Discussione:Polizia municipale/archivio2

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La voce è stata protetta dalle modifiche per una guerra di modifiche. Naturalmente è stata scelta la versione sbagliata :-)
Ogni proposta di modifica potrà essere scritta in questa pagina di discussione ed un admin provvederà ad inserirla dopo avere constatato che ci sia consenso sulla versione proposta. Sono sconsigliate discussioni sui massimi sistemi che non permettono (per chi deve leggere ed inserire le modifiche) di valutare le varie opinioni e stabilire se c'è consenso intorno ad esse. Sono assolutamente esclusi discorsi di casistiche personali che vanno più propriamente postati in un blog, oppure nelle pagine di discussione degli utenti interessati ad un siffatto interloquire. Si suggerisce di riportare uno dopo l'altro il testo esatto che si vuole modificare, seguito dal testo esatto che si vuole inserire. Ognuno potrà poi commentare, approvare o disapprovare tale testo. Commenti off topic saranno spostati in archivio. Grazie, --Gac 18:04, 2 giu 2012 (CEST)[rispondi]

Funzioni del personale della polizia municipale

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versione attuale

Quando sono in servizio, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, gli operatori di polizia municipale rivestono la qualità (definizione giuridica di limite nello spazio, nel tempo e di competenza) di:

agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti suindicati per competenza per materia, per territorio e nell’orario di lavoro (servizio); svolgono il servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 co. I lett. f) codice della strada Decreto Legislativo n.285/1992 limitatamente alle strade comunali [è opportuno ricordare che non esistono agenti di polizia stradale ma è un servizio di polizia]; espletano funzioni di pubblica sicurezza ausiliarie ai sensi dell'artt.3 e 5 L.65/1986, se nominati agenti di pubblica sicurezza dal Prefetto su istanza del sindaco, con compiti "ausiliari" nei confronti delle forze dell'ordine. Per questo motivo il vigile deve portare al seguito il decreto di approvazione ex art.14 TU leggi di pubblica sicurezza [solitamente i cui estremi sono annotati a tergo della tessera di riconoscimento comunale] che può essere soggetto a controllo di polizia. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze dell'Autorità giudiziaria e secondo i limiti della legge penale ed in relazione all'esigenza di specifiche attività di competenza della polizia municipale (esempio polizia edilizia o sanitaria ed altre attività amministrative demandate ai comuni) possono essere distaccati in apposite Sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, ma limitatamente a queste attività ed in riferimento all'ente di appartenenza.

versione proposta

Gli appartenenti alla polizia municipale e locale in generale, oltre a prevenire e reprimere le violazioni ai regolamenti comunali, svolgono anche le seguenti funzioni:

  • polizia giudiziaria;
  • polizia stradale;
  • pubblica sicurezza, in funzione ausiliaria rispetto alle Forze di Polizia propriamente dette.

Da precisare che il personale della polizia locale riveste tali qualifiche solo all'interno del territorio di competenza, ovvero del Comune, Unione o Associazione di Comuni, Provincia, Ente Parco.
Vi sono grandi dibattiti sulla estensione delle competenze di polizia giudiziaria per quanto riguarda il personale di polizia municipale o locale. Alcuni sostengono che siano soggette alle seguenti limitazioni:

  • il personale deve operare solo all'interno dell'orario di servizio: al termine dell'orario di lavoro, ritorna un privato cittadino;
  • il personale della polizia municipale può accertare solo quei reati che ledono interessi comunali.

