Discussione:Comitato regionale di controllo

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Sposto qui sotto la parte relativa al Coordinamento nazionale, che IMHO riguarda un'associazione privata non così rilevante, scritta in stile promozionale, non enciclopedico e contenente parti POV. Se proprio si vuole, basta a mio avviso, una sintetica citazione nella voce dell'esistenza di questo organismo. --Marco Piletta (msg) 17:14, 18 mag 2012 (CEST)[rispondi]

Il Coordinamento nazionale[modifica wikitesto]

Il Coordinamento nazionale degli organi regionali di controllo coordinava, a livello nazionale, l'azione dei Comitati regionali. Sebbene non avesse carattere costituzionale, come i CORECO, ma fosse solo un'associazione senza personalità giuridica, di fatto assicurava un orientamento uniforme dei CORECO. Attraverso corsi di aggiornamento, elaborati tecnico-giurici e conferenze tenute in ogni parte d'Italia, il Coordinamento Nazionale dei Coreco forniva ai singoli Comitati regionali un concreto supporto utile e prezioso per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Presidente del Coordinamento Nazionale dei Coreco era il prof.avv. Franco BALLI di Bologna, componenti il direttivo nazionale erano l'avv. Giorgio Bortone, l'avv.Alfredo Lonoce, l'avv. Lorenzoni, l'avv.Modesti ed il dott.Punzi. L'associazione del Cooordinamento Nazionale dei Coreco non è stata mai sciolta, ma ha sospeso ogni attività alla fine del 2002 dopo che, a seguito della entrata in vigore della revisione della Costituzione, che aveva abrogato l'art.130 (norma da cui derivava la valenza costituzionale degli organi di controllo) molte regioni hanno sciolto i vari comitati di controllo. Il 16 gennaio del 2002 il Senato della Repubblica, nell'ambito dei lavori di revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, in sede di audizione, ascoltò i componenti del Coordinamento Nazionale dei Comitati di Controllo. È visionabile in appresso il resoconto stenografico dell'audizione. Nonostante il segnale l'allarme lanciato in quella sede dai membri che rappresentavano il Direttivo del Coordinamento Nazionale di Controllo, i quali ribadirono la necessità dei controlli sulla legittimità degli atti degli Enti Locali, il legislatore regionale eliminò totalmente ogni forma di controllo affidato ad un organo terzo ed imparziale, conferendo, in nome del principio dell'autonomia, ogni potere di controllo residuale all'interno degli stessi uffici regionali, provinciali e comunali, con la conseguenza di far coincidere la figura del controllato con quella del controllore. In Europa, invece, in stati federali, quali l'Austria, la Germania e la Spagna, i controlli esterni da parte di organi terzi ed imparziali continuano ad esistere, garantendo il corretto impiego delle risorse economiche e che gli atti della pubblica amministrazione rispondano sempre ai requisiti dell'economia, dell'efficienza e dell'economicità. L'art. 41 terzo comma della Costituzione italiana prevede che "La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Con l'abrogazione dei Coreco è sostanzialmente rimasta priva di controllo l’attività economica delle amministrazioni locali, ormai in continua espansione

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