essere ben chiarito nei Cinque pilastri di Wikipedia. Wiki è una cosiddetta fonte secondaria, essa riporta con certezza informazioni verificabili di fonti primarie accreditate (al limite le fonti primarie, i giornali, le enciclopedie come la Treccani possono non essere certe di quel che dicono). Se si tratta di far passare Wikipedia per un movimento di pensiero personalmente credo che possiamo chiudere qui la questione, mi spiace.--sNappyml 12:19, 3 nov 2012 (CET)[rispondi]
Ammetto la difficle comprensione delle mie parole, ma se posso permettermi:

1)Ogni movimento culturale può considerarsi tale non per assenza o presenza di fonti, ma solo perché è proposto ad essere (di fatto con esplicita dichiarazione), un "movimento"...

2)I movimenti culturali esprimono opinioni e pensieri liberi. Anche se nutro personalmente fede nelle competenze degli utenti di Wikipedia, credo che vi sia la non possibilità da parte di questi al non potere dimostrare e provare la verità di quanto venga da essi scritto in espressa necessità giuridica... Anche se hanno seguito i "famosi 5 pilastri", non è cinismo, ma legalmente i vosri pilastri non bastano per rappresentare una prova dell'effettiva correttezza delle informazioni che riportate...

3)Non parliamo di un movimento per la "libera caccia alle farfalle scandinave", bensì di uno preposto per la diffusione della cultura e delle informazioni scritte da persone che in altre condizioni potrebbero venire (come l'articolo in questione e lo stesso sito), perseguitati legalmente... In altre parole non potendo opporci alla legge, rendiamo le leggi che la principano nostre "alleate" con un semplice Disclaimer o roba simile... Se viene espressa CHIARAMENTE questa condizione con gli articoli della Costituzione che la tutelano, anche in caso di richieste di attivazione di procedure giuridiche, non può esserci che il decadimento immediato delle accuse per "Incostituzionalità dei presupposti legislativi necessari al procedimento". Tutta questa cantilena per dirVi che basterebbero poche parole per tutelare Wikipedia, anche perché in fondo Voi già siete un "movimento indipendente per la divulgazione della cultura libera". PS: Non dovrete modificare chissà cosa, Vi basteranno poche, ma precise parole, potrete altrimenti assumere qualcuno che per 24 ore al giorno controlli tutti gli articoli aggiornandoli quando serve (laborioso).

PPS: Uff... Nota concernente la Treccani: se Le capitasse di leggere le prime 10 pagine o le ultime (non ricordo), noterebbe diverse "frasette" che specificano chi ha scritto cosa, il suo ruolo nella società e anche le fonti di ogni singola immagine correlata ad ogni articolo, senza contare che un volume come la Treccani prima di essere pubblicato subisce una serie di certificazioni sull'attendibilità delle sue informazioni... Sarà per questo che costa...
PPPS(Giuro che è l'ultimo): Mi sono scordato di aggiungere che ogni movimento "se fa da sé", quindi ogni movimento è libero di disciplinarsi come meglio qualcun'altro pensa che debba essere disciplinato...--Exherr (msg) 00:19, 6 nov 2012 (CET)[rispondi]
Non è che basta dichiararsi un qualcosa che a proprio avviso non viene toccata dalla legge, per diventarlo magicamente. La strada che proponi è un qualcosa di assolutamente non in linea con ciò che è wikipedia. Vigevanese (msg) 08:52, 7 nov 2012 (CET)[rispondi]

Ulteriore documentazione

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Ho aggiunto l'elenco degli emendamenti in sospeso all'articolo 1.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, essendoci probabilmente un po' più di tempo e poiché non contiene soltanto nude informazioni, intanto inserisco qui sotto una proposta di modifica della sezione, in modo che possa essere preventivamente esaminata ed eventualmente corretta o modificata; la parte aggiunta inizia con "Per le problematiche legate alla definizione", quanto precede non è modificato.
-- Codicorumus  « msg 18:21, 2 nov 2012 (CET)[rispondi]

Mi sembra ben fatto (anche se non sono in grado di valutare i dettagli e non ho le idee del tutto chiare globalmente). --sNappyml 12:45, 3 nov 2012 (CET)[rispondi]

Modifica della sezione Articolo 3

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(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore e nella reputazione)

Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

glossa
Wikipedia è sicuramente interessata da questo comma.
A differenza di quanto stabilito dall'articolo 1, però, la richiesta non dà immediatamente luogo ad un obbligo, il quale si costituisce solo con il passaggio giudiziario previsto al successivo comma; anche le eventuali sanzioni sono previste solo per inadempienza all'ordine del giudice. Al netto degli eventuali emendamenti.
Non è chiaro se i "contenuti diffamatori" siano considerabili tali a seguito di giudizio oppure, ancora, a discrezione del richiedente, la quale limiterebbe anche la capacità decisoria del giudice di merito.
Inoltre la formula "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" presenta ancora il problema sostanziale costituito dal fatto che il criterio principe cui è informata la "presente legge" è quello rappresentato dalla arbitraria soggettività della formula "da essi ritenuti lesivi".
Per le problematiche legate alla definizione di "sito internet" e alle implicazioni internazionali, si veda in particolare la glossa all'emendamento 3.204.

Emendamenti

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Emendamenti pertinenti

Il riferimento al Sito del Senato come fonte e la data di consultazione inseriti esplicitamente al primo emendamento della lista, si intendono implicitamente riferiti anche a tutti i seguenti, salvo diversa indicazione.

  • Emendamento 3.201, su senato.it.
    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    «1. L'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge, e comunque la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni ottenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti.».
    glossa
    Se approvato, introdurrebbe la rettifica per ogni sito internet. Anche se non con la obbligatorietà prescindente da un procedimento giudiziario prevista all'articolo 1.
  • Emendamento 3.204, su senato.it.
    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    «2-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i siti internet e i motori di ricerca indicano e rendono pubblico nella propria pagina iniziale il nome del soggetto responsabile».
    glossa
    Richiederebbe probabilmente l'intervento di Wikimedia Foundation e la nomina di un funzionario stipendiato assistito da una struttura amministrativa e dotato di copertura assicurativa.
    L'emendamento manca di considerare l'ampio spettro di specificità legato alla strutturale internazionalità di molti siti e alla loro frequente collocazione in uno Stato diverso dall'Italia, anche quando ospitino contenuti in lingua italiana e prodotti da cittadini italiani; nonché le specificità legate allo user-generated content[1] e ai diversi livelli di coinvolgimento che il fornitore dell'infrastruttura può avere con il piano dei contenuti.
    Nel caso specifico di Wikipedia, Wikimedia Foundation sarebbe l'unica entità titolata ad adempiere a questa prescrizione, ma è difficilmente pensabile che una realtà di dimensioni così limitate possa seguire attivamente le legislazioni locali dell'intero pianeta.[2]
  • Emendamento 3.207, su senato.it.
    Al comma 4 sostituire le parole: «all'ordine impartito ai sensi del comma 2» con le seguenti: «alla richiesta di cui al comma 1» e sostituire le parole: «a 100.000 euro» con le seguenti: «a 50.000 euro».
    glossa
    Se approvato, renderebbe di fatto obbligatoria la rettifica dietro semplice richiesta, similmente alla previsione dell'articolo 1.
  • Emendamento 3.400, su senato.it.
    Sostituire il comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:
    «Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, nel caso in cui sia possibile mettere il prestatore di un servizio della società dell'informazione al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, l'interessato, anche senza esperire la procedura di cui al comma 2, può chiedere al prestatore di servizi della società dell'informazione l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.».
    glossa
    Non comporta modificazioni sostanziali rispetto a Wikipedia.
    Ma è da notare che prevede il requisito della "manifesta illiceità" e che questa sia comunicata attraverso "fatti" o "circostanze". Anche in riferimento alla presente norma, ciò (e in particolare per l'aggettivo "manifesta") comporterebbe un allontanamento dalla pura valutazione soggettiva del richiedente prevista dalla formula "da essi ritenuti lesivi".
  • Emendamento 3.500, su senato.it. – Chiede la soppressione dei commi 1 e 2.
    glossa
    Di fatto, comporterebbe la soppressione dell'articolo.
  • Emendamento 3.0.400, su senato.it.
    Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
    «Art. 3-bis.
    (Tutela della presunzione di innocenza)
    1. Tutti hanno diritto al rispetto della presunzione d'innocenza. Quando taluno, prima della condanna, è presentato, anche solo nel titolo dell'elaborato giornalistico, come responsabile dei fatti oggetto di indagine dell'autorità giudiziaria, può chiedere, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, la diffusione di un comunicato di dimensioni spaziali o temporali equivalenti volto a ristabilire la presunzione d'innocenza. Il giudice nel disporre la diffusione può condannare l'editore al pagamento di una somma a favore dell'offeso non inferiore a euro 20.000.
    2. Nell'accertamento della previsione di cui al comma 1 il giudice tiene conto della violazione del segreto istruttorio, il quale è posto anche a tutela della presunzione d'innocenza e della reputazione dell'indagato».
    glossa
    La formula "elaborato giornalistico" può estendersi ad altro rispetto agli articoli pubblicati su testate giornalistiche registrate. L'obbligatorietà, peraltro, si configura solo per disposizione del giudice. Comunque si tratta, in questo caso, di una oggettiva violazione materiale e non di una "lesione della reputazione" (art.1 c.6) o della "dignità" (art.1 c.1) rimandata alla soggettiva valutazione del richiedente rettifica.
  • Emendamento 3.0.501, su senato.it. – Limitazione di validità della formula "testate giornalistiche diffuse in via telematica" alle sole "versioni internet delle testate giornalistiche su carta".
  • Emendamento 3.0.501 (testo 2), su senato.it. – Simile al precedente, ma per la formula "prodotti editoriali diffusi in via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata".
Emendamenti non pertinenti