Altri, ovviamente non concordano con tale visione.
La normativa nazionale non aiuta, facendo riferimento ad un articolo del vecchio codice di procedura penale, ora sostituito da un testo successivo (del 1989) ma che, per motivi poco chiari, non nomina il personale della polizia municipale, ma fa riferimento alle "guardie delle provincie e dei comuni".
Sul fatto è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, in particolare con le seguenti sentenze:

  • n. 1193 del 26.04.1994
  • n. 1869 del 8.02.1993

Con la sentenza 1193, la Suprema Corte ha scritto: "ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57, comma secondo, lett. b) cpp, la qualità di agente di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere che si siano verificati in loro presenza e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria", affermando quindi il principio che, in flagranza di reato, la competenza non è limitata a specifiche fattispecie, ma riguarda tutti i reati.
Poi, sempre la Cassazione, scrive “dallʼart. 57 cpp non si evince che lʼattività di agenti di Polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nellʼart. 5, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1986, n. 65 sullʼordinamento della polizia municipale” (Cass. Pen. Sez. V, 8 febbraio 1993 n. 1869).
Mentre la giurisprudenza è costante nelle proprie decisioni per quanto riguarda la competenza generale per materia, bisogna dire che esistono anche decisioni contraddittorie per quanto riguarda l'estensione della competenza di polizia giudiziaria anche oltre l'orario di servizio. In particolare la Cassazione sostiene “Consegue che la qualifica di agenti di Polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (“quando sono in servizio”) e nello spazio (“nellʼambito territoriale dellʼente di appartenenza”), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della Corte dʼAssise della cui giuria popolare faccia parte un Vigile Urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante lʼespletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di Polizia giudiziaria” (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 8281 del 22luglio 1995).
Per quanto attiene invece ai compiti di polizia stradale, gli appartenenti alla polizia municipale, di norma, non possono prevenire ed accertare infrazioni sulle autostrade, compito di regola riservato al personale appartenente alla specialità polizia stradale della polizia di stato ed ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale e al personale dell'Amministrazione dello Stato appositamente qualificato (art. 375 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). In ogni caso, le funzioni di polizia stradale sono, da tutti, esercitate sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno (art. 11 comma 3 D.Lgs. 285/92).
Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono esercitate solo da quegli appartenenti alla polizia municipale (la maggioranza), al quale il Prefetto, su richiesta del Sindaco, riconosce la qualità di agente di pubblica sicurezza. Consistono essenzialmente nella collaborazione con le Forze di Polizia propriamente dette, alle dipendenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Rinaldo (discussioni · contributi).

Nel metodo ringrazio per la precisione con cui è stata esposta la propria opinione: versione attuale e versione proposta (perfetto). Nel merito sono contrario alla modifica perché 1)la versione esistente è decisamente più comprensibile 2)la versione proposta non è redatta in stile enciclopedico: vi sono dibattiti, la normativa non aiuta, la giurisprudenza; stile e contenuto più adatto ad una discussione che ad una voce esplicativa. Sorry. --Gac 13:03, 4 giu 2012 (CEST)[rispondi]

Commenti off topic spostati in archivio. Questa pagina non è un blog per discussioni giuridico/legislative. Si parla solo del testo da inserire/modificare/eliminare dalla voce. Serve solo per migliorare l'enciclopedia e non come palco per esprimere le proprie (dotte) opinioni e raccontare fatti particolari di propria conoscenza. Grazie, --Gac 08:39, 16 giu 2012 (CEST)[rispondi]


POLIZIA MUNICIPALE

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Per essere esaustivi, la normativa sulla polizia municipale non è afferente la polizia locale che è disciplinata dall'art.18 dpr 616/1977. Le funzioni di polizia locale sono affidate ad una serie di corpi e servizi locali anche diversi dalla polizia municipale (polizia provinciale-delle comunità montane-dei parchi regionali-ecc) secondo le rispettive competenze per materia e tutti questi restano disciplinati dalla stessa legge 65/1986. La modifica che era stata apportata è riduttiva.

