Discussione:Legge 21 maggio 2004, n. 128

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Diritto
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In questa voce si legge che "la possibilità di incorrere in sanzioni penali anche per chi fa esclusivamente uso personale di file protetti, a causa di precedenti interpretazioni in Corte di Cassazione su questa locuzione", questa legge mi sembra completamente anacronistica e penso sia impossibile che possa punire chi copia una canzone per uso personale, dato che credo che almeno la metà delle persone connesse a internet scarichino musica, e soprattutto che la diffusione degli Mp3 rappresenti una ottima pubblicità e quindi un vantaggio per i cantanti.

Cercando su internet leggo all'indirizzo [1] un articolo in cui si dice che la legge urbani non punisce la copia per uso personale. Nell'articolo si fa riferimento alla legge 248/2000 (il testo si trova a questo indirizzo : [2] ), nella quale l'articolo 14 dice "

1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941 (  ), n. 633, è sostituito dal seguente:
   «Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
       a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette... "

Ora, l'articolo 1 della legge 128/2004 ( [3] ) dice

" .....  2. Al comma 1 dell'art. 171-ter  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". ..... ".

Nell'articolo si sostiene che quindi la pena si può applicare solo a chi duplica riproduce o trasmette materiale protetto dal diritto d'autore per uso non personale . Vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di qualche interpretazione di questa legge. Se non è mai stato punito nessuno per uso personale di copie non autorizzate di materiale protetto da copyright penso si possa cambiare questa voce. Essendo la prima volta che scrivo su wikipedia ho pensato fosse meglio aprire una discussione prima di modificare la voce.

Ghipnon, la tua interpretazione è precisa e corretta, né la legge potrebbe essere letta diversamente: il requisito dell'uso non personale resta una condizione di punibilità anche a seguito della legge Urbani. La voce è quindi del tutto fuorviante per il lettore, e hai perfettamente ragione a sostenere che andrebbe riscritta in radice, magari dando conto anche degli altri aspetti della legge (in tema di responsabilità del provider e dell'uploader, ad esempio). --Hauteville 00:35, 25 gen 2007 (CET)[rispondi]
E a questo proposito suggerisco di modificarla su questa falsariga (da integrarsi con il riferimento all'articolo di Giorgio Lunardi da te citato):
"Le reazioni allarmate di alcuni parlamentari e di gran parte dei mass media hanno indotto una parte non piccola degli utenti internet italiani a temere che la legge 128/2004 sanzionasse penalmente anche il download per uso personale. Tuttavia, commentatori più competenti hanno dimostrato come il clamore suscitato dal provvedimento fosse del tutto infondato e basato su una lettura superficiale ed approssimativa del nuovo disposto normativo. E' stato infatti osservato che la duplicazione non autorizzata resta pur sempre penalmente perseguibile solo se compiuta per uso non personale, non diversamente da quanto già disposto dal previgente art. 171-ter della legge sul diritto d'autore."
...può andare? --Hauteville 00:57, 25 gen 2007 (CET)[rispondi]

sanzione amministrativa massima

occorrerebbe precisare che la sanzione amministrativa è effettivamente fino a 1000€ circa.

altroconsumo [4] specifica che la sanzione è di "154 euro, aumentati in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate fino a 1.032 euro"

A dire il vero la 128/2004 non prevede sanzioni amministrative per il downloading o l'uploading abusivo. Le disposizioni relative sono state segate in sede di conversione, come peraltro preannunciato dall'allora ministro Urbani --Hauteville 19:39, 31 gen 2007 (CET)[rispondi]

--Dilling 20:17, 4 feb 2007 (CET)*Considerazioni Pare anche a me che questa voce abbia bisogno di una rivisitazione generale, in quanto dopo la conversione in legge del decreto Urbani e intervenuto un altro decreto legge, il n. 7 del 31 gennaio 2005 convertito in legge n. 43 del 31 marzo 2005 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05043l.htm (articolo 3 comma 3-ter/quater/quinques), che ha riportato in alcuni passaggi il concetto di scopo di lucro ed abrogato quello di trarne profitto inserito dal decreto urbani. Ha inoltre inserito specifico comma (a-bis) all'articolo 171 per quanto riguarada l'immissione in reti telematiche. Questa legge, benchè passata senza tanto clamore e letta dai commentatori in modo sminuitivo, pur lasciando le violazioni in ambito penale ha notevolmente ridotto la portata sanzionatrice prevista dal decreto urbani. Ora ci sono diverse interpretazioni dell'attuale normativa, la quale ha sicuramente bisogno di ulteriore rivisitazione da parte dei legislatori per chiarire alcuni punti ambigui, ma secondo la mia personale lettura ha perso la sua carica persecutoria che il decreto Urbani aveva previsto. Per non ripetermi invito a leggere quanto ho già scritto su questa discusione http://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Scambio_etico[rispondi]

Proporrei di modificare questa voce in questo modo cercando almeno inizialmente di non snaturare troppo quanto già scritto.

