Chiesa metropolitana sui iuris

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La Chiesa metropolitana sui iuris (in latino Ecclesia metropolitana sui iuris) è una delle strutture istituzionali, previste dal codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO), in cui sono suddivise le Chiese cattoliche di rito orientale.

Normativa canonica[modifica | modifica wikitesto]

Definizione[modifica | modifica wikitesto]

«La Chiesa metropolitana sui iuris, secondo quanto dichiara in generale il canone 27, è una porzione del popolo di Dio che, radunata intorno alla propria gerarchia e presieduta da un Metropolita, è riconosciuta dalla Suprema Autorità come Chiesa metropolitana sui iuris ai sensi dei canoni 155-173.»

Assieme alla Chiesa patriarcale e alla Chiesa arcivescovile maggiore, la Chiesa metropolitana sui iuris è una delle categorie di Chiese cattoliche di rito orientale previste dal CCEO ai canoni 155-173.

Il canone 155 definisce questa struttura ecclesiale con queste parole:

Ǥ1. A una Chiesa metropolitana sui iuris presiede il Metropolita di una determinata sede, nominato dal Romano Pontefice e aiutato, a norma del diritto, da un Consiglio di Gerarchi.
§2. Compete solo alla suprema autorità della Chiesa erigere Chiese metropolitane sui iuris, mutarne, sopprimerne e circoscriverne il territorio entro determinati confini.»

Una Chiesa metropolitana sui iuris:

  • può essere eretta e soppressa solo dal Papa, che ha il potere di definirne il territorio;
  • è una Chiesa presieduta dal metropolita, nominato dal Pontefice;
  • il metropolita è coadiuvato nel governo della Chiesa metropolitana sui iuris da un "Consiglio dei gerarchi".

La Chiesa metropolitana sui iuris prende generalmente il nome dalla città dove risiede il metropolita sui iuris.[1]

Il metropolita sui iuris[modifica | modifica wikitesto]

«Il Metropolita di una Chiesa metropolitana sui iuris non è a capo di una provincia ecclesiastica in qualche modo riconducibile per un vincolo di dipendenza ad un altro gerarca orientale, ma è vertice e capo di un'intera Chiesa orientale.»

Il metropolita sui iuris, da non confondere con il metropolita di una provincia ecclesiastica[2], è colui che presiede e governa la Chiesa metropolitana che gli è affidata.[3] È nominato dal Papa[3] e da lui riceve il pallio, «segno della sua potestà metropolitana e della piena comunione della Chiesa metropolitana sui iuris con il Romano Pontefice».[4]

Il metropolita sui iuris governa la sua Chiesa, i vescovi e i fedeli, con potestà ordinaria e propria, ossia una potestà reale ed effettiva, la medesima dei patriarchi e degli arcivescovi maggiori.[5] Questa potestà è valida solo dentro i confini del territorio proprio della Chiesa metropolitana sui iuris.[6]

Il metropolita sui iuris, oltre al governo della Chiesa metropolitana che presiede, ha anche il governo di una propria eparchia, che guida con gli stessi diritti e doveri di un vescovo eparchiale.[7]

Tra i vari compiti del metropolita sui iuris, il CCEO indica in particolare:[8]

  • ordinare e intronizzare i vescovi della sua Chiesa;
  • convocare e presiedere il Consiglio dei Gerarchi;
  • erigere il tribunale metropolitano;
  • vigilare sulla sua Chiesa e fare la visita nelle eparchie
  • nominare un amministratore nelle eparchie vacanti.

Spetta inoltre al metropolita sui iuris convocare e moderare l'assemblea metropolitana[9] a norma dei canoni 140-145 del CCEO.

Il Consiglio dei Gerarchi[modifica | modifica wikitesto]

Nel governo della Chiesa metropolitana sui iuris, il metropolita è coadiuvato dal Consiglio dei Gerarchi (Consilium Hierarcharum), convocato almeno una volta all'anno[10], al quale devono partecipare[11] personalmente[12] tutti i vescovi ordinati nella stessa Chiesa, vescovi eparchiali, ausiliari, coadiutori, emeriti, ovunque esercitino il loro ministero.[13]

Il Consiglio dei Gerarchi, organizzato con statuti propri[14], discute gli affari della propria Chiesa metropolitana, provvede alle necessità pastorali dei fedeli, cura che i costumi e il proprio rito siano osservati,[15] ed emana leggi e norme, che hanno valore vincolante solo dopo che la Santa Sede ha preso conoscenza del loro contenuto e ha comunicato per iscritto di aver ricevuto gli atti del Consiglio.[16] Il Consiglio dei Gerarchi non è un semplice organo consultivo, «ma un organo legislativo che partecipa della potestà del metropolita e agisce assieme a lui».[17]

Nel Consiglio dei Gerarchi hanno voto deliberativo solo i vescovi eparchiali e i vescovi coadiutori; per gli altri vescovi questa prerogativa è esercitata solo se espressamente prevista dal diritto particolare della Chiesa metropolitana sui iuris.[18]

Il Consiglio dei Gerarchi ha il compito di sottoporre segretamente alla Santa Sede una terna di nomi per la nomina del metropolita sui iuris e degli altri vescovi eparchiali.[19]

L'Assemblea metropolitana[modifica | modifica wikitesto]

A norma del canone 172 del CCEO, ciò che nei canoni 140-145 viene detto dell'assemblea patriarcale ha valore anche per l'assemblea metropolitana, organo consultivo, convocata, almeno ogni 5 anni, e presieduta dal metropolita sui iuris.[20]

«[L'Assemblea metropolitana] ... presta la propria collaborazione al [metropolita sui iuris] e anche al Sinodo dei Vescovi della [Chiesa metropolitana] nel gestire gli affari più importanti, specialmente per quanto concerne l’aggiornamento delle forme e dei modi di apostolato, come pure la disciplina ecclesiastica, adeguandoli alle circostanze del tempo presente e al bene comune della propria Chiesa, tenendo conto anche del bene comune dell'intero territorio dove esistono diverse Chiese sui iuris.»