--Daniele63 (msg)

perchè allora l'incipit parla di altro? --ignis scrivimi qui 20:12, 6 ago 2012 (CEST)[rispondi]

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

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Vedo che continua la pessima abitudine di ignorare le modifiche motivate e ricorrere al rollback indiscriminato. Mi sembra poco rispettosa...
Mi riferisco a questo paragrafo: "Sarà opportuno chiarire che il codice di procedura penale (art.57) rimette all’ordinamento degli enti l’attribuzione della qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: la legge statale disciplina che sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio permanente quelli dipendenti dallo Stato (P.S., C.C., G. di F., P.P. e C.F.S.) mentre agli altri sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, solo per quanto attiene a quanto loro espressamente attribuito di accertare. Si ricorda che è la legge sull’ordinamento delle autonomie locale che stabilisce la sussidiarietà dei servizi locali rispetto a quelli statali". L'avevo cancellato in quanto, a mio avviso, poco enciclopedico, ma soprattutto in contrasto con molteplici sentenze della Corte di Cassazione per quanto riguarda le materie, e con l'art. 118 comma 1 della Costituzione che dice l'esatto contrario di quanto affermato, ossia che le funzioni amministrative sono svolte dai Comuni, a meno di eccezioni (principio di sussidiarietà - vedi anche medesima voce di Wikipedia)

  1. RINVIA principio di sussidiarietà

--Rinaldo (msg) 17:48, 19 set 2012 (CEST)[rispondi]

Cortesemente, nessuno ricorre al rollback indiscriminato. Può essere in contrasto con tutto quello che vuoi, ma il Codice di procedura penale rimane sempre enciclopedico, specialmente se siamo in tema di funzioni della polizia giudiziaria. Come ti ho anche scritto nel campo oggetto, perché non integri il paragrafo in oggetto con le fonti in tuo possesso (le sentenze e, se ci sta, anche la Costituzione) per spiegare che sussiste questa contraddizione? Fallo, per favore, e Wikipedia ne guadagnerà. Al contrario, sarà un danno per tutti se tagli di netto il paragrafo inserendo solo le informazioni che ti paiono più idonee. Ricordiamoci WP:DANNEGGIARE. Noi non dobbiamo valutare criticamente la realtà, ma solo portarne alla luce (in Wikipedia) le diverse interpretazioni che se ne danno. Grazie.
--91.81.227.35 (msg) 19:54, 19 set 2012 (CEST)[rispondi]

Vediamo se così arriviamo a qualcosa di utile:
Funzioni di polizia giudiziaria: ultima in ordine di tempo, la Sentenza di Cassazione del 26-04-2012, citata anche nei collegamenti esterni della voce, ribadisce che i limiti alle competenze della polizia locale non sono di materia, confermando il corretto agire in merito ad intercettazioni telefoniche effettuate da ufficiali ed agenti di pg appartenenti alla polizia municipale relative ad indagini in materia di stupefacenti. Inoltre, se non bastasse la Cassazione, invito chi è contrario ad elencare quali sono le materie di competenza della polizia locale, citando ovviamente la norma che delinea queste materie.
Principio di sussidiarietà: dire che le funzioni dei comuni sono sussidiarie a quelle dello stato, non significa dire che sono ausiliarie. Il principio di sussidiarietà, vedi anche voce di wikipedia, dice l'esatto contrario. Il principio, per l'ordinamento italiano, è sancito dall'art. 118 della Costituzione, che dice che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo eccezioni. Lo stato, ai sensi dell'art. 117 Costituzione ha competenza esclusiva per quanto riguarda l'adozione di leggi in materia, tra l'altro, di ordine pubblico e sicurezza. Ma teniamo presente che una cosa è l'emanare leggi, altra cosa è esercitare le funzioni amministrative.
--Rinaldo (msg) 15:37, 21 set 2012 (CEST)[rispondi]

Possiamo allora cancellare il paragrafo in discussione? E' a mio avviso errato e comunque ridondante. Sono sufficienti le nozioni espresse più sopra per delineare la voce, secondo me.
--Rinaldo (msg) 10:25, 24 set 2012 (CEST)[rispondi]

Paragrafo legislazione

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Per renderlo più comprensibile, propongo di dividerlo in due:
Legislazione
Funzioni della polizia municipale
--Rinaldo (msg) 14:49, 2 ott 2012 (CEST)[rispondi]

