Discussione:Sindaco (ordinamento italiano)

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Politica
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ciao vorrei sapere le mansioni, elencate con dovizia, della carica di Sindaco

Riferimenti normativi e leggibilità[modifica wikitesto]

È sempre un'ottima cosa inserire i debiti riferimenti, normativi e non nelle voci, e faccio i miei complimenti a chi li ha pazientemente inseriti, però Wikipedia è un'opera divulgativa e non un commento della legislazione italiana, quindi per rendere più scorrevole il testo proporrei di spostare in nota (o almeno tra parentesi) tutti i molteplici riferimenti, magari lasciando nel testo solo i nomi di 1 o 2 delle leggi più importanti. La leggibilità è importante e credo che chi consulta Wikipedia cerchi anzitutto un agile inquadramento dell'argomento, per approfondire eventualmente solo in un secondo momento. --MarcoK (msg) 15:11, 21 dic 2006 (CET)[rispondi]

Per me va bene: chiunque voglia migliorare la voce è il benvenuto... Marco Piletta 15:37, 21 dic 2006 (CET)[rispondi]

Eleggibilità[modifica wikitesto]

Mi sorge un dubbio. Su un manuale di storia contemporanea leggo che il sindaco divenne elegibile a partire dagli anni Ottanta. Nel nostro lemma si legge invece: "in seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11 che la affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto. Il sistema elettivo fu ripristinato con D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1."

Come è allora possibile che il sistema elettivo della carica sia stato ripristinato già nel 1946? Se questo fosse avvenuto, che bisogno ci sarebbe stato di rendere il sindaco eleggibile negli anni '80? Forse sono io che non ho capito, ma se qualcuno mi riesce ad illuminare gli sarò grato. --151.59.152.26 (msg) 12:08, 7 apr 2010 (CEST)[rispondi]

Atti del sindaco[modifica wikitesto]

Sposto provvisoriamente qui una lunga disquiszione sulle ordinanze d'urgenza, inserita ieri nella sezione "Atti del sindaco", che mi pare fuori luogo. Forse, debitamente sintetizzata e contestualizzata, potrebbe essere inserita nella voce ordinanza di necessità e urgenza:

Con la Sentenza n. 115/2011, la Consulta ha dichiarato illegittime una serie di ordinanze in tema di prostituzione, con motivazioni estese al divieto di vendita di alcolici a minori infrasedicenni o ordinanze che vietano la cessione di stupefacenti, o si sovrappongono ad altre materie già regolate dal codice penale.
La Corte ha chiarito che le ordinanze non possono limitare singole forme di libertà garantite direttamente da precetti costituzionali (art. 13-libertà personale, art. 16-libertà di circolazione, art. 17-libertà di riunione, art.41-iniziativa economica), ma nemmeno il principio generale che le prestazioni personali e patrimoniali sono regolate dalla legge (art. 29) e soltanto da questa -e non da atti dei sindaci-, dal quale deriva la libertà dei singoli di tenere ogni comportamento che non sia vietato dalla legge senza ulteriori restrizioni.

I sindaci violerebbero le competenze che la Costituzione riserva a Stato e Regioni (artt. 13, 16, 17, 41 e 117).
A ciò si aggiunge l'invasione di campo nelle competenze del potere legislativo, se questi atti sono operati unilateralmente dal sindaco senza l'approvazione di una giunta comunale, che, per quanto solamente a livello locale, detiene questa potestà.

Con provvedimenti in tali materie, data la limitata estensione dei territori comunali, la potestà dei sindaci creerebbe un irragionevole frazionamento delle fonti ed un regime di disuguaglianza fra cittadini incompatibile con l'art. 3, i principi di unità ed indivisibilità della Repubblica (art. 5), di legalità (art. 97) per la concreta impossibilità dei singoli di conoscere tutte le norme comunali, di riparto delle funzioni amministrative (art. 118), fino a disciplinare «a livello condominiale» una variabile conformazione di obblighi e divieti.

Pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, questi atti impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati.
Per la Consulta, non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è altrettanto indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa, dovendosi garantire il principio di legalità sostanziale, che è alla base dello Stato di diritto. Per questo, l'autorità amministrativa con poteri di ordinanza assistiti da sanzioni può derogare norme primarie solanto con limiti temporali e nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977).

Limitazioni alla libertà con atti che derogano norme di legge potrebbero essere poste alle tre condizioni di:

  • carattere di incontingibilità e urgenza quale «presupposto, condizione e limite» per l’esercizio del potere in questione;
  • esigenze pubbliche (sicurezza, incolumità, salute, decoro urbano, ecc.);
  • attribuire poteri che rispettano i principi costituzionali di legalità, tipicità e delimitazione della discrezionalità (artt. 23, 70, 76, 77, 97).

In contrasto con questi recquisiti, sono la genericità del contenuto, l'estensione non specificata e pari all'intero territorio comunale, la validità a tempo indeterminato laddove non è indicato un preciso limite temporale non prorogabile, il numero di atti che si sovrappongono a materie già regolate con leggi ordinarie, la frequenza di tali atti fra Comuni non confinanti che lasciano presumere una prassi diffusa e arbitraria piuttosto che una concreta e particolare esigenza locale.
Dove esistono questi elementi di contrasto con la contingibilità e urgenza, la vastità ed indeterminatezza dei poteri conferiti al sindaco diventano tali da rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio di un sindacato giurisdizionale effettivo delle singole fattispecie (in contrasto con artt. 24 e 113 Cost.).

--Marco Piletta (msg) 12:30, 11 gen 2013 (CET)[rispondi]

Donne sindaco[modifica wikitesto]

Ciao a tutti,

Sono un ex utente bloccato a infinito (mi piace sempre presentarmi).

Lavorando a un mio progetto mi è capitato di approfondire il tema delle “donne sindaco”, che è storicamente rilevante. Ho eliminato da questa voce questa frase:

La prima donna sindaco del Regno d'Italia fu la signora Anna Montiroli, vedova di Ugo Coccia, esule antifascista morto in Francia, eletta sindaco di Roccantica.

Analizzando varie fonti, Anna Montiroli fu eletta sindaca di Roccantica il 31 marzo del 1946. Prima di lei invece Ninetta Bartoli (sindaca di Borutta in Sardegna), eletta il 10 marzo, e Caterina Tufarelli Palumbo Pisani (sindaca di San Sosti), eletta il 24 marzo dello stesso anno. Entrambe non sono citate nell’articolo e andrò ad aggiungerle.

La fonte con le date di elezione è l’Unione Sarda: https://www.unionesarda.it/cultura/la-prima-donna-sindaco-in-italia-un-titolo-che-fa-discutere-uqni1h0w Altre fonti citano invece la Tufarelli come primo sindaco, ma l’Unione Sarda propone date specifiche.

Questa parte della voce andrebbe comunque rianalizzata e corroborata da fonti, visto che è un tema storiografico ma allo stesso tempo delicato.

Buon lavoro eh, GN --14:06, 2 nov 2021 (CET)