Discussione:Presidente supplente della Repubblica Italiana

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Imprecisioni[modifica wikitesto]

Il presidente Saragat fu eletto il 28 dicembre 1964 e prestò giuramento il giorno successivo, quindi il suo mandato durava fino al 29 dicembre 1971. Il 24 dicembre 1971 (cinque giorni prima della scadenza naturale del mandato di Saragat) fu eletto presidente Giovanni Leone, il quale prestò giuramento (e dunque assunse la carica di Presidente della Repubblica) il 29 dicembre 1971, esattamente lo stesso giorno in cui finiva il mandato di Saragat.
Fonte, direi senz'altro autorevole: http://www.camera.it/_presidenti/giuramenti.asp
Da tutto questo si desume che non ci fu alcuna supplenza fra le presidenze Saragat e Leone, anzi ci furono cinque giorni di sovrapposizione, in cui si ebbe un presidente in carica (Saragat) e uno eletto (Leone). Dunque, come mai nell'elenco dei presidenti supplenti compare Amintore Fanfani, dal 21 al 29 dicembre 1971? Prima di fare una modifica così importante alla tabella (cioè rimuovere completamente una riga) mi piacerebbe confrontarmi con qualcun'altro... :-)
Altra cosa: la supplenza Cossiga iniziò il 29 giugno 1985, data delle dimissioni del presidente Pertini, non il 25 come scritto in tabella. Essendo un'imprecisione minore, correggo senza ulteriori tentennamenti.
Fonti: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/ex-presidenti/Pertini/per-biografia.htm -- http://www.senato.it/leg/09/BGT/Schede/Attsen/00001844.htm -- http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/IL_MAE/Ministri_Esteri/Francesco_Cossiga.htm
Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 151.3.6.130 (discussioni · contributi) 17:52, 3 nov 2011 (CET).[rispondi]

elenco presienti supplenti[modifica wikitesto]

procedo a completare la tabella che ho risistemato con tutte le supplenze e relativi riferimenti normativi in gazzetta ufficiale... dal 1986 ad oggi assicuro completazza grazie alla ricerca on line in gazzetta , per i casi precedenti all'85... un po' alla volta con pazienza --Eutiphron86 (msg) 00:07, 25 apr 2013 (CEST)[rispondi]

Critiche di fondo[modifica wikitesto]

La carica di Presidente supplente della Repubblica Italiana non esiste. Trovo fuorviante che ci sia una tale voce. Almeno spostiamola a qualcosa di reale. --Il TuchinoAmo la Pace, non fatemi la guerra! 19:10, 14 lug 2013 (CEST)[rispondi]

Inesistente non direi proprio... ci sono fior fior di articoli in dottrina su questa carica particolare, senza parlare delle specifiche previsioni normative (stendardo etc)--Eutiphron86 (msg) 02:30, 5 set 2013 (CEST)[rispondi]

Esiste la supplenza, ma la Costituzione non definisce che il presidente del Senato diventi "presidente suppente", semplicemente ne assume le funzioni. Inoltre, non essendo negli USA, gli articoli di dottrina non fanno legge (e mi pare nemmeno precedente), al massimo sono opinioni rilevanti. --Il TuchinoAmo la Pace, non fatemi la guerra! 09:29, 5 set 2013 (CEST)[rispondi]
la questione civil/common law riguarda l'esercizio del potere giurisdizionale. Lo stare decisis non esiste e il giudice è vincolato solo alla legge (art.103Cost)... ma questo esula dalla materia. In diritto costituzionale si parla di Costituzionale formale/sostanziale(cfr T.Martines, Diritto Costituzionale : edizione per i corsi universitari di base, Milano, 2011, pag 12 e segg) per indicare che la norma scritta in Costituzione è solo uno dei formanti del diritto... prassi e dottrina hanno una funzione di guida nell'applicazione del testo molto frequente... basti pensare a tutta la procedura di formazione del governo ...è una prassi...la Costituzione dedica al governo 3 articoli... e nessuno di questi parla di consultazioni, accettazione con/senza risefva, prorogatio per gli affari correnti. La stessa figura dei sottosegretari nell'ordinamento repubblicano, sono sempre esistiti pur essendone indrodotta la figura a livello normativo solo nel 1988 e sempre senza alcun riferimento costituzionale!
Per limatarci comunque al formante normativo: 1. vi è una norma giuridica che attibuisce una insegna alla carica 2. si usa espressamente la denominazione nei decreti di inizio supplrnza (in alcuni non tutti). Dedicarci una voce a mio avviso permette di sottolinearne la particolarità/problematicità. Eutiphron86
Non si può semplicemente cambiare il titolo e di conseguenza il contenuto della voce nel più sicuro "Supplenza del Presidente della Repubblica Italiana "?
Il caso del sottosegretari mi pare abbastanza diverso, non si tratta di una semplice (passatemi il termine) supplenza e hanno quel ruolo perché designati ad esso, non perché previsto in caso di bisogno per chi ha un determinato altro ruolo (Presidente del Senato). Inoltre appunto dei sottosegretari la Costituzione non dice nulla, mentre prevede esplicitamente la supplenza, quindi dobbiamo tenerne conto, la supplenza è svolta dal Presidente del Senato, non da un Presidente supplente. --109.53.247.26 (msg) 15:28, 13 lug 2014 (CEST)[rispondi]
Approvo la proposta di spostare a Supplenza del Presidente della Repubblica Italiana, per il resto la voce può restare com'è. --Il TuchinoAmo la Pace, non fatemi la guerra! 13:01, 14 lug 2014 (CEST)[rispondi]
Approvo anche io. La carica di "presidente supplente" non esiste, esiste la funzione di supplenza che spetta alla carica di Presidente del Senato. Quindi sempre del Presidente del Senato si tratta.--Italo Sgrò (msg) 16:58, 14 gen 2015 (CET)[rispondi]
ma scusate, avete letto la bibliografia citata(reperibile on line) di guarino, elia e d'orazio? avete dato uno sguardo al dpr 244/86? ripeto inoltre che il presidente del sentato firma gli atti col titolo di presidente supplente.--Eutiphron86 (msg) 05:36, 15 gen 2015 (CET)[rispondi]
Ma certo che firma"presidente supplente", è la sua funzione. Ma non è una carica elettiva. --Il TuchinoAmo la Pace, non fatemi la guerra! 10:21, 15 gen 2015 (CET)[rispondi]
A dire il vero firma così:

"Il Presidente del Senato della Repubblica

  nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, 
           ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione" 
                              GRASSO 

quindi si fa chiamare sempre "Presidente del Senato" e si parla solo delle funzioni, le parole "supplente" o "supplenza" non compaiono.--ti ascolto (msg) 09:09, 18 feb 2015 (CET)[rispondi]

Successione presidenziale[modifica wikitesto]

Ovvero, chi assumerebbe la funzione di Presidente della Repubblica in caso di morte, impedimento o dimissioni del Presidente del Senato, nel momento in cui questo fosse anche Presidente supplente della Repubblica? --Yng 16:27, 21 gen 2015 (CET)[rispondi]

Non è prevista nessuna ulteriore sostituzione. Se muore o si dimette, il Senato deve eleggersi un nuovo Presidente, che svolgerà anche la cosiddetta "supplenza".--Andalusid (msg) 09:20, 18 feb 2015 (CET)[rispondi]