Non è mia intenzione entrare nella guerra di modifiche "edit war" ma ho letto alcune sentenze della Cassazione che nel definire le competenze della PG della Polizia Municipale, si rifanno al comma 2 dell'art.57 CPP ( Guardie dei comuni e delle Province ) e affermano che non ci sono limitazioni nel campo d'azione delle funzioni di PG esercitate dal personale della Polizia Municipale, tanto che la stessa Autorità Giudiziaria delega spesso indagini di PG che non rientrano tra le primarie competenze della Municipale! Inoltre la legge quadro del 1986 risulta essere troppo sterile, dal momento che non menziona minimamente alcune importanti attività di polizia esercitate dalla Polizia Municipale: polizia amministrativa, polizia sanitaria ( TSO ad esempio ), polizia veterinaria, annonaria e commerciale, ambientale e demaniale ecc Infine alcuni utenti che hanno contribuito a scrivere la Pagina, continuano a definire gli operatori della PM Vigili Municipali, termine alquanto anacronistico: nessuno chiama gli appartenente alla Polizia di Stato "Guardie di P.S", proprio perchè un termine datato e in disuso da decenni...--Lorenz89 (msg) 12:44, 4 ott 2012 (CEST)[rispondi]

Rinaldo, sei d'accordo nell'inserimento del seguente paragrafo: "La circolare del Ministero dell'Interno n.3/87- 2 marzo 1987 (3) - esplicativa e applicativa della legge statale 65/86 (1) ha evidenziato che la qualifica di P.S. una volta acquisita, ex art. 5 2° comma legge 65/86, (1) entra a far parte dello status giuridico permanente che qualifica il personale di Polizia Municipale e può venire meno solo con la perdita dei requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento"? Inoltre la pagina può essere perfezionata aggiungendo alcuni reparti operativi istituiti presso alcuni comandi di polizia locale che si occupano di FALSO DOCUMENTALE, attività di polizia giudiziaria molto interessante, magari citando le fonti normative--Lorenz89 (msg) 20:18, 16 ott 2012 (CEST)[rispondi]
Sono d'accordo con il contenuto, che tra l'altro smentisce quanto affermava un altro utente. Forse scriverei diversamente il concetto... --Rinaldo (msg) 18:08, 18 ott 2012 (CEST)[rispondi]

Sto "curando" anche la pagina wikipedia sulla Polizia di Roma Capitale, e credo che sia venuto fuori un buon lavoro di redazione... Per quanto riguarda la circolare del Min. degli Interni, ne modificherà l'espressione...--Lorenz89 (msg) 18:07, 19 ott 2012 (CEST)[rispondi]

Proposta modifica paragrafo iniziale

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Versione attuale
La polizia municipale dipende dal sindaco del comune (autorità di pubblica sicurezza per specifiche materie di competenza generale quali la sanità, il commercio, l'edilizia) in cui opera e svolge le sue mansioni, di polizia amministrativa, polizia edilizia, polizia urbana, rurale, del commercio, ambiente, ed interviene comunque in tutti i casi in cui vengono violate disposizioni di legge la cui vigilanza sul loro rispetto sia stata espressamente delegata ai comuni.
Versione modificata
La polizia municipale dipende dal sindaco del comune in cui opera e svolge le sue mansioni. Se costituita in Corpo, un Comandante svolge obbligatoriamente le mansioni di gestione e direzione della polizia municipale, rapportandosi direttamente con il Sindaco o un assessore a ciò delegato.
Il Comandante è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
Motivazione della modifica
Il Sindaco ha molteplici competenze: ufficiale di governo, autorità locale di protezione civile, in alcuni casi autorità locale di pubblica sicurezza, ecc., ma forse è meglio trattarle nella pagina della voce "Sindaco" e non qui. Sicuramente NON è "autorità di pubblica sicurezza per specifiche materie di competenza generale quali la sanità, il commercio, l'edilizia". Per quanto attiene alle competenze della polizia municipale, vengono meglio specificate più sotto.
Attendo pareri.--Rinaldo (msg) 10:25, 26 ott 2012 (CEST)[rispondi]

