Discussione:Sisto Enrico di Borbone-Parma

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Enciclopedicità[modifica wikitesto]

Come fa a non essere enciclopedico se il fratello lo è?

E sono entrambi pretendenti al trono di Spagna (per i carlisti Re) e per spiegare il movimento Carlista bene serve una pagina e non il solito trafiletto.

Ognuno ha le sue idee politiche diverse (Carlo Ugo sinistra e Sisto Enrico conservatore)e per spiegare il contrasto che ha portato ai fatti di Montejurra (2 morti e numerosi feriti) servono entrambi.--Simon discussioni 18:47, 15 feb 2022 (CET)[rispondi]

[@ Carlomorino] devo dire che anche io concordo col commento sopra, sui Fatti di Montejurra ci sono tantissime pubblicazioni, è stato uno dei fatti centrali della transizione spagnola, e Sisto di Borbone fu tra i protagonisti politici della lotta tra i due carlismi che portarono a quello. ----Caarl95 19:00, 26 mar 2022 (CET)[rispondi]

Pretensioni di Sisto di Borbone-Parma[modifica wikitesto]

Affrontiamo le pretensioni dinastiche di S.A.R. il Principe Sisto Enrico di Borbone Parma e dei suoi sostenitori. 1) Il Principe Sisto Enrico (* 1940), fratello minore del defunto Carlo Ugo, ritiene di essere lui il Capo della R. Casa e Dinastia Ducale di Parma, per via delle disposizioni testamentarie del loro comune padre, il Principe Saverio di Borbone Parma. Alla luce di quanto però esposto nel mio studio dinastico pubblicato nell'ultima ed attuale XXXII^ edizione de “L’Annuario della Nobiltà Italiana" riguardante la Reale e Ducale Casa e Dinastia dei Borbone Parma: https://drive.google.com/.../0B1.../view... si può comprendere facilmente come il Principe Sisto Enrico non potesse succedere quale Capo della R. Casa e Duca in virtù del "testamento" redatto in suo favore dal padre il Principe Saverio. Innanzitutto è bene evidenziare che la successione al trono per testamento non è ammessa da nessuna monarchia europea, ma soprattutto secondo le leggi “dinastico-familiari” della R. Casa dei Borbone Parma bisogna sottolineare che esse seguono solo la Legge salica in favore dei discendenti maschi e legittimi di Carlo Ludovico (1799-1883), che come fu re d'Etruria [1803-1807], poi duca di Lucca [1815-1847], e che infine come Carlo II fu il III° duca di Parma, Piacenza e Stati Annessi [1847-1849]. Quindi tali leggi non permettono in nessun caso la successione per testamento alla dignità di Capo della Real Casa, ma invece la successione può essere solo e soltanto, su quella legittima, naturale e “dinastica”. Inoltre per le leggi “dinastico-statali” la successione al Trono del ducato, così come previsto dal basilare Trattato di Parigi (1817), spetta solo ed esclusivamente ai discendenti maschi di Carlo Lodovico, ma intendendosi quindi, anche in questo caso, solo e soltanto una espressa successione naturale e legittima, per discendenza, e per di più salica, in seno alla R. Casa e Dinastia, perchè la successione testamentaria non fu mai considerata possibile e mai lo sarebbe stata. Infatti una successione testamentaria al Trono ducale sarebbe inammissibile perché in aperta violazione dei Trattati fondanti dello Stato ducale, perchè, infatti, in caso di estinzione, l'ultimo Duca, utilizzando un testamento (se fosse stato ammissibile), avrebbe potuto bypassare gli accordi vincolanti per la reversibilità del Ducato, ed in questo modo truffare le spettanze dell’Austria e del regno di Sardegna sui territori che, in caso di estinzione, sarebbero passati a loro. Quindi, in base a quanto esposto, Sisto Enrico come potrebbe mai essere succeduto al fratello Carlo Ugo quale Capo della R. Casa? Quindi è chiaro che Sisto Enrico non possa essere succeduto per "testamento" in suo favore da parte del padre , ma, invece, la successione regale si poteva svolgere solo come si è svolta, ovvero nel rispetto delle leggi dinastiche della R. Casa e della Dinastia, previste e confermate dai vari citati Trattati, che hanno quindi trasferito in favore dell’erede legittimo e dinastico di Carlo Ugo, Carlo Saverio, le dignità ed i ruoli di Capo della R. Casa e Duca. 2) Non potendo S.A.R. Sisto essere considerato il Capo della R. Casa e Duca ne consegue che non possa godere nemmeno di diritti di pretensione carlista. Ricordiamo che il carlismo fu un movimento conservatore e tradizionalista che difendeva il diritto di Carlo Maria Isidoro di Borbone-Spagna e dei suoi discendenti di salire al trono di Spagna contestando la normativa con la quale anche le donne potevano succedere al trono spagnolo violando la successione che assegnava la precedenza ai maschi della R. Casa. Ma occorre evidenziare che in realtà la linea "carlista", quella discesa da Carlo Maria Isidoro (Carlo V), si è estinta con Alfonso Carlo duca di San Jaime (+ 1936) e quindi la linea maschile a loro loro più prossima era quella che faceva capo al re Alfonso XIII (da cui gli attuali Borbone di Spagna), in quanto discendente di Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna, figlio del duca di Cadice Francesco di Paola, che era fratello di Carlo Maria Isidoro (Carlo V). Dunque in questo modo, dal punto di vista dinastico, la disputa si è chiusa. Quindi la successione di S.A.R. Saverio di Borbone Parma ad Alfonso Carlo deve essere intesa solo come una successione politica, più che una successione di “diritti dinastici” veri e propri. Pertanto bisogna parlare in questo caso di “disputa carlista” (politica) sulla spettanza del trono invece di una “pretensione carlista” (dinastica), perché infatti la linea politica di Saverio fu quella di contestare la legge dinastico-statale che trattava della successione al trono spagnolo, che venne ratificata dalla Prammatica del 1830.

