Discussione:Licenza di detenzione di armi in Italia

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Guerra
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documenti necessari alla presentazione della denuncia[modifica wikitesto]

"Va corredata di fotografia e certificato medico attestante le condizioni psico-fisiche del richiedente. E' inoltre necessario allegare una copia del foglio di congedo militare o, per chi non avesse prestato tale servizio, di un certificato di idoneità al maneggio delle armi da fuoco da richiedere ad un poligono di tiro che lo rilascerà dopo un adeguato corso teorico e pratico."

Ho levato questi 2 paragrafi perché in realtà non sono veri, si riferiscono alla documentazione da presentare per ottenere il RILASCIO di un porto d'armi.

Caro Sad: Intanto grazie per aver corretto bene la voce. Adesso mi pare più esaustiva! Per quanto riguarda i due paragrafi però la cosa (a meno di recenti cambiamenti) non è così: essendo io stesso detentore del "nulla osta" all'acquisto ed alla detenzione domestica, lo so di per certo. Tra l'altro ho dovuto chiederlo per tre volte (una volta per ogni pistola da me detenuta). Credo che il paragrafo andrebbe rimesso.--Ricce (msg) 13:32, 15 apr 2008 (CEST)[rispondi]

Ho dei dubbi anche sul fatto che anche l'obiezione di coscienza sia totalmente ostativa alla mera detenzione.

Non lo è affatto! Ma non mi pareva di averlo detto.....ad ogni modo non lo è. Lo è per ottenere il PORTO d'armi ma non per la semplice detenzione. Cordiali saluti da --Ricce (msg) 13:32, 15 apr 2008 (CEST)[rispondi]

Utente:Sad0felix


PS ti ho risposto sulla mia pagina di discussione! --Ricce (msg) 13:34, 15 apr 2008 (CEST)[rispondi]

ATTENZIONE: LA LICENZA DI DETENZIONE NON ESISTE![modifica wikitesto]

Vorrei porre l'attenzione sul fatto che tale Licenza non esiste: c'e' invece l'Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni (il famoso "nulla osta"). 1) come evidenziato nella pagina, c'e' il link al sito della Polizia di Stato: navigandolo si scoprira' che non c'e' la Licenza di Acquisto. Esistono le Licenze di Porto d'Armi di varie specie che consentono anche l'acquisto, ma nel caso di semplice acquisto e detenzione senza la previsione di "far uscire" l'arma dal luogo di detenzione, non e' neccessario l'ottenimento di alcuna licenza: occorre solo richiedere preventivamente l'autorizzazione all'acquisto e successivamente all'acquisizione (se ottenuta l'autorizzazione) denunciare prontamente cosa si e' comprato e dove lo si terra'.

2)C'e' una sostanziale differenza filosofica di fondo tra una "Licenza" ed una "Autorizzazione". una Licenza e' sostanzialmente una autorizzazione "permanente", anche se puo' avere (come in effetti ha) una durata. Una Autorizzazione (semplice) e' invece un provvedimento concesso "ad hoc" , in questo caso e' concessa specificatamente per l'acquisto (e successiva detenzione) di una sola arma: se un cittadino volesse acquistarne piu' di una, per ognuna dovrebbe richiedere la specifica autorizzazione.

PROPOSTA: ELIMINARE LA VOCE O (MEGLIO) RINOMINARLA CON LA DICITURA LEGALMENTE E FORMALMENTE ESATTA (AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ARMI E MUNIZIONI) O (ANCORA MEGLIO) RINOMINARLA SEMPLICEMENTE CON IL NOME "DETENZIONE DI ARMI" (togliendo quindi la parola "Licenza") ED AMPLIARE LA VOCE STESSA SPIEGANDO COS'E' LA DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI, SPIEGANDO BENE COME SI OTTIENE ECC.. (anziche' fare semplicemente un "copia-incolla" di una sola pagina presente sul sito della Polizia, come invece sembrerebbe sia stato fatto) Regste (msg) 05:02, 27 ott 2008 (CET)[rispondi]

Confermo che la licenza di detenzione in Italia non esiste, esiste unicamente il "nulla osta all'acquisto di armi e munizioni" mentre la detenzione non è soggetta a licenze o autorizzazioni. La voce dovrebbe essere modificata per intero o eliminata. giugo (msg)

Personalmente sarei d'accordo, però mi ricordo di aver letto qualche anno fa che la legge parla formalmente di licenza di nulla osta, quindi tecnicamente e/o formalmente si tratterebbe comunque di licenza?