Legge italiana sul peer-to-peer

Prima del 22 marzo 2004, data dell'entrata in vigore del Decreto Urbani poi convertito in legge il 21 maggio 2004, non erano previste sanzioni per la condivisione di opere tutelate dal dirito d'autore qualora non vi fosse scopo di lucro. La legge 128 del 21 maggio 2004, chiamata anche Legge Urbani (dal nome del ministro proponente Giuliano Urbani), pubblicata il giorno dopo sulla Gazzetta Ufficiale, oltre al finanziamento pubblico per certe attività cinematografiche e sportive riguarda il settore del cosiddetto peer-to-peer su internet o, meglio, l'uso che anche in Italia centinaia di migliaia di utenti ne fanno.

La sostituzione della locuzione a fini di lucro con per trarne profitto introdusse nella legge 22 aprile 1941, n. 633 la possibilità di incorrere in gravissime sanzioni penali anche per chi fa esclusivamente uso personale di opere protette dal diritto d'autore, a causa di precedenti interpretazioni della Corte di Cassazione su questa locuzione.

Pertanto lo scambio di opere protette come avviene tecnicamente nella maggior parte dei sistemi di file-sharing (Torrent, eMule, eDonkey2000, mlDonkey, DC++, etc.) ricade nelle sanzioni penali. E questo perché i sistemi di condivisione di file (file-sharing) più diffusi utilizzano reti Peer to peer (P2P - da pari a pari) nelle quali ciascun nodo (utente) è sia client (downloader, e quindi scarica) che server (uploader, e quindi condivide) - ossia i file scaricati sono automaticamente condivisi, anche durante la fase di scaricamento.

Sul provvedimento di legge i diversi partiti politici si sono pronunciati nella seguente maniera:

  • I dettagli del voto in questa pagina.

Nel dibattito durante la conversione del decreto, la posizione più intransigente nel chiedere la modifica dell'inciso "per trarne profitto" e il ripristino dell'espressione "per scopo di lucro", si produsse al Senato essenzialmente da un ridotto, ma molto combattivo, numero di parlamentari, guidato dal senatore dei Verdi Fiorello Cortiana.

Gli stessi parlamentari che avevano difeso gli emendamenti li riproposero in forma di "Petizione" ed il "popolo della rete" contribui a realizzare le sottoscrizioni. Grazie anche a questa iniziativa il 31 marzo 2005 fu approvata la legge n. 43 che ripristinava lo scopo di lucro in luogo del trarne profitto ed insirì due commi (a-bis e uno dopo la lettera f), nell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, che, pur lasciaciano queste violazioni nel penale, ne eliminano la detenzione e riducuno la sanzione pecuniaria.

Attualmente rimane ancora in vigore la lettera a) comma 2 dell'articolo 171-ter che prevede il carcere da uno a quattro anni e multa da 5 a 30 milioni di lire per chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ma poichè non è esplicitamente indicato, come in altre parti della legge, l'azione di immettere in reti tematiche è possibile che ciò non sia contemplato. Sara la giurisprudenza, prima o poi, se nel frattempo non cambia la legge, a dirci qualcosa nel merito.

Nell'attuale legislatura, la XV, il senatore Fiorello Cortiana non è stato rieletto, quindi il testimone di questa battaglia probabilmente passa ai Deputati della Rosa nel Pugno che hanno la decriminalizzazione del p2p al punto 13 della convention di Fiuggi approvata il 25 settembre del 2005.

