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. Non è corretto rimuovere contenuti corredati da fonti: in caso di errori sulle fonti, è a queste che vanno segnalati. --M/ 11:06, 2 mag 2024 (CEST)[rispondi]

La decisione, a seconda di molti più «spintanea» che spontanea, di Carlo Caracciolo di procedere all’adozione di Giacaranda così avanti nel tempo, non significava ancora che ci fosse la certezza che lei fosse la «figlia naturale» del principe, e quindi che Carlo fosse suo «padre naturale». Ancor oggi, lo ripetiamo, non esiste una prova scientifica in tal senso. E quindi Giacaranda può essere definita, contrariamente alla qualifica di «figlia» che lei si è attribuita e che i giornali hanno continuato superficialmente e frettolosamente ad accreditare, solamente «figlia adottiva». E, quindi, secondo la legge, si trova qualche gradino – diciamo così – ben al di sotto di Carlo Edoardo e Margherita, i «veri» e incontestabili figli naturali del loro padre biologico Carlo Caracciolo. Carlo Edoardo e Margherita hanno seguito tutte le procedure che la legge richiede per ottenere questo loro «status»: hanno chiesto, e ottenuto, al Tribunale il disconoscimento della loro paternità Revelli, hanno portato ai Giudici – che le hanno attentamente fatte verificare dai loro periti – le prove scientifiche che il loro Dna ha tratti in comune con il codice genetico dei Caracciolo (e non del presunto padre «legittimo» Revelli), e infine sulla base di tutto questo hanno ottenuto una sentenza del Tribunale di Roma che dichiara inoppugnabilmente che essi sono figli di Carlo Caracciolo. In nessun grado di questa procedura Giacaranda Falck e i suoi legali hanno avuto nulla da eccepire e quando hanno tentato di farlo – nella prima fase del disconoscimento della paternità Revelli – sono stati respinti decisamente come privi di veste giuridica. Da sottolineare che, nel momento in cui, Carlo Edoardo e Margherita Caracciolo si sono sottoposti ai test scientifici del Dna, la loro «sorellastra adottiva» Giacaranda non ha fatto altrettanto, dato che quella poteva essere la sede più opportuna e l’unica legalmente valida per dimostrare che anche lei era figlia naturale, se davvero lo era, di Carlo Caracciolo. Anche tutti questi aspetti della vicenda, dimostrano quanto superficiale e approssimativa sia la stampa italiana e, in genere, il sistema della comunicazione. Infatti l’opinione pubblica è stata indirizzata a considerare Giacaranda come «figlia» a tutti gli effetti di Carlo Caracciolo, e non è mai stata definita o considerata come «figlia adottiva». Mentre, al contrario, i due figli «ve- 493 ri» – veri sotto tutti i punti di vista (perché tali li ha definiti Carlo Caracciolo, perché tali sono secondo le prove della scienza e secondo una sentenza del Tribunale) – sono sempre stati descritti e considerati come se si trattasse di due «abusivi», entrati in scena animati solo dalla sete di denaro e dal desiderio di mettere le mani su una fetta dell’eredità. La realtà è ben diversa: se c’è un «abusivo», anzi un’«abusiva» in questa vicenda, se c’è qualcuno che si è sempre sottratto alle prove scientifiche, ai test e alle procedure necessarie per dimostrare inoppugnabilmente di essere la «figlia», la «vera figlia» di Carla Caracciolo, questa è proprio Giacaranda Falck. La quale, è il caso di aggiungere, se avesse eseguito tutte le procedure di legge per rinunciare al cognome Falck e per chiedere, test scientifici alla mano, il cognome Caracciolo, avrebbe senza dubbio dovuto affrontare un sacrificio economico: la rinuncia alla sua quota legittima del patrimonio lasciato da Giorgio Falck ai suoi figli, e quindi a una fetta dell’eredità di colui che, fino a prova contraria, era da considerare a pieno titolo il suo «padre legittimo». Con l’adozione da parte di Carlo Caracciolo invece il problema non si poneva. C’è chi si chiederà come sia possibile che un signore possa adottare una ragazza mentre i genitori, e il padre della ragazza, sono ancora vivi. Il caso più clamoroso fu quello del grande pittore Renato Guttuso il quale adottò pochi giorni prima della morte (18 gennaio 1987) un giovane siciliano che gli era stato molto vicino negli ultimi mesi di vita e che apparteneva a una famiglia benestante, Fabio Carapezza, i cui veri genitori erano vivi e in ottimi rapporti col proprio figliolo. Fabio infatti era uno dei quattro figli di Marcello Carapezza, un famoso chimico, geologo