Discussione:Classi dei corsi di studio in Italia

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Innanzitutto non si chiamano classi di laurea ma classi delle lauree, e insieme con le classi delle lauree specialistiche, le classi delle lauree nelle professioni sanitarie, le classi delle lauree specialistiche nelle professioni sanitarie, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza e le istituende classi delle lauree magistrali costituiscono l'insieme delle classi dei corsi di studio di cui all'articolo 4 del decreto MURST 509/1999 e all'articolo 4 del decreto MIUR 270/2004.
Inoltre, e soprattutto, non servono a determinare il profilo professionale in uscita (determinato dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi e dalle norme concernenti l'accesso alle professioni regolamentate) ma tutt'altro!
Riporto integralmente tutte le parti dei decreti attuativi della riforma che citano il termine "classe".


Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
decreto 3 novembre 1999, nº 509 (ministro Zecchino)
in G.U. 2 del 4 gennaio 2000

Art. 1 lett. g
«per classe di appartenenza di corsi di studio [s'intende] l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4»

Art. 4 (Classi di corsi di studio)

1. «I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi».
«2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative».
3. «I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale» (capìto a cosa servono le classi? A unire all'ampio margine di autonomia lasciato agli atenei sui contenuti didattici una garanzia di valore legale dei titoli).

Art. 5, c. 1
«Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento».

Art. 5, c. 3
«I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico».


Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi)
«1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;

e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera ;

f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento».

art. 11, c. 3, lett. a
«[Ogni ordinamento didattico determina] le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza»

art. 11, c. 6
«Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe»

art. 13, c. 1
«Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale».



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
decreto MIUR 22 ottobre 2004, nº 270 (ministro Moratti, c.d. controriforma)
in G.U. 266 del 12 novembre 2004
Art. 1, lett. g
come precedente decreto
Art. 4 (Classi di corsi di studio)
«1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi».

Art. 5, c. 1
«Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento».
Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi)
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.
5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni».

Art. 11, c. 3, lett. a «[Ogni ordinamento didattico determina] le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza»

Art. 11, c. 6 «Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe».
Art. 11, c. 7, lett. a «[I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento] i criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi»

Art. 13, c. 2
«Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI».

Art. 13, c. 4
«In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

--213.140.16.186 15:27, nov 3, 2005 (CET)