Discussione:Compromesso (legale)

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Volevo porre all'attenzione di tutti la completa erroneità di questa pagina. Il compromesso è tutt'altra cosa rispetto al contratto preliminare; la confusione deriva da una prassi dell'Italia Meridionale consistente nel confondere le due fattispecie. Il compromesso può essere inteso come 1) contratto mediante il quale due soggetti si impegnino a risolvere le loro controversie mediante arbitrato oppure 2) un contratto valido che manca della forma ad esempio per la trascrizione e che fa quindi nascere un obbligo alla conversione formale. Fonte: Linguaggio e regole del diritto privato, Iudica Zatti --Sobbo93 (msg) 11:07, 29 gen 2014 (CET)[rispondi]

nell'Italia meridionale, e in tutte le altre parti d'Italia in cui si usa una lingua romanza come ad esempio l'italiano, il termine è usato nel senso che gli conferisce l'etimo e che si traduce nella promessa consensuale, reciproca e mutua, delle parti di compiere atti e/o azioni future. Il compromesso perciò non è affatto tutt'altra cosa rispetto al contratto preliminare di compravendita, che rappresenta però solo una delle possibili forme di mutua promessa. Ciò che differisce è invece la valutazione e l'effettività giuridica degli atti cui si dà questo nome, a seconda dei diritti effettivamente interessati dall'atto stesso, per le specifiche sostanza e forma che le formulazioni di volontà di futura condotta e relativo impegno contengono, e per la sufficienza eventuale di queste a condurre o meno ad effetti giuridici concreti, a partire dalla opponibilità ai terzi. In tema di compravendita, la regola casareccia vuole che è compromesso tutto ciò che va oltre la mera situazione di proposta d'acquisto dell'aspirante acquirente accettata nella stessa forma (leggi: sottoscritta per accettazione) dall'aspirante alienante, dopodiché il compromesso può contenere legittimamente "insufficienze" rispetto ad atti per i quali la legge dispone forme tipiche e specifiche, senza che di per sé ciò invalidi il compromesso, che resta valido come tale: compromesso e non altro. Preliminare e non definitivo. Del resto, se non ci fosse necessità di un definitivo come atto distinto dal preliminare, non ci sarebbe ragione, né modo, né senso, di produrre un preliminare.
La voce indica attualmente soltanto un aspetto. Nulla vieta di aggiungere gli altri, anzi chi ne ha la possibilità è benvenuto se desidera contribuire all'ampliamento.
Tutto ciò, possibilmente, evitando riferimenti geoetnici che nulla hanno a che vedere con l'uso corretto anche in sede interpretativa della lingua italiana. Grazie per la collaborazione -- g · ℵ (msg) 11:34, 29 gen 2014 (CET)[rispondi]