e vulcanologo, pro-rettore dell’università di Palermo, intellettuale e amico personale di Leonardo Sciascia e Renato Guttuso. Ovviamente la famiglia Carapezza diede il necessario assenso verso tale adozione. E Fabio Carapezza divenne l’erede dell’immenso patrimonio, anche artistico, del grande pittore di Bagheria. Nei mesi successivi si scoprì che Guttuso aveva avuto un figlio naturale, Antonello Cuzzaniti, nato dalla relazione con la moglie di un parlamentare democristiano. Cuzzaniti però rinunciò alla causa sul riconoscimento di paternità e trovò un accordo con Carapezza. Specie nelle regioni del Sud, a eventuali ragioni affettive che motivano l’adozione di maggiorenni coi genitori in vita, si aggiungono spesso esigenze utilitaristiche. Si pensi al caso della zia anziana, senza discendenti diretti, che adotta la nipote prediletta anche nella prospettiva di non farle pagare, o farle pagare in misura ridotta, le imposte di successione. Il caso Guttuso, tuttavia, ha una grossa differenza col caso-Caracciolo. Infatti, è possibile l’adozione di un maggiorenne anche in presenza di genitori in vita, ma è molto problematico adottare il proprio figlio naturale. Vale a dire, non è ammesso che un padre biologico adotti un proprio figlio nato al di fuori del matrimonio. L’adozione di maggiorenne è un istituto nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di tramandare il nome e il patrimonio 494 familiare. L’adottato acquista uno status assimilabile a quello del figlio legittimo. Egli assume il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio, acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante e il diritto agli alimenti. Possono adottare le persone, coniugate o meno, che abbiano compiuto 35 anni e che superino di almeno 18 anni l’età di coloro che vogliono adottare. Non esiste un limite massimo di età. Così, in teoria, un ottantenne potrebbe adottare validamente un sessantenne. Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottato. Serve poi l’assenso degli eventuali rispettivi coniugi (non legalmente separati) e dei genitori dell’adottando. Se viene negato l’assenso di uno dei predetti soggetti (salvo che si tratti dell’assenso del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottato), il Tribunale, su istanza dell’adottante, pronuncia ugualmente l’adozione, quando ritiene che il rifiuto sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottato. Nel caso dell’adozione di Giacaranda, dunque, è stato necessario non solo l’assenso di sua madre ma anche di Giorgio Falck, in quanto genitore, cioè «padre legittimo», della persona da adottare. L’adozione ha efficacia dalla data della sentenza con cui viene pronunciata. Il provvedimento viene poi trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato. La presenza di figli del richiedente l’adozione costituisce, di regola, un impedimento alla richiesta, non più invece la presenza di figli maggiorenni consenzienti, dopo la sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1988, n. 557. In questo caso sorge un interrogativo che è anche una questione giuridica: Carlo Caracciolo, che sapeva di avere altri due figli (al momento dell’adozione di Giacaranda, Carlo Edoardo aveva ventisette anni e Margherita venticinque), era consapevole che la presenza, fino a quel momento tenuta segreta e venuta alla luce solo una dozzina di anni dopo, costituiva un impedimento alla richiesta di adozione, firmata da lui e controfirmata da Giacaranda? Il suo avvocato, Vittorio Ripa di Meana, era a conoscenza dell’esistenza di due figli naturali di Caracciolo e che quindi era necessario anche il loro assenso all’adozione? Quando la domanda di adozione venne indirizzata al presidente del Tribunale di Roma, Caracciolo era consapevole di questo impedimento che rendeva nulla la sua richiesta, e il suo avvocato era stato informato o no? Le norme stabiliscono che il giudice dispone l’adozione dopo aver verificato che tutte le condizioni di legge siano state adempiute e che la stessa convenga all’adottando. Ma il giudice che successivamente viene a scoprire che le condizioni previste dalla legge non sono state rispettate e che, addirittura, gli sono state volontariamente nascosti motivi di nullità o di improponibilità proprio da colui che ha chiesto l’adozione, e quindi le verifiche che egli doveva compiere sono state fuorviate facendogli prendere una decisione sbagliata, può intervenire