Discussione:Compromesso (legale)
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Volevo porre all'attenzione di tutti la completa erroneità di questa pagina. Il compromesso è tutt'altra cosa rispetto al contratto preliminare; la confusione deriva da una prassi dell'Italia Meridionale consistente nel confondere le due fattispecie. Il compromesso può essere inteso come 1) contratto mediante il quale due soggetti si impegnino a risolvere le loro controversie mediante arbitrato oppure 2) un contratto valido che manca della forma ad esempio per la trascrizione e che fa quindi nascere un obbligo alla conversione formale. Fonte: Linguaggio e regole del diritto privato, Iudica Zatti --Sobbo93 (msg) 11:07, 29 gen 2014 (CET)
- nell'Italia meridionale, e in tutte le altre parti d'Italia in cui si usa una lingua romanza come ad esempio l'italiano, il termine è usato nel senso che gli conferisce l'etimo e che si traduce nella promessa consensuale, reciproca e mutua, delle parti di compiere atti e/o azioni future. Il compromesso perciò non è affatto tutt'altra cosa rispetto al contratto preliminare di compravendita, che rappresenta però solo una delle possibili forme di mutua promessa. Ciò che differisce è invece la valutazione e l'effettività giuridica degli atti cui si dà questo nome, a seconda dei diritti effettivamente interessati dall'atto stesso, per le specifiche sostanza e forma che le formulazioni di volontà di futura condotta e relativo impegno contengono, e per la sufficienza eventuale di queste a condurre o meno ad effetti giuridici concreti, a partire dalla opponibilità ai terzi. In tema di compravendita, la regola casareccia vuole che è compromesso tutto ciò che va oltre la mera situazione di proposta d'acquisto dell'aspirante acquirente accettata nella stessa forma (leggi: sottoscritta per accettazione) dall'aspirante alienante, dopodiché il compromesso può contenere legittimamente "insufficienze" rispetto ad atti per i quali la legge dispone forme tipiche e specifiche, senza che di per sé ciò invalidi il compromesso, che resta valido come tale: compromesso e non altro. Preliminare e non definitivo. Del resto, se non ci fosse necessità di un definitivo come atto distinto dal preliminare, non ci sarebbe ragione, né modo, né senso, di produrre un preliminare.
- La voce indica attualmente soltanto un aspetto. Nulla vieta di aggiungere gli altri, anzi chi ne ha la possibilità è benvenuto se desidera contribuire all'ampliamento.
- Tutto ciò, possibilmente, evitando riferimenti geoetnici che nulla hanno a che vedere con l'uso corretto anche in sede interpretativa della lingua italiana. Grazie per la collaborazione -- g · ℵ (msg) 11:34, 29 gen 2014 (CET)