L'assemblea metropolitana è costituita da vescovi, religiosi, sacerdoti, laici in rappresentanza di tutte le realtà ecclesiali della Chiesa metropolitana sui iuris.[21]

Elenco delle Chiese metropolitane sui iuris[modifica | modifica wikitesto]

Sono cinque le Chiese metropolitane sui iuris istituite nella Chiesa cattolica, due delle quali erette prima della promulgazione del codice dei canoni delle Chiese orientali nel 1990, quando non era ancora in uso la terminologia di Ecclesia metropolitana sui iuris.

Chiesa metropolitana sui iuris di Addis Abeba[modifica | modifica wikitesto]

La provincia ecclesiastica di Addis Abeba è stata eretta da papa Giovanni XXIII il 20 febbraio 1961 con la bolla Quod Venerabiles.[22] Dal 7 luglio 1999 è retta dal metropolita Berhaneyesus Demerew Souraphiel.

Costituiscono la Chiesa metropolitana di Addis Abeba le seguenti circoscrizioni:

Chiesa metropolitana sui iuris di Pittsburgh[modifica | modifica wikitesto]

La provincia ecclesiastica di Munhall dei Ruteni è stata eretta da papa Paolo VI il 21 febbraio 1969 con la bolla Quandoquidem Christus.[23] L'11 marzo 1977 ha assunto il nome di Pittsburgh. Dal 19 gennaio 2012 è retta dal metropolita William Charles Skurla.

Costituiscono la Chiesa metropolitana di Pittsburgh le seguenti circoscrizioni:

Chiesa metropolitana sui iuris di Prešov[modifica | modifica wikitesto]

La Ecclesia metropolitana Prešoviensis ritus byzantini è stata eretta da papa Benedetto XVI il 30 gennaio 2008 con la bolla Spiritali emolumento, e il suo territorio proprio è la Slovacchia.[25] È retta dal metropolita Jozef Jonáš Maxim.

Costituiscono la Chiesa metropolitana di Prešov le seguenti circoscrizioni:

Chiesa metropolitana sui iuris di Asmara[modifica | modifica wikitesto]

La Ecclesia metropolitana Asmarensis è stata eretta da papa Francesco il 19 gennaio 2015 con la bolla Multum fructum, e il suo territorio proprio è l'Eritrea.[26] È retta dal metropolita Menghesteab Tesfamariam.

Costituiscono la Chiesa metropolitana di Asmara le seguenti circoscrizioni:

Chiesa metropolitana sui iuris d'Ungheria[modifica | modifica wikitesto]

La Ecclesia metropolitana sui iuris Hungariae pro christifidelibus byzantini ritus è stata eretta da papa Francesco il 19 marzo 2015 con la bolla In hac suprema, e il suo territorio proprio è l'Ungheria.[27] È retta dal metropolita Péter Fülöp Kocsis.

Costituiscono la Chiesa metropolitana d'Ungheria le seguenti circoscrizioni:

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ CCEO canone 158, §1.
  2. ^ CCEO, canoni 133 e seguenti.
  3. ^ a b CCEO, canone 155, §1.
  4. ^ CCEO, canone 156, §1.
  5. ^ CCEO, canone 157, §1.
  6. ^ CCEO, canone 157, §2.
    Il CCEO non definisce quale sia il "territorio proprio" della Chiesa metropolitana sui iuris. Cf Marti, Il Consiglio dei Gerarchi, natura giuridica e potestà, pp. 147-149.
  7. ^ CCEO canone 158, §2.
  8. ^ CCEO, canone 159.
  9. ^ CCEO, canoni, 142 e 172.
  10. ^ CCEO, canone 170.
  11. ^ CCEO, canone 165, §1.
  12. ^ CCEO, canone 165, §3.
  13. ^ CCEO, canone 164, §1.
  14. ^ CCEO, canone 171.
  15. ^ CCEO, canone 169.
  16. ^ CCEO, canone 167, §1-2. «Tale informazione scritta ha il tenore giuridico di una vera e propria approvazione» (Maria Ionela Cristescu, L’autorità legislativa delle varie Chiese sui iuris, «Iura orientalia» VI, 2010, p. 99).
  17. ^ Cristescu, L’autorità legislativa delle varie Chiese sui iuris, «Iura orientalia» VI, 2010, p. 99.
  18. ^ CCEO, canone 164, §2.
  19. ^ CCEO, canone 168.
  20. ^ CCEO, canoni 140-142.
  21. ^ CEO, canone 143.
  22. ^ AAS 53 (1961), pp. 648-649.
  23. ^ AAS 61 (1969), pp. 606-607.
  24. ^ Rinunce e nomine. Mutamento della Circoscrizione Saints Cyril and Methodius of Toronto (Canada) e Nomina dell'Amministratore Apostolico sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis, su press.vatican.va, 3 marzo 2022. URL consultato il 3 marzo 2022.
  25. ^ AAS 100 (2008), pp. 58-59.
  26. ^ AAS 107 (2015), p. 246.
  27. ^ AAS 107 (2015), p. 505.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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