ex-post per sanare la situazione e punire gli eventuali colpevoli? In sostanza è possibile chiedere la nullità dell’atto inficiato da tali anomalie? Tradizionalmente si afferma che lo 495 scopo dell’adozione ordinaria sia quello di assicurare una discendenza a chi non ha figli, attraverso la trasmissione del nome e del patrimonio. Oggi, soprattutto alla luce dell’evoluzione sociale dei rapporti familiari, questo punto di vista appare semplicistico e limitativo. L’adozione di un maggiorenne è infatti uno strumento duttile che si presta all’assolvimento di nuove funzioni, come quella del consolidamento dell’unità familiare, attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto, come può avvenire nelle famiglie allargate. Nel caso di Giacaranda Falck, da una parte, e di Carlo Edoardo e Margherita Caracciolo dall’altra è per caso possibile arrivare a una richiesta di annullamento dell’adozione della prima? In questo caso potrebbero o meno essere annullati tutti gli atti, a cominciare da quelli di natura patrimoniale, messi in opera da colei che era solo «figlia adottiva» ai danni o senza il consenso dei due veri legittimati a operare, in quanto figli «veri» del principe Carlo Caracciolo? Certo, questi ultimi due, se anche ci fossero margini giuridici per una simile eventualità, dovrebbero finalmente lasciare da parte il loro garbo, il loro «charme», la loro classe, il loro desiderio di non belligeranza mettendo in campo, attraverso i loro avvocati, la difesa del loro nome, di quello del loro padre, e della casata che rappresentano a tutti gli effetti. Da parte di Giacaranda Falck, nel corso di tutta questa vicenda, non è stato dimostrato alcun rispetto nei confronti di coloro che lei non ha nemmeno mai chiamato «fratelli», e che in effetti tali non sono, dato che si tratta dei due figli, dei soli due figli di Carlo Caracciolo di Castagneto. Essi, per amore della pace e del ristabilimento di buoni rapporti, hanno dimostrato la loro educazione e il loro buon senso, firmando una amichevole transazione che li ha certamente e fortemente penalizzati dal punto di vista economico. Non solo, ma mentre essi tendevano la mano alla controparte ricevevano in cambio una serie di comportamenti che da una parte sembrava dettata dal desiderio di penalizzarli o, talvolta anche attraverso sotterfugi, di privarli di alcuni o di parte dei beni o degli asset cui avevano diritto. In più – è questo forse è l’aspetto più grave – alla loro discrezione, alla loro riservatezza, alla loro assenza di protagonismo ha fatto da contrappunto sul versante opposto una continua e plateale sorta di rivendicazione di «diritti di nascita» che, come si è visto, presentano molti aspetti ancora da esplorare e mai chiariti nelle sedi opportune, nel momento in cui lo si poteva tranquillamente fare. Come se esistesse una forma di timore di affrontare la prova decisiva e cioè quella che poteva sciogliere ogni interrogativo, definitivamente e incontestabilmente, sul punto-chiave di tutta la vicenda: Giacaranda Falck era o non era davvero la figlia naturale di Carlo Caracciolo? Invece, nel corso del tempo, e grazie anche alla superficialità dei giornali, si è andata consolidando nell’opinione pubblica e negli ambienti finanziari la sensazione e la certezza che Giacaranda è la «vera» figlia, la vera erede, la vera continuatrice del nome del principe Carlo 496 Caracciolo. È lei a rappresentare, ad auto-nominarsi rappresentante unica e legittima e vera della famiglia. Con la conseguenza che Carlo Edoardo e Margherita, i due figli veri, gli unici due legittimati a essere chiamati gli eredi e i continuatori, attraverso i loro figli, della stirpe del principe Carlo Caracciolo vengono considerati come «abusivi», come «usurpatori», come «disturbatori» della memoria del padre. Quando cominceranno Carlo Edoardo e Margherita a ribellarsi a tutto questo? Troveranno, avranno la forza e la decisione necessaria per farlo, per ribellarsi a questa situazione, per rimettere finalmente le cose al loro posto? --37.159.205.170 (msg) 12:08, 2 mag 2024 (CEST)[rispondi]



Gentile utente, ho provveduto ad annullare le modifiche apportate dal tuo IP per mancanza di fonti documentali allegate; se verrà fornita documentazione saremo lieti di integrare ciò che risulta agli atti Grazie Riccardo di Capena (msg) 11:42, 2 mag 2024 (CEST)[rispondi]

--I Need Fresh Bloodcorrispondenze V"V 17:51, 2 mag 2024 (CEST)[rispondi]