Discussione:Rappresaglia
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Monitoraggio effettuato nel marzo 2015 |
Il diritto di rappresaglia non esisteva in Italia, ne prima della legge Pica, ne durante questa. All'articolo 2 della Pica si legge: Art. 2. I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o co' lavori forzati a vita concorrendovi circostanze attenuanti. A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed ajuti di ogni maniera, sarà applicata la pena de' lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti il maximum de' lavori forzati a tempo. http://www.brigantaggio.net/Brigantaggio/Documenti/LeggePica.htm
Il diritto di rappresaglia viceversa prevede la morte non per chi e' riconosciuto colpevole di un reato, ma per chi genericamente appartiene ad una popolazione che abbia compiuto atti ostili, ossia se ne colpisce qualcuno, non sapendo chi prendere, per mettere paura.--Bramfab Discorriamo 10:22, 27 set 2012 (CEST)