Ovviamente, per fare chiarezza servirebbero fonti normative. --Niculinux (msg) 16:57, 24 ago 2013 (CEST)[rispondi]

In Italia non è richiesta alcuna licenza per detenere armi da sparo entro i limiti di cui all'art. 10 L. 110/75, la licenza è richiesta solo per la collezione (quindi la detenzione oltre tali limiti numerici). Non esiste fonte normativa in quanto non esiste legge che vieti la detenzione di armi ma solo la detenzione abusiva, vale a dire quella senza denuncia ex art. 38 TULPS. Il n.o. è titolo valido solo per l'acquisto ed il trasporto al luogo di detenzione, chi è titolare di porto d'armi (o di licenza di collezione per armi antiche) non necessita di alcuna ulteriore licenza per acquistare armi e può detenerle senza alcun n.o. anche oltre la scadenza della licenza, se entro i limiti. In definitiva questa voce non ha senso di esistere. giuliom86 (msg)

Rimozione commento non enciclopedico[modifica wikitesto]

Ho rimosso il testo riportato di seguito in quanto parzialmente non enciclopedico (contiene commenti) e fuori standard. Per cortesia evitiamo di fare pastrocchi e inseriamo il testo ordinatamente e conformemente agli standard richiesti. Se ci sono delle correzioni da fare, facciamole ordinatamente e non inserendo il testo prima dell'incipit, ma ordinatamente nelle apposite sezioni. Grazie. --  Il Passeggero - amo sentirvi 12:43, 3 set 2014 (CEST)[rispondi]

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La 'detenzione' ed i vari titoli per acquisire le armi sono due istituti giuridici diversi:

- la detenzione delle armi è regolamentata dall'ART.38 del TULPS

- l'acquisto delle armi è subordinato alla titolarità di un'Autorizzazione di P.S., che possa essere il Nulla Osta, il porto di Fucile per uso Tiro a Volo, per uso di Caccia, il Porto di Pistola per Difesa Personale, il requisito di Ufficile di P.S.

- il posesso di armi per 'mortis causa', eredità, donazione od altro è normalmente istituita dall'Autorità di P.S. con la procedura del Nulla Osta per attestare la sanità mentale del detentore, oltre il non abuso delle armi e la mancanza di carichi pendenti e procedimenti penali con condanna definitiva.

La detenzione NON è soggetta a Licenza salvo quella per Armi Antiche Rare ed Artistiche e quella per Armi Comuni da Sparo.

DESCRIZIONE NON CORRETTA: - Non esiste una Licenza di Detenzione, ma solo l'obbligo del detentore a denunziare le armi in suo possesso ai sensi dell'ART. 38 del TULPS. - iL NULLA OSTA per l'acquisto di armi e munizioni è un'Autorizzazione di P.S. rilasciata dal Questore in carta libera.

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E' erroneo dire "munizione catalogata per arma corta". Le munizioni appartengono alla categoria CIP per arma corta o lunga secondo la CIP. --Uzz75 (msg) 10:28, 7 ago 2017 (CEST)[rispondi]

Limitazioni armi detenibili[modifica wikitesto]

Salve, mi sembra che le informazioni riguardo la limitazione alle armi detenibili siano ripetute, prima sono inserite nelle limitazioni generali poi poco sotto nel paragrafo specifico, ma sono sostanzialmente le stesse. Non so nulla di armi quindi non modifico, ma non è il caso di mettere quelle informazioni solo una volta? --Arcanma (msg) 19:55, 16 ott 2018 (CEST)[rispondi]