SINDACO AUTORITA' SPECIFICA

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Alcune leggi nazionali, ad esempio il T.U. leggi sanitarie, individua il sindaco quale autorità competente ad adottare i provvedimenti di polizia (intesi come provvedimenti di autorità amministrativa). Il questore non ha assolutamente la potestà di emettere un ordinanza in materia di salute pubblica. Sarebbe illegittima. Anche il codice della strada stabilisce che le ordinanze in materia di circolazione sono proprie del sindaco nell'ambito della "cinta urbana" e del prefetto sulle strade extraurbane, autostrade, di grande collegamento, ecc. Il prefetto non può fare un ordinanza che impone il divieto di transito su una strada urbana in sostituzione del sindaco. Così in materia di trattamento sanitario obbligatorio. Se una persona è da ricoverare presso un presidio sanitario dovrà essere fatto in presenza del decreto del sindaco-autorità sanitaria locale, come stabilisce la L.180, e non del questore che è autorità di ps o dell'ufficiale di ps. Il sistema italiano individua dai tempi della formazione del regno "autorità" diverse per singole materie. Poi ci sono alcuni contenuti attuali della pagina che non condivido ed affermazioni che sono errate poiché superate da interventi normativi.

daniele63

POLIZIA PROVINCIALE, PUBBLICA SICUREZZA E VARIE ALTRE

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Polizia Provinciale

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Ho già dovuto eliminare due volte i riferimenti alla polizia provinciale all'interno dell'articolo per spostarli nell'apposita voce già esistente. La polizia municipale e la polizia provinciale non fanno lo stesso lavoro e non dipendono dagli stessi enti. Non si capisce perchè ci siano utenti, l'ultimo dei quali 151.46.186.13 che persistono a reinserire queste informazioni nella voce sbagliata.

Qualifica di Pubblica Sicurezza

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Bisogna precisare che gli operatori della PM non sono ausiliari di PS, poichè questa qualifica non esiste. Essi sono tutti Agenti di PS (non possono in nessun caso essere Ufficiali di PS) mentre è la struttura a cui appartengo (ovvero il Corpo) ad avere funzioni ausiliare di Pubblica Sicurezza; la qualifica che appartiene agli operatori di PM è quindi Agente di Pubblica sicurezza, sempre che il Prefetto la conceda al momento dell'assunzione.

La denominazione di "Vigili" è normativamente obsoleta, in quanto l'articolo 7 della Legge 65/86 definisce il gradino più basso tra gli appartenenti alla PM come "operatori" e tale è la denominazione da utilizzare; ogni regione poi, con propria Legge Regionale, determina i gradi da utilizzare all'interno dei Corpi del proprio territorio, con i relativi distintivi. Inoltre ho dovuto eliminare nuovamente il paragrafo ove si diceva che solo nella Regione Lombardia la denominazione è mutata da polizia municipale a polizia locale, poichè questa affermazione è inconfutabilmente FALSA, visto che anche in Veneto e in Puglia la denominazione usate è quella di polizia locale; non sono al corrente se anche altre regioni usino questa denominazione.Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Ufo 37 (discussioni · contributi) 29 mar 2013 (CET).

Ho annullato tutto, a parte che in italiano le regole grammaticali prevedono l'utilizzo del minuscolo (non siamo né inglesi né tedeschi), per favore cerchiamo di non fare i legulei speciosi. Un commissario capo è pur sempre un poliziotto e come "forma di trattamento" (o di tratto), a voce nessuno si mette a specificare capo ma semplicemente commissario (senza che questi si senta degradato!) come non si specifica tenente per un tenente colonnello ma sempre e semplicemente colonnello (senza che si incorra nel rischio penale di usurpazione di finzione pubbliche!!!). Un ispettore di polizia municipale è considerato "vigile" per estensione del termine, come il semplice agente. Lo si appellerà ispettore solo all'interno dell'ambito lavorativo per chi ne conosce l'esatta gerarchia e nei documenti da esso prodotti o che lo riguardano. L'italiano non è un opinione, per fortuna! --Nicola Romani (msg) 16:35, 29 mar 2013 (CET)[rispondi]