Collegamenti esterni

NB non metterei l'immagine che invece ho inserito nella pagina di Scambio etico in quanto attinente alla manifestazione promossa dall'Associazione Scambio Etico, comunque volendo potrebbe starci anche qui, benchè io creda sarebbe meglio recuperare una foto della manifestazione svolta davanti a Palazzo Madama in occasione dell'approvazine del decreto Urbani promossa dall'allora senatore Fiorello Cortiana --Dilling 20:17, 4 feb 2007 (CET)[rispondi]

Il tuo sforzo è a dir poco ammirevole! Ma non mi porrei tanti problemi su come modificare questa voce senza snaturarla. Questa voce contiene informazioni del tutto errate e fuorvianti: secondo me andrebbe proprio snaturata. La legge Urbani non punisce l'uso personale, e questa non è un punto di vista opinabile bensì un dato di fatto. E' sufficiente una rapida lettura al nuovo 171-ter per rendersene conto oltre ogni ragionevole dubbio. E non a caso il numero di condannati in primo grado ex 171-ter lda per download per uso personale è esattamente zero. Non prossimo allo zero: esattamente zero. --Hauteville 22:51, 4 feb 2007 (CET)[rispondi]
  • Ti ringrazio dell'attestato di stima, ma se mi consenti non mi pare del tutto vero neppure che quando si tratta di uso personale il fatto non sia punibile, vero è che non si tratta di condanna coercitiva ma siamo pur sempre in presenza di un reato penale, benché sanzionabile con una multa di un massimo di 20.000 vecchie lire. Il 171 recita a qualsiasi scopo e nella lettera a-bis) c'è esplicitamente prevista l'immissione in reti telematiche di opere dell'ingegno protette. Altra cosa non del tutto vera è che non ci siano state condanne dopo le ultime modifiche della legge http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1379937 questo però non vuol dire che questa sentenza faccia precedente per altre condanne, in quanto, da quanto leggo, desumo che l'imputato abbia fatto ricorso a quanto scritto nell'articolo 171 lettera f) secondo paragrafo e che quindi non abbia prodotto una difesa per contestare i reati ascritti, ma abbia, come si suol dire, "patteggiato". Credo che qualcosa di strano comunque ci sia in quella sentenza, in quanto leggo che era accusato a norma degli articoli 171-bis e 171-ter, non avrebbe dovuto poter usufruire di quella possibilità di patteggiamento, e se la cosa fosse stata derubricata la sanzione doveva essere minore. Bisognerebbe leggere gli atti per capire meglio ma purtroppo quando si patteggia le motivazioni della sentenza sono molto generiche e si fanno le cose all'ingrosso.

Tornando in tema della rivisitazione della voce, visto che non ci sono state obiezioni alla proposta che ho fatto e per sanare le inesattezze attualmente contenute mi permetto di postare la bozza che ho ieri preparato e poi con calma dargli un contenuto più specifico.--Dilling 20:14, 5 feb 2007 (CET)[rispondi]

Mi vedo costretto a correggerti a mia volta :-) Il 171-ter c.1, applicabile al downloading, richiede come requisito di punibilità l' uso non personale e il fine di profitto. L'utente che scarica musica per ascoltarsela lo fa senz'altro per trarne profitto (dato che evita un esborso), ma fino a prova contraria lo sta facendo proprio per uso personale. E se il download avviene per uso personale, non costituisce reato ai sensi della legge sul diritto d'autore. Su questo ci sono pochi dubbi: il tenore letterale del testo normativo parla da sé.
In ambito di uploading, che ricade sotto il 171-ter c.2 lett. a-bis, non è richiesto l'uso personale ma è pur sempre richiesto il fine di profitto. E dimostrare che un utente comune stesse condividendo per trarne profitto, a quanto pare, è davvero difficile: tanto difficile che nessuno è mai stato condannato per tale reato. E di questo bisogna tener conto.
Infatti ribadisco: non ci sono mai state condanne penali né per download abusivo né per upload abusivo ex legge Urbani. Nel caso da te citato il tizio - il gestore di un server, non certo un utente personale - ha patteggiato una condanna per fatti inerenti anche e soprattutto al 171-bis, che riguarda i programmi per elaboratore (quindi non musica o film), che non richiede l'uso non personale come requisito di punibilità e che soprattutto non è stato minimamente toccato dalla legge Urbani. Quindi non costituisce precedente di tipo alcuno in relazione a questa legge.
Quindi, pur nel ringraziarti di nuovo per il tempo da te dedicato alla voce e per il tuo paziente lavoro, ribadisco che Ghipnon è nel giusto: questa voce, fuorviante ed erronea nel contenuto, andrebbe cambiata radicalmente, per non dire riscritta da cima a fondo. --Hauteville 22:09, 5 feb 2007 (CET)[rispondi]
  • Il primo problema e che tu stai prendendo spunto dal testo della legge che è presente su interlex, non aggiornato alla legge del 31 marzo 2005, e non da quello presente su parlamento.it e su http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html che invece è aggiornato.

