Discussione:Conservatore dei beni architettonici ed ambientali

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Onde evitare disinformazione, inviterei gli utenti alla lettura della legge 328/01 ed alla visita all'Ordine professionale, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori.

La figura dell'Architetto Conservatore NON esiste, esiste il Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali che NON è Architetto, e che quindi non può fregiarsi di tale titolo. La legge 328/01 parla molto chiaro in materia.

Questo è quanto scritto da me:


Il Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali è un professionista, iscritto alla sezione A dell'ordine professionale, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, a cui, secondo la legge 328/01 agli iscritti nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» spetta il titolo di Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali.

Competenze professionali

Secondo la legge 328/01

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»: la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

Secondo tale legge, il Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali non è abilitato alla progettazione degli interventi di restauro


mentre questo è ciò che ho trovato scritto:


È una figura professionale che si occupa dello studio di organismi architettonici complessi di carattere storico, attraverso: l'osservazione del ruolo che rivestono nel contesto urbano e territoriale e nel contesto dei sistemi figurativi ad essi contemporanei; l'analisi approfondita delle caratteristiche e delle proprietà dei materiali degli stessi; la conoscenza del regime statico delle strutture; l'individuazione delle cause di varia natura di degrado o dissesto; la programmazione e la progettazione di interventi atti al consolidamento, alla riabilitazione, al restauro ed alla valorizzazione e gestione di manufatti e di sistemi storici, urbani e territoriali;

In sostanza l' architetto conservatore si occupa della progettazione e il coordinamento degli interventi mirati all'arresto dei processi di degrado e di dissesto del bene architettonico di carattere storico, nonché all'eliminazione delle loro cause.

Secondo la legge 328/01, l'architetto conservatore è abilitato alla progettazione degli interventi di restauro.

Sono professionisti iscritti alla sezione A dell'albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e possono svolgere anche le attività previste dalla sezione B (architetto junior) dello stesso


il che corrisponde al falso in svariati punti, in quanto:

- le competenze della sezione B (architetto junior) NON possono essere svolte dal Coservatore dei Beni architettonici e Ambientali.

- l'architetto conservatore (che come detto prima, non è architetto) NON è abilitato alla progettazione degli interventi di restauro in quanto le sue competenze solo solamente: la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione


Si specifica per chiarimenti a quanto sopra dscusso.

Onde evitare illogiche e paradossali incoerenze che senza dubbio non esistono nella lettura attenta e nell'implicita interpretazione del DPR 328/2001 in tutte le sue parti e non solo in alcuni punti di convenienza che qualcuno continua ad adoperare.......

IL Capo III del DPR 328/2001 che dice: agli iscritti nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» spetta il titolo di Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, nell'art. 16 - Competenze professionali - si legge che formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali»: la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

Certo queste sono le competenze specifiche degli iscritti nella sezione A - settore «Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali» ma quelle generiche o generali che dir si voglia riguardano quanto si evince dall'art. 3 comma 5 nelle norme generali:formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B. Poichè il corrispettivo settore del Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali nella sezione B è il settore "a" - architetti junior - (vengono, giustamente visto il percorso formativo, iscritti lì dall'Ordine) e come detto nelle affermazioni iniziali non potrebbe che essere così visto l'inammissibile incoerenza che l'innalzamento alla sezione A data dalla specializzazione riduca le competenze e il campo d' azione della figura stessa.

Quanto esplicitamente e implicidamente recepito da tali informazioi si evince come dall'accostamento di tali competenze generali e specifiche il Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali è abilitato alla programmazione e alla progettazione di interventi atti al consolidamento, alla Riabilitazione, al Restauro ed alla Valorizzazione e Gestione di manufatti e di sistemi storici, urbani e territoriali. Per quanto riguarda il suffisso Architetto è avvalorato, oltre alle deduzioni già elencate di sezioni e settori, dall'art. 9 della deontologia profesionale e dal RD 23/10/1925 n.2537 art. 52 e 53 - Regolamento delle Professioni - (mai abrogato) viene riportata la riserva della professione e in seguito la dicitura che le riserve comunque “non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati”.

Si spera che quanto dato in informazione possa evitare furvianti e superficiali deduzioni in merito alla figura e alle proprie competenze generali e specifiche.


IL già citato DPR 328 del 2001 dichiara in forma esplicita ed esaustiva quali siano le competenze e il titolodel "Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali" la cui figura professionale, iscritta alla sezione A , Settore Cdell'albo , NON abbraccia le competenze professionali del Settore A settore riguardante appunto gli Architetti ed Architetti Iunior Ogni altra disinformazione in materia è puramente speculativa e tendentenziosa.

nell'articolo 9 del codice deontologico e il già abbondantemente citato DPR 328 del 2001 non contemplano la figura dell'Architetto Conservatore, ma bensi solamente del Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali che giustamente non è Architetto ne tanto meno può eseguire progettazioni.