Vero Nicola, solo che dal 1986 in poi, ovvero dall'avvento della legge quadro in poi, le attribuzioni e le materie di competenza sono cambiate radicalmente...anche poi alla luce della riforma del titolo V della costituzione...non puoi chiamare un medico "sciamano" solo perchè prima dell'avvento della medicina si chiamava così, lo devi chiamare MEDICO!Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 79.45.83.10 (discussioni · contributi) 09:46, 3 giu 2013‎ (CEST).[rispondi]

siamo sicuri?

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Quelle attribuite ai vigili urbani sono "funzioni ausiliarie" di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 e 5 L.65/1986. La qualità (non la qualifica) di p.s. viene riconosciuta con decreto di approvazione (art.14 tulps) dai prefetti ai vigili in piossesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Se non hai i requisiti per avere riconosciuta la qualità sei sempre un vigile. Non hai la qualità di agente di ps con funzioni ausiliarie. La qualità viene definita qualifica perché ha il "rinnovo" automatico della licenza "decreto di approvazione" previo trasmissione della documentazione da parte del sindaco del permanere dei requisiti. La qualità di p.s. è meramente funzionale perchè senza quella i vigili non potrebbero eseguire i controlli sulle autorizzazioni di polizia rilasciate da sindaco. leggi bene la legge 07 marzo 1987 n.65 che parla di qualità di p.s., qualità di p.g. e non qualifica! Aggiungo che se fosse attribuita la qualifica sarebbero iscritti al ruolo degli uffiaciali e degli agenti di pubblica sicurezza istituito al ministero dell'interno. Come lo sono il personale della polizia di stato, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del corpo forestale e della polizia penitenziaria.--151.18.133.234 (msg) 22:39, 27 giu 2013 (CEST)[rispondi]

vedi, in generale, questo--Shivanarayana (msg) 00:15, 28 giu 2013 (CEST)[rispondi]

Vorrei esporre il mio personale punto di vista riguardante le modifiche a questa pagina:


Funzioni di Polizia Giudiziaria:

vengono costantemente cancellate (senza motivare) tre sentenze di Cassazione, tra l’altro le uniche in cui si è SPECIFICATAMENTE dibattuto il tema riguardante l’attività funzionale di PG dei vigili urbani, ovvero l’annosa questione “solo i reati di competenza o tutti?” Ovviamente tutte e tre sentenziano che la competenza in ordine alla qualifica di agenti P.G. è generale, quindi per tutti i reati.

Cass. Pen. Sez. V, 8 febbraio 1993 n. 1869 : “dallʼart. 57 cpp NON si evince che lʼattività di agenti di Polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nellʼart. 5, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1986, n. 65 sullʼordinamento della polizia municipale”

Cass. Sez I 10.03.94 n. 1193: "Ai sensi della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 e dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b) la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria"

Cass. Sez. III n. 20274 del 28 maggio 2012 che conferma (e riporta) il contenuto della sentenza sopra riportata e dichiara inoltre l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate dai vigili urbani, quali agenti di polizia giudiziaria con competenza generale, nell’ambito di un’indagine per droga.

Restano invece presenti Sentenze il cui contenuto, se letto, non pone limiti funzionali alle qualifiche di PG. Tra l’altro la sentenza a sez unite che “resiste” riguarda la legittimità del riconoscimento della qualifica di UPG al personale in cat C. oltre a confermare il dispositivo di cui all’art 5 lex 65/86.

Va precisato inoltre che le tre sentenze costantemente rimosse chiariscono (riguardo la qualifica di pg) anche il significato de “nei limiti delle proprie attribuzioni” citato dall'art 5 lex 65/86 :infatti le sentenze 20274 del 2012 e 1193 del 94 citano testualmente “nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento ANCHE al fine di acquisizione probatoria". Anche questo ovviamente rimosso.