(i link sulla voce li ho già aggiornati anche se in questo momento il sito parlamento.it non è raggiungibile e quindi ho messo il link, per la legge attualmente in vigore, a giustizia.it) Dopo la modifica del 2005 nel 171-ter sia al comma 1 sia alla lettera a-bis è stato ripristinato lo scopo di lucro, comunque siamo d'accordo che per quanto riguarda questi capitoli non ci possa essere sanzione per gli utenti del P2P che, come me, si scambiano materiale senza scopo di lucro. Ripeto però che quello che un giudice potrebbe interpretare reato è quanto scritto nella lettera a) del comma due riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente 'oltre cinquanta copie o esemplari' di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi anche se secondo me non avendo scritto pure immette in reti telematiche dovrebbe esentarci da questo. Imnoltre lettera a-bis del comma 2 art 171-ter,facendo riferimento a quanto in violazione dell'art, 16 non dovrebbe riguardare gli utenti P2P. Hai perfettamente ragione nel dire che il 171-bis non è stato modificato dalla legge Urbani ma neppure li si fa riferimento a materiale immesso nelle reti telematiche per cui anche se il tizio sul server avesse avuto programmi per elaboratori elettronici non avrebbe dovuto essere stato giudicato in base al 171-bis. Secondo la mia lettura tutte le violazioni fatte tramite reti telematiche (sia o meno a scopo di lucro) sono riconducibili al 171 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da l. 500 a l. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: esclusivamente nella lettera a-bis. So bene che neppure gli avvocati hanno su questo tema certezze, non ci sono ancora state cause -senza patteggiamento- che possano dirci come la giurisprucdenza si orienterà in questi casi. Concludo con il dire che comunque il trarne profitto deve intendersi, oltre al fatto di aver risparmiato i soldi per l'acquisto in caso del downloader, ogni mero vantaggio morale per l'uploader. Questo quanto è emerso dalla sentenza di corte cassazione nel merito del caso dei ragazzi del politecnico di Torino. http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1854433

In sostanza concordo che si potrebbe anche riscrivere la voce radicalmente ma sarebbe bene a questo punto avere la consulenza di un legale specializzato. Proverò in questi giorni a far contattare l'avvocato Manuel Buccarella, di newglobal.it, per vedere se ha voglia di dare un contributo a questa voce. --Dilling 02:43, 6 feb 2007 (CET)[rispondi]

Ti ringrazio per la correzione e per la cassazione :-) Dopo aver fatto ammenda per la mia ignoranza, ammetto che la cosa che mi stupisce di più è questo interessante ripensamento della cassazione, che modifica in radice il concetto di lucro e quello di profitto. Fino a non molto tempo fa era piuttosto pacifico che il lucro consistesse in un accrescimento del patrimonio (salvo che per l'attività di impresa, dove poteva dirsi connaturato ad ogni azione della medesima, essendo il lucro lo scopo-mezzo dell'impresa) e il profitto anche in una sua non diminuzione. Ma sempre di patrimonio si trattava. Ora si definisce come profitto ogni tipo di vantaggio anche solo morale? e come si stabilisce cosa sia - e quando sia da escludersi - il "vantaggio morale"? sarebbe interessante se l'avvocato, potendo, ci illustrasse anche qualcosa in merito a ciò - visto che il dolo di profitto resta pur sempre requisito per il 171-bis. Una volta raccolte le informazioni sarà più facile rendere questa voce completa (per quanto può essere completa una voce su una normativa in evoluzione). --Hauteville 03:55, 6 feb 2007 (CET)[rispondi]

Ho apportato una modifica che ha eliminato la cifra della sanzione che io stesso a suo tempo avevo segnalato avendola reperita sul sito del ministero della giustizia. Poichè poco tempo fà mi sono reso conto che sul sito del Ministero la legge non era comunque aggiornata gli ho fatto una segnalazione che ora quella pagina rimanda a quella delle SIAE che indica una sanzione tra 51 ed oltre 2000€. Non essendo comunque certo che poi questa la verità ho preferito eliminare la citazione e cifra della sanzione prevista dall'Articolo 171 --213.156.55.143 18:20, 30 mar 2007 (CEST)[rispondi]

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