Iussu iudicis

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La locuzione latina iussu iudicis[1] significa letteralmente "per ordine del giudice". Viene utilizzato in ambito giuridico per indicare attività il cui atto propulsivo risiede in un ordine del giudice[2]. Nel processo civile è impartito alle parti processuali nel caso, ad esempio, di litisconsorzio, compresa l'ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Nel procedimento penale, il pubblico ministero compie atti investigativi iussu iudicis qualora, a fronte di indagini preliminari incomplete, il giudice dell'udienza preliminare emetta ordinanza per l'integrazione delle indagini, ex art. 421-bis, comma 1, c.p.p.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Brocardo "Iussu iudicis", su brocardi.it, 11 febbraio 2022. URL consultato il 10 febbraio 2022 (archiviato il 10 febbraio 2022).
  2. ^ L'intervento iussu iudicis, su appuntigiurisprudenza.it, 11 febbraio 2022. URL consultato il 10 febbraio 2022 (archiviato il 5 febbraio 2022).
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