Secondo art. 3 comma 5 nelle norme generali del DPR 328/2001 e il RD 1925 n.2537 art. 52 e 53 anche chi è iscritto alla sez. A settore "c" (paesaggisti) possono esercitare, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B (si veda a quale settore della sez. B appartengono).

Per quanto riguarda il suffisso Arch. nelle varie figure si rimanda nuovamente all'articolo 9 del Codice deontologico oltre al già citato RD 1925 n.2537 art. 52 e 53.

Ogni altra disinformazione o illusione informativa in materia è puramente discriminatoria, speculativa e tendentenziosa alla volontà di boicottaggio........

Quanto detto è conclusione delle discussioni in materia......larga sentnza agli Organi Istituzionali di Giustizia (unici a giudicare) e non agli Ordini professionali (organi puramente di organizzazione interna non istituzionale).


Non Esiste un sezione B nel settore C a cui i Conservatori dei Beni Architettonici e Ambientali appartengono, di conseguenza questo profilo professionale NON può esercitare le competenze dell'Architetto Iunior in modo "automatico"

Per poter esercitare le competenze dell'Architetto Iunior, il Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali deve superare l'esame di abilitazione per Architetto Iunior, esame a cui si accede possedendo una laurea triennale in classe 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile) laurea che, tutti i laureati in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, laureatisi con la laurea a ciclo unico (ovvero quella definita "Vecchio Ordinamento") NON possiedono.

Mentre è posseduta da tutti i laureati in Storia e Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali laureatisi con la riforma 3+2 cosiddetta "Nuovo Ordinamento" che prevede una triennale in classe 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile) e la specialistica in classe 10S.


Codice deontologico Art. 9 Al fine di tutelare l'affidamento della clientela, l'architetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di "Architetto", ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.

il soggetto, nell'articolo sopra citato è l'Architetto, per cui, se tale figura è iscritta a uno o più settori, manterrà il suo titolo di Architetto, inoltre, mentre l'Architetto Iunior e l'Urbanista Iunior si avvalgono rispettivamente del titolo di Architetto Iunior e di Urbanista Iunior, e le loro competenze possono essere svolte dai rispettivi Senior, il Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali si avvale soltanto del titolo corrispondente al proprio settore: Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali. (Non esiste una figura iunior nel settore conservazione, ne tanto meno, l'architetto Iunior ne è il corrispettivo).

Ed inoltre, si aggiunga, riguardo alla "l'inammissibile incoerenza che l'innalzamento alla sezione A data dalla specializzazione riduca le competenze e il campo d' azione della figura stessa" che per quanto paradossale possa sembrare, corrisponde altresi a verità.


Ho eseguito delle correzioni alle inesattezze incontrate, al fine di rendere più chiaro a tutti gli studenti che intendano intraprendere la carriera di Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali quali siano le competenze e i limiti di questa figura professionale a cui erroneamente viene dato il titolo di Architetto, che in virtù del Art. 9 e del DPR 328 del 2001 Capo 3 non gli spetta.

By ArchJ Dakkar


Beh, si pensi ciò che si vuole ma il paradosso o l'inammissibile incoerenza che l'innalzamento alla sezione A data dalla specializzazione riduca le competenze e il campo d' azione della figura stessa per la quale un laureato specialistico di classe 10/S, non ha importanza se vecchio o nuovo Ordinamento poichè in virtù dell'equivalenza delle L/S V.O. e N.O. cioè 3+2 (equivalenza data appunto dal fatto che il percorso formativo è uguale) e in più rispetto al solo Triennio del N.O. è particolaregiato e approfondito (dato d'attribbuzione appunto dagli anni di specializzazione), non possa svolger le competenze dell'Arch.J resta, ma solo per chi lo intenda tale....e non certo per l'intendimento, anche se intrinseco, del DPR 328/2001...... Semmai il vero paradosso oggettivo sarebbe, per i laureati specialistici (L/S o LM ), anche se fosse ammissibile il paradosso, non potere svolgere l'esame di abilitazione per la sez. B sett. "a" (il che comunque non è previsto dal DPR 328/2001 in virtù, anche e non solo, dell'art. 3 comma 5) avendo indubbiamente inglobato tutto il percoso formativo della classe 4 della laurea in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (e non solo) tanto che se si chiede di convalidare la laurea specialistica della stessa alle Università di Architettura per poter far fronte al paradosso ipotetico di cui si discute gli si viene risposto: non ha senso, dovremmo rilasciarti, senza niente a pretendere, la laurea stessa in classe 4.......