Il riferimento al Sito del Senato come fonte e la data di consultazione inseriti esplicitamente al primo emendamento della lista, si intendono implicitamente riferiti anche a tutti i seguenti, salvo diversa indicazione.

  • Emendamento 3.202, su senato.it, Sito del Senato. URL consultato il 01-11-2012. – Stabilisce un termine minimo di 5 giorni prima di poter ricorrere al giudice per un ordine di pubblicazione.
  • Emendamento 3.203, su senato.it. – Modifica formale.
  • Emendamento 3.205, su senato.it. – Esclusione dei conviventi.
  • Emendamento 3.206, su senato.it. – Esclusione dei conviventi (identico al 3.205).
  • Emendamento 3.208, su senato.it. – Chiede la soppressione del comma 6.
  • Emendamento 3.501, su senato.it. – Riduzione della sanzione pecuniaria.
  • Emendamento 3.502, su senato.it. – Chiede la soppressione del comma 6 (identico al 3.208).
  • Emendamento 3.0.401, su senato.it. – Risarcimento per causa per diffamazione a mezzo stampa sollevata in mala fede o colpa grave. Previsto unicamente "a favore del giornalista o della testata giornalistica".
  • Emendamento 3.0.500, su senato.it. – Previsione di "giudizio direttissimo".
  1. ^ In Wikipedia:
  2. ^ Benché primariamente rivolte agli utenti, ci si può rendere meglio conto della questione attraverso la lettura delle condizioni d'uso riportate sul progetto Wikimedia di coordinamento: meta:Terms of use (EN) .
    Ad esemplificazione di come sui progetti Wikimedia, e in particolare sulla Wikipedia in lingua italiana, si punti comunque ad adempiere alle legislazioni locali, si possono leggere Wikipedia:Copyright e Wikipedia:Applicazione della legge civile italiana.

Precisazione su mio emendamento 3.207

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Segnalo.--Luca Ghio 18:51, 3 nov 2012 (CET)[rispondi]

Ho risposto là. -- Codicorumus  « msg 21:53, 3 nov 2012 (CET)[rispondi]

Modifica alla glossa al comma 5, articolo 1

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In merito a questo tag del, che ho convertito in occultamento totale, trattandosi di pagina destinata al pubblico e in cui le convenzioni delle nostre discussioni potrebbero non essere comprese.

Quando ho scritto, ero consapevole della esclusione logica operata dalla richiesta di periodicità. D'altro canto, però, gli stessi giornali on-line non sono, strettamente parlando, "periodici", ma spesso vengono aggiornati 24/24 senza alcuna periodicità. C'è quindi il rischio che la richiesta di periodicità non venga intesa in senso proprio ma, invece, come "regolare aggiornamento".
-- Codicorumus  « msg 22:56, 3 nov 2012 (CET)[rispondi]