  • 3) Fin dalla Prammatica Sanzione XIII emanata da re Carlo di Borbone il 6 ottobre 1759, l'atto solenne che non solo fondò la nuova Dinastia dei Borbone Napoli (poi Due Sicilie), basata sulla successione semi-salica, ma che istituì un Regno autonomo ed a sé stante dalla Spagna, il sovrano divise nettamente e in maniera irrevocabile il regno Spagnolo da quello poi detto duosiciliano.

Addirittura re Carlo III separò talmente le due Case e Regni che escluse totalmente dalle ipotesi di successione al trono duosiciliano la discendenza della Real Casa di Spagna da lui derivata attraverso il figlio maggiore, il futuro re Carlo IV di Spagna (1748–1819). Ovvero escluse non solo la linea dinastica che avrebbe detenuto il trono spagnolo, ma qualunque altro discendente maschio del futuro Carlo IV. Quindi è chiaramente ravvisabile la totale volontà di re Carlo di tenere separate non solo le due corone, ma anche le due Case Reali, fra la discendenza primogenita spagnola di Carlo IV e quella di Ferdinando IV. La sola altra possibilità per un Principe Borbone di Spagna di poter succedere al Trono dei possedimenti italiani restava quella tramite un matrimonio con una Principessa della R. Casa di Napoli (poi Due Sicilie), dal quale sarebbe potuto nascere un “Principe delle Asturie” (erede al trono spagnolo) e quindi un eventuale re di Spagna, che sarebbe asceso al trono dei possedimenti italiani per successione ex foemina. Ma proprio per scongiurare questa ipotesi Carlo aveva previsto la clausola vincolante che per evitare di “portare l'unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e Domini Italiani”, obbligò l’eventuale re spagnolo o il suo erede che eventualmente fosse venuto in possesso del Trono delle Due Sicilie a trasferirlo ad altro Principe Borbone (in modo da costituire una nuova Casa di Napoli che detenesse la corona dei possedimenti italiani). L'l’ipotesi della successione al trono (poi Due Sicilie) in favore della Real Casa e della Dinastia dei Borbone Parma, infine, sarebbe possibile solo nell’ipotesi dell’estinzione di tutti i discendenti maschi e legittimi di Ferdinando I, dell'estinzione di tutti gli altri i discendenti maschi e legittimi dei figli ultrogeniti di re Carlo (ovvero dei principi Gabriele, Antonio e Francesco Saverio) e nell’ipotesi dell’estinzione anche di tutti i discendenti delle linee femminili della Real Casa. Infine possiamo ricordare che re Carlo III di Spagna, essendo stato anche re "delle Due Sicilie", utilizzò anche questo termine. Pertanto qualsiasi titolo "preteso" successivamente da un sovrano di Spagna quale "Re delle Due Sicilie" doveva e deve considerarsi solo e soltanto quale "memoria storica" di titolature passate e non, invece, una qualche pretesa di diritto sul regno duosiciliano. Per chi volesse approfondire anche questo tema faccio riferimento al mio studio riguardante la Real Casa, la Dinastia dei Borbone delle Due Sicilie ed il Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio: https://docs.google.com/.../0B1.../edit... Possiamo in questo modo sintetizzare che:

  • 1) S.A.R. Sisto di Borbone Parma non ha diritto a ritenersi Capo della Real Casa Borbone Parma e Duca di Parma, Piacenza e Stati Annessi
  • 2) Non ha diritti a ritenersi erede al Trono di Spagna e che il carlismo è solo una pretensione politica e non dinastica;
  • 3) Non ha diritto a considerarsi Capo della Real Casa Borbone Due Sicilie e Re delle Due Sicilie. --2.36.101.249 (msg) 23:24, 21 lug 2022 (CEST)[rispondi]