Quindi si ripete: basta con discussioni insensate (in ogni caso è altra competenza giuridica ad interpretare, applicare e in fine giudicare la legislazione fino ad adesso vigente).

In virtù di quanto esplicitato attuo modifiche alla voce.


Caro moderatore Ticket_2010081310004741, ti ringrazio per il tuo intervento, sono un laureato in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali N.O (Nuovo Ordinamento). Vorrei sottolineare che la base di questo paradosso è proprio la differenza di settore a cui corrisponde la laurea Triennale e la laurea Specialistica.

Le lauree triennali di Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, Paesaggistica e Architettura, (è esclusa la triennali di Urbanistica, che corrisponde ad un'altra classe) sono tutte in classe 4 e permettono di sostenere l'esame di stato per ArchitettoJ.(Settore A SezioneB).

Tuttavia è solo la specialistica di Architettura (4S) ad inglobare ai fini dell'iscrizione all'albo professionale anche le competenze dell'ArchitettoJ. Le specialistiche di Storia e Conservazione e di Paesaggistica hanno un'altra classe, ed essendo il rispettovo settore di appartenenza differente (per Storia e Conservazione è appunto il settore C) non inglobano le competenze della triennale, nonostante come giustamente dici, il percorso formativo dovrebbe spettare per logica.

E ancora: la figura Junior è stata introdotta grazie al Nuovo Ordinamento e l'equivalenza delle L/S V.O. e N.O. vale solo per le specialistiche e non per le lauree intermezze, per cui, chi ha conseguito una laurea quinquennale vecchio ordinamento in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, non può sostenere l'esame per ArchitettoJ in quanto non ha la laurea in classe 4

E la classe 4S a contenere in se la classe 4, non la 10S per quanto paradossale, impossibile o assurdo possa sembrare... By ArchJ Dakkar

Da chiarire[modifica wikitesto]

  • Se la figura professionale è un'altra bisogna spostare la voce? lasciando un redirect?
  • Essendo wikipedia una fonte di "terzo livello", può solo riportare in modo comprensibile quanto detto dalle fonti di primo livello (il decreto) e non interpretarle: per qualsiasi interpretazione va citata la fonte di secondo livello che le ha fatte (suppongo un testo giuridico, una sentenza) e certamente non va scritto quello che noi pensiamo. Tutta la discussione qua sopra starebbe dunque bene su una rivista giuridica, ma qui non ha proprio senso, dato che non siamo noi a dover interpretare. Se non ci sono fonti, il tutto va cancellato, lasciando quel poco che avevo scritto.
  • Nei testi giuridici mettono moltissime maiuscole, ma qui siamo su un'enciclopedia e le maiuscole vanno usate secondo i nostri criteri tipografici.

Di conseguenza io, a parte il primo punto, lascerei la voce scarna come quella di questa versione. MM (msg) 23:02, 6 apr 2009 (CEST)[rispondi]


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Ho letto con interesse il tutto, solo una cosa mi chiedo: Ma qualcuno si è preso la briga di leggere le fonti che citate? visto che il tanto decantato 328/01 è molto restrittivo nei confronti dei Conservatori dei Beni Architettonici e Ambientali? mi verrebbe da pensare (pensiero mio, quindi personalissimo e non assoluto, ci mancherebbe altro) che il relatore dell'ultimo testo sia un pochino, ma solo appena un pochino di parte, che ha messo citazioni ovunque, che tanto poi nessuno ha la briga di andare a controllare :D )ovvero a favore dei Conservatori, il quale annovera a questa figura professionale, competenze non sue, come quelle dell'Architetto Junior (Iunior è la scrittura più corretta) senza il superamento del rispettivo esame di stato... Pace Amore e Simpatia.


Documento interessante[modifica wikitesto]

Inviterei i Moderatori a leggere questo documento: http://www.architoscana.org/Admin/Content_Manager/FileMa/1/Istituzioni/ORDINE%20FIRENZE/Delibere/Competenze_ex_328.rtf Grazie a tutti voi per il vostro lavoro e per la pazienza dimostrata nella sezione di questa voce in questa discussione.


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Nel D.P.R. 328|2001 Non è previsto il titolo professionale di "Architetto Conservatore" ma, distintamente, quello di "Architetto" e quello di "Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali" le cui competenze sono disciplinate dal primo e quarto comma dell'art. 16 del PDR 238/01.

Ho creato un Redirect[modifica wikitesto]

In quanto il profilo professionale del Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali, introdotto dal Dpr 328 del 2001 e il successivo nuovo codice deontologico del Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali, non contemplano al professionista la valenza di Architetto.