Si riportava la risposta ad un’interrogazione scritta (nella Camera dei Deputati) da parte del Sottosegretario di Stato per l’Interno riguardo le qualifiche di PG,inclusa una nota del Procuratore della Repubblica di Torino, costantemente rimossa. Riporto la parte in questione: “ Riguardo l’attività di polizia giudiziara degli appartenenti alla Polizia Municipale, in data 17/06/2002, veniva presentata presso la Camera dei Deputati, un’interrogazione a risposta scritta (numero 4-03202) indirizzata al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia la cui risposta veniva pubblicata martedì 13 gennaio 2004 nell'allegato B della seduta n. 405 ad opera dell’allora sottosegretario di Stato per l’Interno Alfredo Mantovano. Nell’interrogazione di cui sopra si richiedeva parere circa la legittimità di un’operazione condotta dai vigili urbani di Torino che avevano proceduto all’arresto di 12 imprenditori fuori dal territorio comunale. Si riportano alcuni punti della risposta riguardo l’aspetto funzionale della qualifica di polizia giudiziaria della Polizia municipale: “al suddetto personale deve essere riconosciuta una capacità di intervento non circoscritta alle sole violazioni penali attinenti alla sfera tipica delle competenze degli enti locali, ma estesa anche alle violazioni estranee a quella sfera, nei limiti del territorio dell'ente di appartenenza e con riguardo agli interventi che presuppongono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, da esso posseduta durante il servizio”. Inoltre : “Con nota del 23 luglio 2002, il procuratore della Repubblica di Torino, ha rilevato che «salvo le intercettazioni, tutte eseguite nei locali della procura di Torino, alcune perquisizioni e alcuni arresti sono stati eseguiti in territorio della provincia di Torino ma non in quello del comune di Torino». Lo stesso procuratore ha tuttavia osservato che «ciò deve considerarsi pienamente legittimo, trattandosi di attività investigativa non di iniziativa (ma su ordine e delega dell'autorità giudiziaria) costituente il naturale completamento di quella eseguita in Torino», ove era stata consumata la più parte dei reati ascritti agli indagati“

C’è poi la sent. C. Cost 167/2010 sempre presente nella pagina, come è giusto che sia.

In sostanza si parla della legge regionale, in materia di polizia locale, del Friuli Venezia Giulia, e della sua illegittimità, poiché con la stessa si volevano attribuire qualifiche di polizia ai vigili urbani. In realtà con questa sentenza non si pone alcun limite ai compiti dei vigili urbani ne al loro aspetto funzionale, (infatti non è di questo che si dibatteva) ma si stabilisce SOLO chi ha titolo a riconoscere le qualifiche dei vigili. Dette qualifiche infatti derivano da norme statali (art 5 lex 65/86 e art 57 cpp). La stessa sentenza dice: "nessun rilievo assume, al riguardo, l’esistenza di norme statali (ed in particolare dell’art. 5 della legge n. 65 del 1986) che già riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale della polizia locale, posto che «il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento» (sent. n. 313 del 2003), competenza «riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale» (sent. n. 185 del 1999).

Ovviamente questa parte della sentenza viene costantemente eliminata da qualche utente…. Lo stesso dicasi della sentenza 313/03.

Non si comprendono inoltre le modifiche apportate alla parte riguardante la sentenza del consiglio di stato n.2607 del 16 aprile 2013. Con questa sentenza, oltre a disquisire circa la figura del comandante della pm, si stabilisce che i corpi di pol mun non sono assimilabili ad altri uffici e servizi comunali in realazione alle funzioni espletate che vengono specificatamente individuate e descritte. Tra queste vengono individuate sia quelle generiche di polizia amm.va, sia quelle di “polizia di sicurezza” intese come “"consistenti in misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”.

OVVIAMENTE anche questa parte della sentenza (quindi fonte “autorevole” viene rimossa) in favore d’INTERPRETAZIONI restrittive delle funzioni di PM, anche qui senza giustificare tale “eliminazione”.

questo è il mio punto di vista.